ORDINANZA N. 375
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del 31 luglio 2009, n. 77/09, del documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2010-2013 e delle risoluzioni parlamentari del 29 luglio 2009 di approvazione del DPEF 2010-2013, promosso dalla Regione Calabria con ricorso notificato il 15 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2009 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti tra enti 2009.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
udito nell’udienza pubblica del 14 dicembre 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 15 dicembre 2009 e depositato il 29 dicembre, la Regione Calabria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in relazione alla delibera del medesimo Comitato del 31 luglio 2009, n. 77/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2009, relativa al «Primo programma delle infrastrutture strategiche – Legge n. 443 del 2001 – “variante di Cannitello”: modifica del soggetto aggiudicatore», nonché avverso il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2010-2013 e le risoluzioni parlamentari del 29 luglio 2009 di approvazione del DPEF 2010-2013;
che la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 117, 118 e 136 della Costituzione, dell’articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché del principio di leale collaborazione;
che tale lesione sarebbe evidente, in virtù del fatto che il pregresso accordo Stato-Regione sulla «variante Cannitello», di cui alla delibera CIPE 29 marzo 2006 n. 83, era stato espressamente subordinato all’inequivoca condizione del collegamento di tale opera non al ponte sullo Stretto di Messina, ma ad altra infrastruttura, laddove lo Stato avrebbe unilateralmente modificato siffatta condizione, senza coinvolgere la Regione, poiché, né il Governo, in sede di predisposizione del DPEF, né le Camere, prima di approvare il medesimo, né il CIPE, prima di approvare la delibera n. 77 del 2009, o anche successivamente, avrebbero mai chiesto alla Regione di esprimersi sul punto;
che, secondo la Regione Calabria, la deliberazione da cui origina il conflitto inciderebbe, oltre che su materie ascrivibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, anche su materie riconducibili alla potestà concorrente della Regione, quali quelle del governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, valorizzazione dei beni ambientali, con la conseguenza che la modifica della condizione posta dalla Regione, ed accettata dallo Stato, avrebbe dovuto essere assistita dall’attivazione delle procedure previste dal comma 6, dell’art. 165, del d.lgs. n. 163 del 2006;
che il dissenso della Regione avrebbe potuto, infatti, essere superato soltanto all’esito dell’attivazione delle procedure previste dall’art. 165, comma 6, che costituiscono un’evidente attuazione della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 303 del 2003);
che il procedimento, invece, si sarebbe svolto in violazione di tale norma, attuativa della delega conferita con l’art. 1, comma 2, lettera c) della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), il quale dispone che il progetto definitivo sia approvato dal CIPE, a maggioranza, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, che integrano in tal caso la composizione del Comitato;
che risulterebbe in tal modo violato il principio di leale collaborazione, dal momento che non sarebbe stata assicurata la partecipazione della Regione alla seduta del CIPE e il Comitato avrebbe deliberato unilateralmente il contenuto del provvedimento;
che, inoltre, la delibera impugnata sembra indicare che il collegamento fra la «variante Cannitello» ed il ponte di Messina, sia una semplice attuazione di quanto stabilito dal DPEF, nel mentre il CIPE non avrebbe dovuto osservare alcun vincolo sul punto, in relazione al contenuto del DPEF, trattandosi di una mera «indicazione di principio, priva di effetti cogenti, anche per essere la competenza riservata dalla legge esclusivamente, al CIPE (artt. 161, 166, d.lgs. n. 163 del 2006)»;
che nel caso in cui si dovesse ritenere sussistente per il CIPE un vincolo collegato alle determinazioni assunte con il DPEF, anche tale vincolo dovrebbe essere considerato lesivo delle attribuzioni regionali, e, quindi, atto idoneo a dar luogo al lamentato conflitto;
che la ricorrente, pertanto, chiede che questa Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso alla delibera CIPE n. 77 del 2009, al DPEF 2010-2013, ed alle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, in relazione all’infrastruttura «variante di Cannitello», stabilire che «l’intervento è connesso e complementare al progetto del Ponte sullo Stretto la cui realizzazione è stata affidata al Contraente generale con contratto stipulato in data 27 marzo 2006», e su tale presupposto individuare un diverso soggetto aggiudicatore, in assenza di coinvolgimento, e del consenso, della Regione Calabria, senza il rispetto delle procedure per il superamento dell’eventuale dissenso regionale;
che si sono costituiti in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, la Camera dei deputati, il Senato ed il CIPE, con atto dell’Avvocatura generale dello Stato depositato il 25 gennaio 2010, eccependo in primo luogo la tardività del ricorso con riferimento all’approvazione del DPEF, nel quale era prevista la connessione della «variante Cannitello» con il ponte sullo Stretto di Messina;
che, a giudizio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto teso ad evidenziare un vizio procedimentale che affliggerebbe la delibera CIPE, vizio che non denoterebbe un’invasione della sfera delle attribuzioni regionali, ma una mera violazione di natura amministrativa deducibile davanti al giudice competente;
che, nel merito, il ricorso sarebbe infondato in quanto, in primo luogo il ponte sullo Stretto di Messina sarebbe stato già incluso, sin dal 16 maggio 2002 nell’intesa generale quadro fra Governo e Regione Calabria, fra le infrastrutture relative alla tratta calabrese della linea ferroviaria Napoli-Battipaglia-Reggio Calabria, alla quale afferisce la variante in esame;
che, secondo l’Avvocatura dello Stato, la delibera impugnata aveva disposto la sola modifica del soggetto aggiudicatore e, comunque, risulta risolutiva in proposito la circostanza che alla riunione preparatoria del 30 luglio 2009 ed alla successiva del 31 luglio il Presidente della Regione era stato invitato, come risulterebbe da copia dei telegrammi di Stato prodotti.
Considerato che, in data 3 dicembre 2010, a seguito di delibera della Giunta regionale n. 667 del 2010, la Regione Calabria ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritenendo «mutato l’approccio della Regione alla vicenda, anche in considerazione di una diversa e più profonda convinzione delle finalità di rilancio del mezzogiorno, anche per il tramite della realizzazione di opere strategiche come il Ponte sullo Stretto»;
che l’atto di rinuncia risulta accettato, come da indicazione dell’Avvocatura dello Stato, con atto depositato il 13 dicembre 2010;
che, ai sensi dell’art. 25, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce l’effetto di estinguere il processo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2010.