Sentenza n. 340 del 2010

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SENTENZA N. 340

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Ugo                             DE SIERVO                           Presidente

-          Paolo                           MADDALENA                        Giudice

-          Alfio                            FINOCCHIARO                            "

-          Alfonso                        QUARANTA                                 "

-          Franco                         GALLO                                          "

-          Luigi                            MAZZELLA                                   "

-          Gaetano                       SILVESTRI                                    "

-          Sabino                         CASSESE                                      "

-          Maria Rita                   SAULLE                                         "

-          Giuseppe                     TESAURO                                     "

-          Paolo Maria                 NAPOLITANO                              "

-          Giuseppe                     FRIGO                                           "

-          Alessandro                  CRISCUOLO                                 "

-          Paolo                           GROSSI                                         "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1° - 4 marzo 2010, depositato in cancelleria il 4 marzo 2010 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

uditi l’avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Nicoletta Gervasi per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso del 4 marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010), per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 43 (ora 49) e 81 (ora 101) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La norma impugnata dispone che, in materia di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, su richiesta del concessionario, può essere disposta una proroga fino ad un massimo di venti anni, sia pure in ragione dell’entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento.

Si premette che, la materia de quo, è oggetto di procedura di infrazione n. 4908 del 2008 della Commissione europea, che ha sollevato questione di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, nonché delle conseguenti iniziative legislative assunte dalle regioni.

In particolare l’art. 37, comma 2, del Codice della navigazione, nell’ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo (con finalità turistico-alberghiere) attribuisce preferenza – cosiddetto diritto d’insistenza – al concessionario uscente. Il legislatore statale, al fine di superare le censure sollevate dalla Commissione, ha approvato il decreto legge 20 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), che, all’art. l, comma 18,, abroga l’art. 37, comma 2, del Codice della navigazione, e, nel contempo, dispone una proroga estensibile, per la specificità del territorio italiano, alle concessioni in atto sino al 2015. Orbene, mentre il primo comma dell’art. 16 della legge Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77, prevedendo una proroga sino al 2015 si adegua alla normativa statale, diversamente il comma 2 del medesimo articolo, oggetto della presente impugnativa, introduce una deroga consentendo la possibilità del permanere della concessione sino ad un massimo di 20 anni e, in sostanza, attua un rinnovo automatico. Così disponendo la norma regionale impugnata viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione in quanto non coerente con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza (rispettivamente agli artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea di cui l’art. 117, primo comma citato offre copertura. La norma impugnata infatti prevede ed introduce un diritto d’insistenza in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento. Non sono previste né procedure di gara e neppure forme idonee di pubblicità afferenti la procedura relativa al rinnovo, al fine di tutelare le esigenze concorrenziali di altre imprese presenti sul mercato, in contrapposizione al titolare della concessione scaduta o in scadenza.

2. – Con memoria del 30 marzo 2010, si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato, in quanto la concessione non sarebbe prorogata automaticamente, ma procedendo ad una valutazione caso per caso, in considerazione degli investimenti effettuati per garantire lo sviluppo turistico. Occorrerebbe pertanto un bilanciamento d’interessi tra la tutela della concorrenza e quella del turismo, di competenza regionale, trattandosi inoltre di dover tutelare il livello occupazionale e di stimolare la ripresa dell’economia toscana.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 2, legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010), nella parte in cui dispone che “Su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell’entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti”, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 43 (ora 49) e 81 (ora 101) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, dal momento che non sono previste procedure di gara al fine di tutelare le esigenze concorrenziali delle imprese che non siano titolari di una concessione scaduta o in scadenza.

2. – La questione è fondata.

2.1. – Ai fini del suo accoglimento è sufficiente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 180 del 2010, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 – Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone di mare territoriale in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nella parte in cui ha inserito, nella legge regionale n. 9 del 2002, l’art. 8-bis, comma 2, il quale dispone che «i titolari di concessioni demaniali marittime (omissis) potranno chiedere entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni».

La norma impugnata – analogamente a quella della Regione Emilia-Romagna – stabilisce che «su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell’entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con regolamento, sentite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria dei concessionari entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge».

Tale disposizione – come è stato affermato dalla richiamata sentenza – «viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti».

Né al fine di affermare la legittimità della norma impugnata vale la giustificazione addotta dalla Regione Toscana, la quale oppone che la concessione non sarebbe prorogata automaticamente, ma sulla base di una valutazione caso per caso, in considerazione degli investimenti effettuati per garantire lo sviluppo turistico, e che occorrerebbe pertanto un bilanciamento d’interessi tra la tutela della concorrenza e quella del turismo, di competenza regionale, trattandosi di dover tutelare il livello occupazionale e di stimolare la ripresa dell’economia toscana.

La disciplina regionale impedisce infatti l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori.

La norma impugnata determina, dunque, un’ingiustificata compressione nella gestione del demanio marittimo, violando il principio di parità di trattamento, che si ricava dagli artt. 49 e ss. del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in tema di libertà di stabilimento, e favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi.

La previsione di una proroga dei rapporti concessori in corso, in luogo di una procedura di rinnovo che «apra» il mercato, è del tutto contraddittoria rispetto al fine di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari (sentenza n. 1 del 2008).

Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 77 del 2009, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2010.