Ordinanza n. 262 del 2010

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[ELG:SOMMARIO]

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ORDINANZA N. 262

ANNO 2010

 

 [ELG:SOMMARIO]

 [ELG:COLLEGIO]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Francesco                    AMIRANTE                                    Presidente

-           Ugo                             DE SIERVO                                      Giudice

-           Paolo                           MADDALENA                                       “

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                     “

-           Alfonso                       QUARANTA                                           “

-           Franco                         GALLO                                                    “

-           Luigi                            MAZZELLA                                            “

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             “

-           Sabino                         CASSESE                                                “

-           Maria Rita                   SAULLE                                                  “

-           Giuseppe                     TESAURO                                               “

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       “

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     “

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          “

-           Paolo                           GROSSI                                                   “

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-22 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 23 dicembre 2009 ed iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2009.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria; 

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

[ELG:FATTO]

[ELG:DIRITTO]

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici);

che il ricorrente premette che l’art. 1 della suddetta legge regionale stabilisce che il dipartimento dei lavori pubblici e l’Autorità del bacino regionale sono autorizzati a stipulare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche per la definizione: dell’entità e delle modalità delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione tecnico-amministrativa dei presidi idraulici; dell’organizzazione e del funzionamento del servizio di sorveglianza idraulica mediante l’utilizzo di personale specializzato; dell’organizzazione e del funzionamento del servizio di manutenzione di corsi d’acqua e dei versanti da attuare mediante l’utilizzo della manodopera costituita da operai idraulico-forestali;

che, secondo il successivo art. 2, «il personale tecnico-amministrativo necessario per la costituzione dei presidi idraulici sarà individuato nell’ambito del personale di ruolo della Regione Calabria anche tra quello dei bacini LSU e LPU»;

che l’art. 3 della stessa legge regionale n. 31 del 2009 dispone che, al fine di garantire la continuità del servizio di monitoraggio della rete idrogeografica regionale, l’Azienda Foreste Regionali (AFOR) è autorizzata ad assumere a tempo determinato e fino ad un massimo di due mesi il personale già utilizzato per lo stesso servizio dalla società affidataria dell’appalto di cui al bando di gara del 30 gennaio 2008, nelle more che la medesima AFOR provveda all’assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, a tempo indeterminato, del personale con qualifiche di sorveglianti e ufficiali idraulici necessario per lo svolgimento del predetto servizio, a mezzo di procedure selettive ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro) presso le competenti sedi decentrate per l’impiego di ogni singola provincia ricadenti, in funzione del relativo fabbisogno, nei singoli presidi idraulici;

che il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che l’art. 2 prevedrebbe l’inclusione del personale dei bacini LSU e LPU in quello di ruolo della Regione Calabria e, pertanto, consentirebbe una forma di inquadramento riservato, in violazione del principio espresso dall’art. 97, terzo comma, Cost., secondo il quale il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, la cui eventuale deroga deve essere giustificata da peculiari situazioni individuate dal legislatore;  

che – ad avviso della difesa dello Stato – l’art. 3 della legge della Regione Calabria n. 31 del 2009, sarebbe illegittimo perché, consentendo l’assunzione da parte dell’AFOR del personale utilizzato dalla società affidataria dell’appalto del servizio di monitoraggio della rete idrografica regionale al fine di garantire la continuità di detto servizio, autorizzerebbe il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato in difetto del requisito dell’eccezionalità al quale l’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), subordina il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa;

che pertanto la norma, violando l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, si porrebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

che la Regione Calabria si è costituita in giudizio e chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere;

che la resistente deduce, al riguardo, che la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «Norme per il reclutamento del personale − Presidi idraulici»), ha modificato l’art. 2 della legge regionale n. 31 del 2009, abrogando le parole «anche tra quello dei bacini LSU e LPU» e ha integralmente sostituito l’art. 3 della precedente legge regionale n. 31 del 2009 il quale, nella sua attuale versione, non contiene più la previsione dell’assunzione a tempo determinato del personale già utilizzato per lo stesso servizio dalla società affidataria dell’appalto, ma fa direttamente riferimento alle procedure selettive di cui all’art. 16 della legge n. 56 del 1987, conformemente a quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 165 del 2001;

che la Regione aggiunge che le norme denunciate non hanno avuto alcuna applicazione nelle more delle modificazioni apportate dalla legge regionale n. 52 del 2009;

che, nella seduta del 1° marzo 2010, il Consiglio dei ministri, tenuto conto del venir meno delle motivazioni del ricorso, ha rinunciato alla propria impugnazione;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Calabria con delibera n. 339 del 10 maggio 2010 della Giunta regionale, depositata in cancelleria il 20 maggio 2010.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici);

che, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2010, il ricorrente ha rinunciato all’impugnazione, ritenendo essere venute meno le motivazioni del ricorso;

che la rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Calabria con delibera n. 339 del 10 maggio 2010 della Giunta regionale, depositata in cancelleria il 20 maggio 2010;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione delle parti costituite, comporta l’estinzione del processo.

[ELG:DISPOSITIVO]

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

[ELG:FIRME]

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2010.

 

[ELG:ALLEGATO]