ORDINANZA N. 75
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Alfio FINOCCHIARO ''
- Alfonso QUARANTA ''
- Franco GALLO ''
- Luigi MAZZELLA ''
- Gaetano SILVESTRI ''
- Sabino CASSESE ''
- Maria Rita SAULLE ''
- Giuseppe TESAURO ''
- Paolo Maria NAPOLITANO ''
- Giuseppe FRIGO ''
- Alessandro CRISCUOLO ''
- Paolo GROSSI ''
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 20 ottobre 2008, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 – disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e dell’art. 20 della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con due ricorsi notificati il primo il 19-24 dicembre 2008 ed il secondo spedito per la notifica il 23 febbraio 2009, depositati in cancelleria il 23 dicembre 2008 ed il 3 marzo 2009, rispettivamente iscritti al n. 102 del registro ricorsi 2008 ed al n. 13 del registro ricorsi 2009.
Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;
udito nell’udienza pubblica del 26 gennaio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
uditi l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Orlando Sivieri per la Regione Liguria.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 19-24 dicembre 2008, depositato il successivo 23 dicembre (ed iscritto al reg. ric. n. 102 del 2008), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 20 ottobre 2008, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 – disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione;
che la citata norma è impugnata nella parte in cui ha inserito il comma 2-bis nell’art. 34 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), il quale – provvedendo sulla riorganizzazione della società per azioni Sviluppo Genova – stabilisce che: «Qualora si pervenga all’esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte della regione, anche in forma associata, previa intesa fra i soci, gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le società controllate direttamente o indirettamente dalla regione, possono affidare, tramite specifiche convenzioni, prestazioni finalizzate alla produzioni di beni e servizi» alla predetta società Sviluppo Genova, già costituita per il recupero di aree industriali dismesse della Provincia di Genova e che, alla data di proposizione del primo ricorso, era partecipata al 52,5% da Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova; al 24,5% da società pubblico-private; al 23% da istituti bancari;
che la norma impugnata, secondo il ricorrente, violerebbe, in primo luogo, l’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, in quanto, oltre ad ipotizzare un controllo della Regione Liguria analogo a quello sui propri servizi sulla società Sviluppo Genova futuro ed eventuale, consentirebbe anche alle società, dalla Regione direttamente o indirettamente controllate, l’affidamento diretto di prestazione di beni o servizi alla predetta società, in assenza dei presupposti richiesti a detto fine dall’ordinamento comunitario e dall’ordinamento nazionale;
che la medesima norma sarebbe, inoltre, lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, violando l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., perché in contrasto con l’art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), come convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), e successivamente modificato;
che nel giudizio si è costituita la Regione Liguria, chiedendo, anzitutto, che la Corte dichiari la cessazione della materia del contendere, a seguito della modifica apportata alla norma impugnata dall’art. 20 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009), la quale dimostrerebbe che la società Sviluppo Genova dovrebbe operare realmente quale società in house, legata alla Regione da un rapporto di “controllo analogo” e, in subordine, sostenendo che il ricorso debba essere dichiarato infondato;
che, con un secondo ricorso, spedito per la notifica il 23 febbraio 2009, depositato il successivo 3 marzo 2009 (iscritto al reg. ric. n. 13 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato anche la suddetta norma sostitutiva di quella impugnata con il primo ricorso, introdotta dall’art. 20 della legge regionale n. 44 del 2008, la quale ha stabilito che «la Regione opera affinché si verifichino le condizioni perché Sviluppo Genova spa agisca come società in house sulla quale la Regione esercita il controllo analogo a quello sui propri servizi, previa intesa con gli altri soci pubblici. Qualora entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge il capitale sociale di Sviluppo Genova non sia totalmente detenuto da soci pubblici e non siano verificate le condizioni previste per operare quale società in house, la Giunta regionale attiva le procedure per la dismissione della partecipazione»;
che tale norma, nella parte in cui prevede solo un impegno della Regione a creare condizioni tali che Sviluppo Genova S.p.A. agisca come società in house sulla quale la Regione esercita un controllo “analogo” a quello che ha sui propri servizi, «previa intesa con gli altri soci pubblici», violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., perché si porrebbe in contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in materia di affidamento di prestazioni in house (artt. 43 e 49 del Trattato CE, oggi artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), in quanto il controllo previsto dalla disposizione non sarebbe un controllo strutturale, effettivo e svincolato da qualsiasi condizione futura ed eventuale, ma futuro ed eventuale, quindi lesivo dei principi desumibili dai citati artt. 43 e 49 (oggi artt. 49 e 56);
che anche in tale giudizio si è costituita la Regione Liguria, la quale ha depositato memoria, nell’imminenza dell’udienza pubblica, chiedendo che la Corte dichiari cessata la materia del contendere in quanto la norma impugnata è stata abrogata dall’art. 21, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010).
