ORDINANZA N. 19
ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
- Paolo GROSSI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, e 2 della legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra M.G.M. ed altri e la Regione Lazio ed altri con ordinanza del 4 agosto 2009 iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2010.
Visti gli atti di costituzione di M.G.M. ed altri e di Confedir, Direr, Direr- Dirl Lazio;
Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 81, 97, 111, 113 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, nelle parti in cui ricorrono le parole «qualifica e» [rectius: «qualifica o»] e 2, della legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale);
che il giudizio principale ha ad oggetto la legittimità del regolamento della Giunta regionale 10 maggio 2001, n. 2 (Regolamento di attuazione dell’art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25), disciplinante il procedimento relativo al nuovo inquadramento del personale interessato alla c.d. perequazione prevista dall’art. 22 della legge della Regione Lazio 1° luglio 1996, n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale), il quale ha stabilito che, ai fini della soluzione delle sperequazioni determinatesi in sfavore del personale regionale non destinatario di alcune precedenti leggi regionali, si sarebbe provveduto «con successivo provvedimento»;
che il rimettente espone che, nel giudizio di primo grado, il Tribunale amministrativo per il Lazio aveva dichiarato illegittimo il predetto regolamento con sentenza i cui effetti esecutivi erano stati confermati, in sede cautelare, da esso Consiglio di Stato ed aggiunge di ritenere meritevole di conferma, anche nel pendente giudizio di merito di secondo grado, la tesi sostenuta dal giudice di primo grado, ma tuttavia, nelle more del giudizio, è intervenuta la legge reg. Lazio n. 14 del 2009 che, per la tempistica con la quale è stata approvata, per il tenore letterale delle sue disposizioni e per l’inequivoco suo finalismo, è diretta ad impedire la definizione del giudizio principale con una sentenza di conferma delle sentenza di annullamento impugnata;
che, in particolare, l’art. 1 della citata legge regionale dispone che «In considerazione del processo di riorganizzazione delle strutture regionali, al fine di favorire la razionalizzazione degli organici, assicurare il buon andamento dell’amministrazione evitando interruzioni e disfunzioni nell'attività gestionale, è fatta salva la qualifica o categoria già attribuita al personale alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell’applicazione dell’articolo 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale) e successive modifiche, purché lo stesso abbia svolto le funzioni o mansioni corrispondenti alla predetta qualifica o categoria, conferite con atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un triennio» (comma 1) e che «È fatta salva la posizione economica acquisita dal personale, anche in stato di quiescenza, a seguito dell’espletamento delle funzioni o mansioni, correlate alla qualifica o categoria già rivestita, purché formalmente attribuite» (comma 3);
che l’art. 2 della stessa legge regionale stabilisce che questa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
che, ad avviso del rimettente, tali norme violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché, avendo la finalità di definire una o più controversie, rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di giurisdizione e giustizia amministrativa;
che, inoltre, sarebbero lesi gli artt. 3 e 24 Cost., perché la legge reg. Lazio n. 14 del 2009 si limita a conculcare gli interessi legittimi e il diritto alla difesa delle parti ricorrenti in primo grado che avevano impugnato il menzionato regolamento n. 2 del 2001, senza nulla concedere alle loro pretese, il che concreta anche una violazione del generale canone di uguaglianza;
che, a parere del giudice a quo, sussisterebbe anche contrasto con l’art. 111 Cost. e, in particolare, con il principio di parità delle parti, perché la Regione Lazio, parte nel giudizio principale, ha svolto anche il ruolo di titolare del potere normativo primario, utilizzato per porre fine ad un giudizio definito in primo grado con una pronuncia a sé sfavorevole;
che il Consiglio di stato denuncia, poi, la violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e 113 Cost., affermando che la legge reg. Lazio n. 14 del 2009 è una legge-provvedimento perché incide su un numero determinabile di destinatari ed ha un contenuto particolare e concreto, esorbitando dai limiti che la giurisprudenza costituzionale ha individuato all’emanazione di simili provvedimenti legislativi, essendo arbitraria, irragionevole e risolvendosi nel tentativo di escludere la piena giustiziabilità degli atti della pubblica amministrazione;
che, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate contrasterebbero con gli artt. 3, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, Cost., perché consentono inquadramenti automatici in qualifiche superiori, aggirando la regola dell’accesso per concorso;
che sarebbero lesi, poi, gli artt. 3, 97 e 98 Cost. poiché il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sarebbe vulnerato anche da norme – come quelle censurate – che consentano di accedere alla dirigenza mediante scivolamenti automatici che mortificano il ruolo e la dignità della dirigenza, con conseguenze arbitrarie e irragionevoli;
che, infine, il Consiglio di Stato lamenta la violazione dell’art. 81 Cost., perché le norme denunciate non indicano i mezzi per finanziare la spesa da esse generata e consistente nel pagamento della retribuzione al personale destinatario della perequazione rimasto in servizio e della pensione a quello già cessato;
che nel giudizio di costituzionalità si sono costituite la Confederazione Nazionale dei Quadri Direttivi e Dirigenti della Funzione Pubblica (CONFEDIR), la Federazione Nazionale Dirigenti e Quadri Direttivi delle Regioni (DIRER) e l’Associazione dei Dirigenti della Regione Lazio (DIRER - Dirl Lazio), ricorrenti nel giudizio di primo grado e parti appellate nel giudizio a quo, le quali chiedono che le questioni sollevate dal Consiglio di Stato siano accolte, sostenendo che esse trovano fondamento nella giurisprudenza di questa Corte;
che si sono costituiti anche alcuni dei dipendenti regionali beneficiari del regolamento n. 2 del 2001 e parti appellanti nel giudizio principale, i quali chiedono le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o infondate;
che, ad avviso di questi ultimi, la legge reg. Lazio n. 14 del 2009 è conforme ai parametri costituzionali evocati nell’ordinanza di rimessione e la sua emanazione è motivata da eccezionali finalità perequative; essa presuppone un procedimento concorsuale interno e si limita a far propri gli effetti di atti e provvedimenti amministrativi adottati in attuazione di precedenti disposizioni legislative ed in esecuzione di specifici provvedimenti cautelari del giudice amministrativo.
Considerato che il Consiglio di Stato dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 81, 97, 111, 113 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, nelle parti in cui ricorrono le parole «qualifica e» [rectius: «qualifica o»] e 2, della legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale);
che, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione con la quale sono state sollevate le predette questioni, questa Corte, con la sentenza n. 195 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge reg. Lazio n. 14 del 2009;
che, pertanto, le questioni medesime debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili, essendo divenute prive di oggetto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, nelle parti in cui ricorrono le parole «qualifica e» [rectius: «qualifica o»], e 2, della legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 81, 97, 111, 113 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2011.