Ordinanza n. 69 del 2012

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ORDINANZA N. 69

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

- Franco                         GALLO                                              Giudice

- Luigi                            MAZZELLA                                             “

- Gaetano                       SILVESTRI                                              “

- Sabino                         CASSESE                                                 “

- Giuseppe                     TESAURO                                                “

- Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        “

- Giuseppe                     FRIGO                                                      “

- Alessandro                  CRISCUOLO                                           “

  Paolo                           GROSSI                                                    “

- Giorgio                        LATTANZI                                               “

- Aldo                            CAROSI                                                    “

- Marta                           CARTABIA                                              “

- Sergio                          MATTARELLA                                        “

- Mario Rosario             MORELLI                                                  “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), che aggiunge il comma 6-bis all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), promossi dal Giudice di pace di Fasano con ordinanza del 4 giugno 2010 e dal Giudice di pace di Nola con ordinanza del 6 settembre 2010, iscritte ai nn. 143 e 211 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 44, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il Giudice di pace di Fasano, con ordinanza iscritta al n. 143 del registro ordinanze dell’anno 2011, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis nell’art. 10 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), disponendo che «nei procedimenti di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico»;

che il rimettente deduce che il giudizio a quo è stato promosso da O.O. che ha impugnato il verbale con il quale i Carabinieri della Compagnia di Fasano gli avevano contestato la violazione dell’art. 172, commi 1 e 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, ad avviso del Giudice di pace di Fasano, la norma denunziata violerebbe l’art. 111 Cost., che stabilisce il principio secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, il quale non potrebbe svolgersi se l’esercizio del diritto di difesa non sia scevro da ogni limitazione anche di ordine economico;

che, al riguardo, il giudice a quo ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in ordine agli incombenti posti a carico di coloro che richiedono la tutela giurisdizionale dei propri diritti, occorre distinguere tra gli oneri razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione, e quelli che tendono, invece, alla soddisfazione di interessi estranei alle finalità predette, precludendo od ostacolando gravemente l’esperimento della tutela giurisdizionale, e che pertanto incorrono nella sanzione della incostituzionalità; nella fattispecie, ad avviso del rimettente, l’obbligo del versamento del contributo unificato non assolve allo scopo di assicurare al procedimento uno svolgimento conforme alla sua funzione, apparendo introdotto, invece, al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti avverso provvedimenti amministrativi che irrogano sanzioni amministrative;

che il Giudice di pace di Fasano sostiene altresì che sarebbero violati l’art. 3 Cost., perché l’esborso del contributo unificato lede il principio di eguaglianza tra i cittadini, ponendo un limite economico all’esercizio dell’azione per i cittadini meno abbienti, e l’art. 24 Cost., «che garantisce l’inviolabilità ed il pieno diritto di difesa e di azione»;

che, quanto alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il giudice a quo afferma che essa sussisterebbe, «atteso che l’applicazione della norma assoggettata ad eccezione, comporterebbe il pronunciamento nel merito con ogni determinazione anche in ordine alle spese e competenze del giudizio»;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile e comunque manifestamente non fondata;

che, ad avviso dell’interveniente, la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, poiché la pronunzia sulle spese processuali non presuppone, come dedotto dal rimettente, l’applicazione della norma censurata, ma solamente l’accertamento dell’avvenuto esborso delle somme e la loro qualificazione come spese processuali e, nella fattispecie, poiché il pagamento del contributo unificato è imposto dalla legge, il giudice non potrebbe comunque escluderne la ripetizione a favore della parte vittoriosa nel merito;

che l’Avvocatura generale dello Stato sostiene, poi, che la questione sarebbe anche manifestamente infondata, poiché il contributo unificato consiste in una prestazione economica richiesta per la fruizione concreta del servizio assicurato dall’amministrazione della giustizia ed è specificamente finalizzato al finanziamento dei costi sostenuti per l’espletamento di tale servizio e perciò ad assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione; inoltre il suo mancato pagamento non si traduce in una preclusione o un ostacolo all’esperimento della tutela giurisdizionale, non derivando da esso né l’inammissibilità, né l’improcedibilità dell’azione giudiziaria;

