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Letta all’udienza del 26 gennaio 2010, allegata alla sentenza 8 febbraio 2010, n. 48
ANNO 2010
ORDINANZA
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco
AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Alfio
FINOCCHIARO "
- Alfonso
QUARANTA "
- Franco
GALLO "
- Luigi
MAZZELLA "
- Gaetano
SILVESTRI "
- Sabino
CASSESE "
- Maria Rita
SAULLE "
- Giuseppe
TESAURO "
- Paolo Maria
NAPOLITANO
"
- Giuseppe
FRIGO "
- Alessandro
CRISCUOLO "
- Paolo
GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che nel presente giudizio di legittimità
costituzionale è intervenuta
che tale soggetto non è parte del giudizio a quo;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte,
possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le
sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in
giudizio (da ultimo, sentenza n. 47 del 2008);
che
che, quindi, l’interesse dell’interveniente è privo di
correlazione con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel
giudizio principale.
per questi motivi
dichiara inammissibile l’intervento della Metro Italia Cash and Carry s.p.a.
F.to: