Ordinanza n. 314 del 2011

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ORDINANZA N. 314

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso                    QUARANTA                                                  Presidente

- Franco                     GALLO                                                             Giudice

- Gaetano                   SILVESTRI                                                            ”

- Sabino                     CASSESE                                                              ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                             ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                     ”

- Giuseppe                 FRIGO                                                                   ”

- Alessandro               CRISCUOLO                                                        ”

- Paolo                       GROSSI                                                                 ”

- Giorgio                    LATTANZI                                                            ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Marta                      CARTABIA                                                           ”

- Sergio                     MATTARELLA                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi dalla Corte d’appello di Messina con ordinanza del 29 novembre 2010 e dalla Corte di cassazione con ordinanza del 17 febbraio 2011, iscritte ai nn. 74 e 76 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che la Corte d’appello di Messina, con ordinanza del 29 novembre 2010, pervenuta alla Corte costituzionale l’11 aprile 2011 (r.o. n. 74 del 2011), ha sollevato, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che la Corte rimettente premette di procedere in sede di giudizio di rinvio, in seguito all’annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria del 26 aprile 2001, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di alcuni imputati in ordine al delitto di omicidio colposo, in quanto estinto per prescrizione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche;

che, aderendo all’eccezione formulata dalle difese degli imputati sulla scorta dell’ordinanza della seconda sezione penale della Corte di cassazione n. 22357 del 27 maggio 2010 (che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236 del 2011, successiva all’ordinanza di rimessione in esame), la Corte rimettente riporta, con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, parte della citata ordinanza n. 22357, osservando, con riferimento alla rilevanza della questione stessa, che ove venissero applicati i più brevi termini di prescrizione previsti dalla nuova normativa, «il reato sarebbe già prescritto – con esigenza di immediata declaratoria della causa estintiva ed efficacia preclusiva dell’ulteriore attività istruttoria in corso – a prescindere dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche», la cui decisione è stata rimessa al giudizio di rinvio;

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità, con atto depositato il 24 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, per omessa descrizione della fattispecie sottoposta alla cognizione del rimettente, e, in via subordinata, manifestamente infondata, alla luce dell’orientamento, espresso dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 393 del 2006 e n. 72 del 2008, secondo cui il principio della retroattività della lex mitior, lungi dall’essere assolutamente cogente, sulla base delle indicazioni provenienti dai trattati internazionali cui l’Italia ha dato esecuzione o dal diritto comunitario, può essere disatteso qualora le disposizioni derogatorie siano conformi al canone della ragionevolezza;

che la Corte di cassazione, quinta sezione penale, con ordinanza del 17 febbraio 2011, pervenuta alla Corte costituzionale il 12 aprile 2011 (r.o. n. 76 del 2011), ha sollevato, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251;

che il giudice a quo premette che con sentenza del 3 febbraio 2010 la Corte  d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino dell’11 dicembre 2002, aveva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione l’imputato G. B. per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso quale amministratore di una società dichiarata fallita il 17 giugno 1996;

che avverso la sentenza di secondo grado l’imputato presentava ricorso per cassazione, articolando vari motivi di impugnazione e deducendo, con il primo di essi, la violazione dell’art. 157 del codice penale e dell’art. 10 della legge n. 251 del 2005, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione;

che, richiamata la citata ordinanza della seconda sezione penale della Corte di cassazione n. 22357 del 27 maggio 2010, il giudice a quo osserva che «il principio di retroattività della legge più favorevole è sancito sia a livello internazionale sia a livello comunitario» e che già l’art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge del 25 ottobre 1977, n. 881, se assunto quale parametro non già dell’art. 3 Cost., bensì dell’art. 117, primo comma, Cost., renderebbe non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria in esame, in quanto «priva l’imputato, il cui processo sia già pendente in appello o in Cassazione, dell’ottemperanza alla regola cogente, imposta dalla norma pattizia, per la quale la legge più favorevole deve essere di immediata applicazione, senza che le deroghe disposte dalla legge ordinaria possano essere giustificate per effetto del bilanciamento con interessi di analogo rilievo»;

