ORDINANZA N. 9
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 24-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Trento, notificati il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 6 ottobre 2010, ed iscritti ai nn. 104 e 105 del registro ricorsi 2010.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e per la Provincia autonoma di Trento, e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;
che, tra le norme impugnate, è compreso l’art. 14, comma 24-bis, ultimo periodo, in riferimento agli artt. 4, primo comma, numeri 1) e 3), e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);
che il citato art. 14, comma 24-bis, dispone: «i limiti previsti ai sensi dell’articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l’attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti»;
che la ricorrente precisa di non aver impugnato la norma di cui al primo periodo del comma 24-bis, in quanto connessa a quella dell’art. 9, comma 28, del medesimo d.l. n. 78 del 2010, rispetto alla quale il primo periodo del comma 24-bis introduce un regime di favore per le Regioni speciali e per gli enti territoriali facenti parte di esse;
che, secondo la ricorrente, l’ultimo periodo del comma 24-bis limiterebbe la possibilità di scelta in merito alle assunzioni, violando in modo evidente l’autonomia primaria della Regione nella materia del personale, stabilita dall’art. 8 (rectius: art. 4), primo comma, numero 1), dello statuto speciale;
che, ad avviso della difesa regionale, in termini analoghi, ma meno specifici, potrebbe ragionarsi con riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., applicabile in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;
che la norma impugnata violerebbe anche l’autonomia finanziaria della Regione, ed in particolare l’art. 79 dello statuto speciale, per l’illegittima applicazione nei suoi confronti delle misure di contenimento della spesa e di coordinamento finanziario, dalle quali la Regione è esonerata in ragione del regime specifico per essa stabilito;
che la norma censurata violerebbe la competenza regionale nella materia dell’ordinamento degli enti locali (art. 4, primo comma, numero 3, dello statuto speciale);
che, infine, sarebbe violato l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto l’ultimo periodo del comma 24-bis sarebbe direttamente applicabile in materie di competenza regionale (art. 4, primo comma, numeri 1 e 3, dello statuto speciale);
che, con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre, la Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010;
che, tra le norme impugnate, è compreso l’art. 14, comma 24-bis, ultimo periodo, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 1), 79 e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 117, quarto comma, Cost., in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992;
che la ricorrente precisa di non aver impugnato la norma di cui al primo periodo del comma 24-bis, in quanto connessa a quella dell’art. 9, comma 28, del medesimo d.l. n. 78 del 2010, rispetto alla quale il primo periodo del comma 24-bis introduce un regime di favore per le Regioni speciali e per gli enti territoriali facenti parte di esse;
che, secondo la ricorrente, l’ultimo periodo del comma 24-bis limiterebbe la possibilità di scelta in merito alle assunzioni, violando in modo evidente l’autonomia primaria della Provincia nella materia del personale, stabilita dall’art. 8, primo comma, numero 1), dello statuto speciale;
che, ad avviso della difesa provinciale, in termini analoghi, ma meno specifici, potrebbe ragionarsi con riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., applicabile in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;
che la norma impugnata violerebbe anche l’autonomia finanziaria della Provincia, ed in particolare l’art. 79 dello statuto speciale, per l’illegittima applicazione nei suoi confronti delle misure di contenimento della spesa e di coordinamento finanziario, dalle quali la Provincia è esonerata in ragione del regime specifico per essa stabilito;
che la norma censurata violerebbe, con il suo contenuto dettagliato, la competenza provinciale nella materia della finanza locale (art. 80 dello statuto speciale e art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 268 del 1992, in base al quale «le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all’assunzione di personale»);
che, infine, sarebbe violato l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto l’ultimo periodo del comma 24-bis sarebbe direttamente applicabile in materie di competenza provinciale;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in tutti i giudizi chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili o infondate;
che la difesa statale svolge argomentazioni analoghe in entrambi gli atti di costituzione, i quali, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente;
che, secondo il resistente, il comma 24-bis dell’art. 14 non violerebbe lo statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in quanto porrebbe un principio di riforma economico-sociale, a favore dei lavoratori precari, difficilmente contestabile nella situazione sociale attuale;
che, in prossimità dell’udienza del 7 giugno 2011, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato istanza di rinvio a nuovo ruolo, comunicando l’esistenza di contatti con la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di verificare la possibilità di una composizione consensuale del contenzioso;
che alle suddette istanze ha aderito l’Avvocatura generale dello Stato;
che, in data 9 novembre 2011, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, in relazione alle questioni prospettate nei confronti dell’art. 14, comma 24-bis, del d.l. n. 78 del 2010;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato di accettare l’avvenuta rinuncia.
Considerato che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia autonoma di Trento hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;
che, tra le norme impugnate, è compreso l’art. 14, comma 24-bis, ultimo periodo, in riferimento agli artt. 4, primo comma, numeri 1) e 3), 8, primo comma, numero 1), 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);
che, in ragione della comunanza di materia, i giudizi promossi con i ricorsi de quibus devono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che, in prossimità dell’udienza pubblica, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, in relazione alle questioni prospettate nei confronti dell’art. 14, comma 24-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha dichiarato di accettare l’avvenuta rinuncia;
che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 24-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento agli artt. 4, primo comma, numeri 1) e 3), e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);
2) dichiara estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 24-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, promosso dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, primo comma, numero 1), 79 e 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 117, quarto comma, Cost., in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2012.