ORDINANZA N. 118 ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Liguria 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all’assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-29 giugno 2009, depositato in cancelleria il 2 luglio 2009 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;
udito nell’udienza pubblica del 10 marzo 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Orlando Sivieri per la Regione Liguria.
Ritenuto che con ricorso notificato il 26 giugno 2009 e depositato il successivo 2 luglio (iscritto al reg. ric. n. 45 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Liguria 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all’assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale), pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 7 del 29 aprile 2009;
che per il ricorrente le denunciate disposizioni prevedono stabilizzazioni di personale precario e nuove assunzioni presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e presso le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, così violando: l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in quanto incompatibili con i livelli essenziali di assistenza di cui all’accordo del 6 marzo 2007, recante il Piano di rientro dal disavanzo sanitario; l’art. 117, terzo comma, Cost., giacché in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute che trovano espressione negli interventi specificamente individuati dal predetto Piano; l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), che definisce vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti «gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; il principio di leale collaborazione, desumibile dagli artt. 117 e 118 Cost., a cagione dell’inosservanza dell’accordo del 6 marzo 2007; l’art. 81 Cost., dal momento che i maggiori costi così previsti risulterebbero privi di copertura finanziaria;
che, nello specifico, per il ricorrente, l’impugnato art. 1, secondo cui il personale dedicato alla ricerca in attività presso gli IRCCS e le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale «è assimilabile a quello dedicato all’assistenza sanitaria, sulla base di tabelle di equiparazione stabilite con deliberazione della Giunta regionale», se inteso nel senso di riferirsi al personale dipendente del servizio sanitario, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., nella materia di competenza esclusiva dello Stato dell’«ordinamento civile», giacché in contrasto con la disciplina contrattuale vigente per il comparto degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e con il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3); se inteso nel senso di riferirsi al personale assunto con forme di rapporto flessibile o «a progetto», violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost., dal momento che, operando un inquadramento di personale precario, risulterebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso;
che, per il ricorrente, il denunciato art. 2, prevedendo la stabilizzazione del personale non dirigente degli enti del Servizio sanitario regionale assunto con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre tipologie di lavoro flessibile, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i princìpi fondamentali dettati, nella materia concorrente della «tutela della salute», dall’art. 3, commi 90 e 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), i quali fissano limiti e condizioni vincolanti per i legislatori regionali quanto alla stabilizzazione del personale precario, nonché con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., dal momento che, ammettendo un trattamento differenziato rispetto al personale precario di altre amministrazioni pubbliche, confliggerebbe con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso;
che, secondo il ricorrente, l’impugnato art. 3, comma 2, in forza del quale gli IRCCS di diritto privato, nell’assumere il personale da adibire alla ricerca, debbono utilizzare la «pubblica selezione», violerebbe l’art. 33 Cost., in quanto, dettando regole di natura pubblicistica per un ente privato, contrasterebbe con l’«autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS di diritto privato», nonché l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., trattandosi di disciplina regionale destinata ad incidere su rapporti inclusi nella materia dell’«ordinamento civile»;
che, per il ricorrente, il denunciato art. 3, comma 3, che dispone l’equiparazione, ai soli fini della valutazione dei titoli, del servizio prestato nell’ambito dei programmi di ricerca o quale collaboratore coordinato e continuativo presso gli IRCCS a quello prestato a tempo determinato o di ruolo, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché confliggerebbe con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con il principio del pubblico concorso;
che, infine, per il ricorrente il censurato art. 3, comma 4, estendendo «le precedenti disposizioni» anche al personale preposto alla ricerca presso le aziende e gli altri enti sanitari della Regione, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 Cost, per le medesime ragioni prospettate in relazione al comma 3 dello stesso art. 3, nonché l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto vanificherebbe l’obiettivo di contenimento della spesa fissato dal principio fondamentale di cui all’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006;
che, con atto depositato il 3 agosto 2009, la Regione Liguria si è costituita nel presente giudizio, sostenendo l’infondatezza delle doglianze prospettate dal ricorrente;
che, per la resistente, il denunciato art. 1 considera i ricercatori in servizio a tempo indeterminato presso gli IRCCS, i cui regimi giuridici sarebbero difficilmente riconducibili a quelli propri dei sistemi sanitari regionali;
che, relativamente all’impugnato art. 2, la Regione Liguria obietta che detta disposizione non avrebbe modificato le categorie di personale suscettibile di stabilizzazione rispetto a quanto previsto dal previgente testo dell’art. 5 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007);
che, infine, per la difesa regionale il denunciato art. 3 non riguarda il profilo delle stabilizzazioni, contemplando in realtà procedure selettive per il personale preposto alla ricerca.
Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso con il quale sono state sollevate le presenti questioni di legittimità costituzionale, è stata approvata, promulgata ed è entrata in vigore la legge della Regione Liguria 21 ottobre 2009, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 – Disposizioni relative all’assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale), che ha abrogato gli impugnati artt. 1 e 2 e ha modificato il denunciato art. 3;
che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 12 febbraio 2010, la Regione Liguria ha prospettato la cessazione della materia del contendere;
che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 4 marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, stante la conforme deliberazione governativa del 1° marzo 2010, ha comunicato di aver rinunciato all’odierno ricorso, essendo «venute meno le motivazioni del ricorso» stesso;
che non è pervenuta alcuna formale accettazione da parte della Regione Liguria, tale non potendosi ritenere la dichiarazione posta in essere nel corso dell’udienza pubblica del 10 marzo 2010, dalla difesa, in quanto la Giunta regionale è il solo organo dotato di legittimazione a procedere alla accettazione della rinuncia proveniente dalla controparte (cfr. ordinanza n. 418 del 2008);
che, infatti, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia deve essere accettata dalla parte costituita;
che né dette norme integrative, né la legge 11 marzo 1953, n. 87, né il «regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale», richiamato dall’art. 22, primo comma, della predetta legge, riconoscono al difensore il potere di accettare, nel giudizio di costituzionalità, la rinuncia al ricorso;
che, in difetto di una specifica disciplina, trova applicazione il principio generale desumibile dall’art. 306, secondo comma, del codice di procedura civile, il quale, prevedendo che «le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali», esclude che l’accettazione della rinuncia rientri tra i poteri propri del difensore;
che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia non ritualmente accettata, pur non comportando l’estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente (v., tra le più recenti, le ordinanze n. 153 e n. 53 del 2009);
che, nella specie, non risulta che le impugnate disposizioni abbiano avuto, medio tempore, applicazione;
che, invero, l’operatività delle denunciate previsioni era subordinata alla adozione di deliberazioni della Giunta regionale che non risultano, dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio, essere state adottate;
che la sopravvenienza normativa deve ritenersi satisfattiva della pretesa avanzata con il ricorso, anche alla luce dell’inequivoco contenuto dell’atto di rinuncia;
che sono, pertanto, venute meno le ragioni della controversia.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2010.