Considerato che, con i ricorsi indicati in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, rispettivamente, della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 20 ottobre 2008, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 – disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), nella parte in cui ha inserito il comma 2-bis nell’art. 34 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), relativo alla riorganizzazione della società per azioni Sviluppo Genova, nonché dell’art. 20 della successiva legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009), che ha sostituito il predetto comma 2-bis dell’art. 34 della legge regionale n. 10 del 2008, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione;
che l’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008 è censurato in quanto, oltre ad ipotizzare un controllo futuro ed eventuale da parte della Regione Liguria sulla società per azioni Sviluppo Genova, consentirebbe anche alle società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione stessa, l’affidamento diretto di prestazione di beni o servizi alla predetta Sviluppo Genova S.p.A., in assenza di tutti i presupposti prescritti dall’ordinamento comunitario e dall’ordinamento nazionale in relazione all’affidamento in house, ponendosi in contrasto con i principi della libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi, oltre che con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza e quindi con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost.;
che l’art. 20 della legge regionale n. 44 del 2008 ha sostituito l’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008, ma è stato, tuttavia, anch’esso impugnato in quanto, prevedendo un mero impegno della Regione a creare condizioni tali che la società per azioni Sviluppo Genova agisca come società in house, stabilirebbe un controllo della medesima Regione su tale società futuro ed eventuale e non strutturale ed effettivo, in contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in materia di affidamento di prestazioni in house;
che la sostanziale omogeneità dei contenuti delle norme impugnate, l’identità di alcune delle censure proposte e dei parametri invocati rendono opportuna la riunione dei giudizi;
che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrato in vigore l’art. 21, comma 4, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010), il quale ha stabilito espressamente l’abrogazione dell’intero articolo 34 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) «così come modificato dalla legge regionale 20 ottobre 2008, n. 37, dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 e dalla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44» ed inerente alla riorganizzazione della citata società per azioni Sviluppo Genova;
che la suddetta abrogazione è stata disposta a seguito dell’adozione della delibera della Giunta regionale del 22 dicembre 2009 n. 1873, che ha stabilito l’«Avvio di procedura di dismissione, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 [..], della partecipazione detenuta in Sviluppo Genova S.p.A.», in quanto la Regione ha ritenuto non potessero verificarsi le condizioni stabilite in ordine al riassetto societario della stessa, necessarie per configurarla quale società in house della Regione;
che, pertanto, il suindicato intervento normativo, che ha comportato l’abrogazione dell’intero art. 34 della legge regionale n. 10 del 2008, relativo alla riorganizzazione della Sviluppo Genova S.p.A., può ritenersi totalmente satisfattivo delle pretese avanzate con i ricorsi, in quanto l’avvenuta abrogazione è effetto della dismissione della partecipazione regionale nella società in esame, a sua volta conseguente all’accertamento dell’impossibilità del verificarsi delle condizioni atte a configurare la predetta società quale società in house;
che i richiamati argomenti dimostrano, altresì, che le norme impugnate non hanno avuto medio tempore applicazione, essendo entrambe condizionate nella loro applicazione al verificarsi del presupposto che la Regione attuasse sulla predetta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nonché al soddisfacimento degli altri requisiti necessari a consentire la configurabilità della stessa quale società in house, condizioni che l’avvenuta dismissione della partecipazione regionale alla predetta società conferma non essersi mai realizzate;
che sono, perciò, venute meno le ragioni della controversia e conseguentemente va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.