Ordinanza n. 90 del 2010

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ordinanza N. 90

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

 

- - Francesco                           AMIRANTE              Presidente

- Ugo                              DE SIERVO          Giudice

- Alfio                      FINOCCHIARO   Giudice

- Alfonso                  QUARANTA                "

- Franco                    GALLO                        "

- Luigi                    MAZZELLA                        "

- Gaetano                  SILVESTRI                  "

- Sabino                    CASSESE                    "

- Maria Rita                  SAULLE                  "

- Giuseppe                TESAURO                   "

- Paolo Maria            NAPOLITANO             "

- Giuseppe                FRIGO                         "

- Alessandro              CRISCUOLO               "

- Paolo                      GROSSI                       "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 4, e 40, comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21 (Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 23 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 27 gennaio 2009 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2009.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi l’avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Andrea Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso del 23 gennaio 2009, depositato il 27 gennaio 2009 (reg. ric. n. 5 del 2009), ha impugnato gli artt. 24, comma 4, e 40, comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21 (Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve);

che, ad avviso del ricorrente, entrambe le disposizioni censurate, nella parte in cui rinviano alla disciplina dettata dalla legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 27 (Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche), come successivamente modificata dalle leggi della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 23, e 20 luglio 2007, n. 17, si porrebbero in contrasto con gli artt. 97 e 117, secondo comma, lettere e) e l), Cost.;

che, in prossimità dell’udienza pubblica, gli artt. 3 e 4 della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”), hanno modificato le disposizioni impugnate sostituendo, in entrambe le ipotesi (impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto e piste da sci), il censurato rinvio alla disciplina della legge della Regione Veneto n. 27 del 2003 con un richiamo alla «normativa vigente in materia»;

che l’Avvocatura generale dello Stato, nel corso dell’udienza pubblica, ha formulato richiesta di rinvio al fine di poter consentire al Presidente del Consiglio dei ministri di valutare, a seguito delle modifiche legislative intervenute, la persistenza dell’interesse al ricorso;

che la Regione Veneto ha aderito alla richiesta di rinvio, affermando che le disposizioni impugnate non hanno trovato medio tempore applicazione.

Considerato che un rinvio consentirebbe al Presidente del Consiglio dei ministri di valutare la persistenza dell’interesse al ricorso e permetterebbe anche, a entrambe le parti, di raccogliere e fornire a questa Corte elementi probatori riguardanti la asserita mancata applicazione delle disposizioni impugnate nel periodo in cui esse sono state in vigore;

che la richiesta di rinvio, concordemente formulata dalle parti, appare pertanto meritevole di accoglimento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.