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ORDINANZA N. 307
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana del 10 agosto 2009, recante la proroga per un quinquennio della data di scadenza dei contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del trasporto pubblico locale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 20 ottobre 2009 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra enti 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;
udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che con ricorso, notificato il 13 ottobre 2009 e depositato il successivo 20 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Siciliana avverso il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana del 10 agosto 2009, pubblicato nella G.U: della Regione Siciliana del 14 agosto 2009, parte I, n. 28, con il quale quest’ultima ha disposto la proroga per un quinquennio della data di scadenza dei contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del trasporto pubblico locale;
che, secondo il ricorrente, il predetto provvedimento sarebbe in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost., in quanto, disponendo la proroga dei richiamati contratti del trasporto pubblico locale con atto amministrativo e, in via generale, indipendentemente dalla scadenza naturale di ciascun rapporto, invaderebbe le competenze statali in tema di tutela della concorrenza;
che esso violerebbe anche l’art. 117, primo comma, Cost. in quanto lesivo degli obblighi comunitari in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici derivanti dagli artt. 43, 49 e ss. del Trattato CE ed applicabili a tutti i tipi di contratto;
che nel giudizio si è costituita la Regione Siciliana, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato, posto che il provvedimento impugnato, adottato in applicazione di una norma statale, l’art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che ha anticipato l’entrata in vigore dell’art. 8 del Regolamento CE 1370/07 [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70], il quale ha concesso ai Paesi membri un termine molto ampio (sino al 2019) per adeguare i propri sistemi di affidamento alla tipologia dei contratti pubblici individuata dallo stesso regolamento, non si porrebbe in violazione né delle competenze legislative statali, né dei principi comunitari, né della sfera di competenza costituzionale del ricorrente;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sulla base della delibera del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2010, ha depositato atto di rinuncia al conflitto, accettata dalla Regione Siciliana.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2010.