Ordinanza n. 191 del 2010

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ORDINANZA N. 191

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Francesco                    AMIRANTE                           Presidente

-          Ugo                             DE SIERVO                           Giudice

-          Paolo                           MADDALENA                          ”

-          Alfio                            FINOCCHIARO                        ”

-          Alfonso                        QUARANTA                             ”

-          Franco                         GALLO                                      ”

-          Luigi                            MAZZELLA                               ”

-          Gaetano                       SILVESTRI                                ”

-          Sabino                         CASSESE                                  ”

-          Maria Rita                   SAULLE                                     ”

-          Giuseppe                     TESAURO                                 ”

-          Paolo Maria                 NAPOLITANO                          ”

-          Giuseppe                     FRIGO                                       ”

-          Alessandro                  CRISCUOLO                             ”

-          Paolo                           GROSSI                                     ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009 (Doc. IV-ter, n.7), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Lino Iannuzzi nei confronti del dott. Antonio Ingroia, promosso dal Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, con ricorso depositato in cancelleria il 16 dicembre 2009 ed iscritto al registro conflitti tra poteri dello Stato n. 13 del 2009, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, in funzione di giudice unico, con ricorso depositato il 21 ottobre 2009, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla delibera del 19 febbraio 2009 (Doc. IV-ter, n.7), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale a carico di Raffaele Iannuzzi, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono pertanto insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, espone il ricorrente, il parlamentare è chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 595, commi primo, secondo e terzo del codice penale, perché quale autore dell’articolo “Covo Riina, il processo risorge da Santoro, pubblicato sul quotidiano “Il Giornale” l’8 ottobre 2006, offendeva l’onore e la reputazione del dott. Antonio Ingroia;

che, in particolare, nel corso del citato articolo egli affermava «che il procedimento penale nei confronti degli imputati Mori e De Caprio è stato condotto dal Pubblico Ministero con l’intento di “chiacchierare”, “insozzare”, “sputtanare”, “perseguitare” gli imputati mediante “indagini a vuoto, basate sul nulla e finte richieste di archiviazione fatte apposta per riaprire le indagini il giorno dopo. All’infinito”; che con il medesimo intento, l’iscrizione dei nominativi degli imputati nel registro delle notizie di reato fu eseguita “solo per farne parlare i giornali, per insozzare e per sputtanare, per “mascariare”, tingere di carbone Mori e De Caprio”; che dopo l’assoluzione degli indagati il PM Ingroia è andato di persona ad accusarli di nuovo e ad infamarli dinnanzi alla “Cassazione di Michele Santoro”, dove, partecipando in prima persona alla trasmissione di quest’ultimo, “ha discettato sul suo stesso processo”, spiegando che “in sostanza Mori e De Caprio, benché assolti, sono sempre colpevoli”»;

che il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale riguardante le prerogative di insindacabilità parlamentare, nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritiene che, nel caso di specie, vi sarebbe una carenza assoluta di nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dall’imputato e la sua attività parlamentare;

che, infatti, a sostegno della applicabilità della guarentigia al caso di specie, sempre secondo il ricorrente, non sarebbero sufficienti le argomentazioni sostenute nell’intervento effettuato dinanzi all’Assemblea il 16 dicembre 2008 dall’interessato secondo le quali quanto pubblicato in data 8 ottobre 2006 sarebbe stato da considerare necessariamente connesso alla propria attività di parlamentare, «atteso che la ragione stessa della sua elezione a senatore riposava esclusivamente nella sua attività giornalistica»;

che parimenti non condivisibile, ancora ad avviso del ricorrente, sarebbe quanto affermato nella relazione di maggioranza secondo cui non sarebbe possibile scindere l’attività di giornalista da quella di senatore, «stante l’intervenuto mutamento della figura del giornalista politico», che renderebbe impossibile qualunque scissione fra l’attività svolta in qualità di giornalista e quella strettamente politica coperta dalla immunità prevista dall’art. 68 Cost.;

che, pertanto, il ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare «che non spettava al Senato della Repubblica la valutazione circa la condotta attribuita al senatore Raffaele Iannuzzi […] in quanto estranea alla sfera di previsione dell’art. 68, primo comma, Cost.», nonché di annullare la delibera del Senato della Repubblica in data 19 febbraio 2009.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in ordine all’esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che, nella fattispecie, sussistono tanto il requisito soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto;

che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto sia il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, trattandosi di organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, sia il Senato della Repubblica, quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte della impugnata deliberazione del Senato della Repubblica;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti del Senato della Repubblica, con l’atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio;

b) che, a cura del ricorrente, l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2010.