che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, secondo cui le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti CEDU), integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., e della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 17 settembre 2009 (ric. n. 10249/03, Scoppola contro Italia), risulterebbe evidente, secondo la Corte rimettente, come il significato innovativo attribuito all’art. 7 della CEDU imponga lo scrutinio di legittimità costituzionale della «disciplina che pone dei limiti all’efficacia nei procedimenti penali in corso della nuova previsione della legge n. 251 del 2005 in tema di determinazione dei termini di prescrizione, ove gli stessi siano più favorevoli all’imputato»;

che la questione sarebbe rilevante, in quanto: con la sentenza impugnata, escluse la recidiva e la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), la pena, determinata nella misura base di tre anni di reclusione, era stata ridotta per l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, della citata legge fallimentare; secondo la previgente disciplina il termine di prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione, risulterebbe pari a quindici anni, due mesi e quattordici giorni, sicché non sarebbe ancora decorso; sulla base della normativa sopravvenuta, tale termine sarebbe pari a dodici anni, otto mesi e quattordici giorni, sicché all’applicabilità della disciplina sopravvenuta seguirebbe la declaratoria di estinzione del reato;

che la Corte rimettente precisa che gli ulteriori motivi di ricorso, se accolti, non provocherebbero regressioni del processo implicanti l’applicazione dei nuovi termini prescrizionali e, pertanto, l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, determinerebbe l’applicazione di una disciplina più favorevole per l’imputato;

che, con atto depositato il 24 maggio 2011, è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, poiché la deroga al principio di retroattività della nuova norma più favorevole al reo contenuta nell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 sarebbe ragionevole e rispettosa di altri princìpi costituzionali.

Considerato che la Corte d’appello di Messina, con ordinanza del 29 novembre 2010 (r.o. n. 74 del 2011) e la Corte di cassazione, quinta sezione penale, con ordinanza del 17 febbraio 2011 (r.o. n. 76 del 2011), dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione»;

che la norma indicata sarebbe in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge del 25 ottobre 1977, n. 881, e all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, interpretato alla luce della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo del 17 settembre 2009 (ric. n. 10249/03, Scoppola contro Italia), secondo cui «l’art. 7 della Convenzione, che stabilisce il principio del divieto di applicazione retroattiva della legge penale, incorpora anche il corollario del diritto dell’accusato al trattamento più lieve»;

che le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione;

che l’eccezione di inammissibilità proposta dall’Avvocatura generale dello Stato con riferimento alla questione sollevata dalla Corte d’appello di Messina non è fondata, in quanto il rimettente precisa di essere chiamato a decidere, quale giudice del rinvio, dell’applicazione delle circostanze generiche, cui si ricollega la prospettata rilevanza della questione;

che le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate;

che la sentenza n. 236 del 2011 di questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22357 del 2010, alla quale hanno fatto ampio riferimento le ordinanze di rimessione in esame;

che la citata sentenza n. 236 ha rilevato che la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola non ha escluso la possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il principio di retroattività in mitius possa subire deroghe o limitazioni, sottolineando come «il riconoscimento da parte della Corte europea del principio di retroattività in mitius – che già operava nel nostro ordinamento in forza dell’art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. e aveva trovato un fondamento costituzionale attraverso la giurisprudenza di questa Corte – non abbia escluso la possibilità di introdurre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida giustificazione»;

che la sentenza n. 236 del 2011 ha altresì affermato che il principio di retroattività della lex mitior presuppone un’omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in cui operano le disposizioni che si succedono nel tempo e ha rimarcato come detto principio «riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità», giungendo alla conclusione che esso «non può riguardare le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca l’effetto estintivo del reato»;

che, nell’argomentare della sentenza n. 236 del 2011, tale conclusione è avvalorata anche dal richiamo all’art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che, così come l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, non si riferisce a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla «legge [che] prevede l’applicazione di una pena più lieve» e, quindi, anche sotto l’aspetto letterale, non riguarda la prescrizione, diversamente dall’art. 2 cod. pen., che, con il più generale riferimento alla legge penale, ha un ambito di applicabilità non limitato alle fattispecie incriminatrici e alle pene;

che, pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte dalla sentenza n. 236 del 2011 di questa Corte, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Messina e dalla Corte di cassazione, quinta sezione penale, sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) sollevate, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Messina e dalla Corte di cassazione, quinta sezione penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.