Ordinanza n. 89 del 2012

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 89

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso                   QUARANTA                                                Presidente

- Franco                     GALLO                                                           Giudice

- Luigi                       MAZZELLA                                                         ”

- Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

- Giuseppe                 FRIGO                                                                  ”

- Paolo                       GROSSI                                                                ”

- Giorgio                    LATTANZI                                                           ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Marta                      CARTABIA                                                          ”

- Sergio                      MATTARELLA                                                    ”

- Mario Rosario         MORELLI                                                             ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici),  promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12 settembre 2011, depositato in cancelleria il 13 settembre 2011 ed iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 20 marzo 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, d’intesa con il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Raffaele Chianese per la Regione Campania.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in riferimento agli articoli 97, 117, commi primo, secondo lettera a) e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell’articolo 1° della legge della Regione Campania 1 luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), nella parte in cui stabilisce (segnatamente, al comma 2) che la «costruzione di nuovi aerogeneratori è autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato»;

che, ad avviso del ricorrente, la norma denunciata violerebbe l’art. 117, comma primo e comma secondo, lettera a), Cost., e, per suo tramite, i «principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalità degli obblighi posti in sede di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» (quali richiamati dall’articolo  13 della direttiva n. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009), posto che la prescrizione di una determinata distanza tra aerogeneratori si risolverebbe in «una limitazione delle diverse tipologie degli impianti e delle caratteristiche del sito scelto per l’insediamento» ed il fatto che essa sia «fissata a priori per legge», oltre a impedire, in sede autorizzatoria, la «valutazione tecnica del caso concreto», verrebbe a determinare un ostacolo nella costruzione degli impianti eolici con effetti distorsivi per la concorrenza, privilegiando «una determinata tipologia di prodotto a discapito di un’altra», con incidenza pregiudizievole «sul raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile» da conseguirsi in ambito comunitario;

che la medesima disposizione arrecherebbe, altresì, un vulnus all’art. 117, terzo comma, Cost., per il mancato rispetto dei principi fondamentali in materia di produzione di energia dettati dalle linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, recepito dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in forza dei quali sarebbero esclusi «limitazioni e contingentamenti indiretti, come nel caso di specie, attraverso una norma sulla distanza», dovendo, semmai, essere individuati siti e aree non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, tramite apposita istruttoria, e non potendosi, comunque, addivenire ad «un divieto generale di installazione, dato il favor verso le energie rinnovabili»;

che, infine, il censurato art. 1 della legge regionale n. 11 del 2011 sarebbe in contrasto pure con l’art. 97 Cost., sotto il profilo dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, in ragione dell’irrigidimento del procedimento di installazione degli impianti eolici «nello schema delle distanze legali», così da impedire alla pubblica amministrazione di procedere alle valutazioni più opportune «per rendere compatibili le esigenze della produzione con gli altri molteplici interessi che possono concorrere alla scelta delle soluzioni più adeguate»;

che si è costituita in giudizio la Regione Campania, la quale ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della sollevata questione;

che, con successiva memoria, la medesima Regione ha chiesto, in via principale, che venga dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta abrogazione, a decorrere dal 29 febbraio 2012, della norma denunciata ad opera dell’articolo 52, comma 15, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), argomentando, in subordine, per l’infondatezza della questione;

che, con atto depositato il 19 marzo 2012, l’Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, sulla base della corrispondente delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2012;

che all’udienza pubblica del 20 marzo 2012 il difensore della Regione Campania ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso.

Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (vedi, tra le tante, ord. n. 148 del 2011).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2012.