che, nel corso di un giudizio promosso da A.S. contro il Comune di Nola, il Giudice di pace di Nola, con ordinanza iscritta al n. 211 del registro ordinanze dell’anno 2011, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e dell’art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 212, della legge n. 191 del 2009, nella parte in cui introduce il comma 6-bis nell’art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002;

che il rimettente sostiene che la norma censurata, imponendo il pagamento del contributo unico unificato nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative, si pone in contrasto con l’art. 23, decimo comma, della legge n. 689 del 1981, il quale prevede l’esenzione da tasse e imposte per gli atti di tali giudizi;

che, inoltre, sussisterebbe violazione degli artt. 3 e 24 Cost., poiché l’ammontare del contributo unificato corrisponde nella maggior parte dei casi all’importo della sanzione prevista dal verbale oggetto di contestazione e quindi costituirebbe un deterrente per il cittadino, soprattutto se economicamente debole, a ricorrere al giudice ordinario, inducendolo così a rinunciare a far valere il proprio diritto;

che il giudice a quo richiama la sentenza n. 114 del 2004 con la quale questa Corte ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge del 1° agosto 2003, n. 214, che prevedeva – a carico di chi proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione d’infrazione alle regole del codice della strada – l’onere di versare presso la cancelleria del Giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore;

che il rimettente afferma che, in tale pronuncia, questa Corte ha stabilito in via definitiva il principio di esenzione da ogni imposizione fiscale e giuridica del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate;

che, ad avviso della difesa dello Stato, le questioni sarebbero inammissibili perché il Giudice di pace di Nola non ha indicato quali sarebbero le conseguenze pregiudizievoli che deriverebbero alla parte privata dal mancato pagamento del contributo unificato;

che il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 114 del 2004 sarebbe, poi, inconferente, considerata la radicale diversità della fattispecie oggetto di quella pronuncia rispetto a quella oggetto del presente giudizio;

che, inoltre, il rimettente avrebbe omesso di verificare la possibilità di pervenire in via interpretativa ad una soluzione conforme a Costituzione;

che, riguardo al merito, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la norma censurata non prevede l’inammissibilità del ricorso in caso di mancato pagamento del contributo unificato, onde non possono profilarsi conseguenze sul piano della tutela giurisdizionale;

che, infine, le questioni – a parere dell’Avvocatura generale – sono prospettate in termini puramente astratti, poiché il giudice a quo non chiarisce come le asserite conseguenze discriminatorie e lesive del diritto di difesa si atteggerebbero rispetto al caso specifico oggetto del suo esame.

Considerato che i Giudici di pace di Fasano e di Nola dubitano, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, e all’art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), della legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis nell’art. 10 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui dispone che «nei procedimenti di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico»;

che i due giudizi vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia;

che la questione sollevata dal Giudice di pace di Fasano è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, perché il rimettente non ha precisato nella propria ordinanza se il contributo unificato sia stato o meno pagato dalla parte ricorrente e, conseguentemente, la Corte non è in condizione di verificare se effettivamente il giudice a quo debba fare applicazione della norma censurata;

che, infatti, come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 248 del 2011), se il contributo sia già stato pagato spontaneamente dalla parte, l’asserito vulnus ai principi costituzionali invocati sarebbe, in ipotesi, determinato da una disposizione che il rimettente non deve applicare nel giudizio principale (ordinanze n. 195 e n. 143 del 2011); se, invece, il contributo non sia stato versato, la questione potrebbe essere rilevante solamente se il pagamento del contributo unificato costituisca condizione di ammissibilità o di procedibilità della domanda (ordinanza n. 143 del 2011), ma il rimettente non ha indicato le norme che possano giustificare una simile conclusione;

che la questione sollevata dal Giudice di pace di Nola in riferimento all’art. 23 della legge n. 689 del 1981 è manifestamente inammissibile, poiché il parametro evocato non è una norma di rango costituzionale;

che la questione sollevata dallo stesso rimettente in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. è parimenti manifestamente inammissibile, poiché l’ordinanza di rimessione non contiene alcun riferimento all’oggetto del giudizio a quo e, in particolare, in essa non è specificato neppure se si tratti di un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, non potendo la Corte esser certa della necessità per il rimettente di fare applicazione della norma censurata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), sollevate, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e all’art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dai Giudici di pace di Fasano e di Nola con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2012.