ORDINANZA N. 332
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Umberto Bossi nei confronti della dott.ssa Paola Braggion, promosso dalla Corte di cassazione con ricorso depositato in cancelleria il 29 maggio 2009 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ricorso del 27 marzo 2009, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1) con la quale – in conformità della proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere – è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile per risarcimento dei danni promosso dalla dott.ssa Paola Braggion nei confronti del deputato Umberto Bossi riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, in punto di fatto, la ricorrente osserva che, successivamente alla condanna per il delitto di vilipendio alla bandiera, emessa dalla dott.ssa Braggion, quale giudice del Tribunale di Como, nei confronti dell’onorevole Bossi, quest’ultima veniva fatta oggetto di diverse dichiarazioni rilasciate dal parlamentare a vari quotidiani (”La Repubblica”, “Il Giorno”, “Il Corriere di Como”, “Libero”, “La Provincia di Como”, “Il Giornale”, “La Stampa” e la “Padania”), con le quali veniva accusata di strumentalizzare il proprio ufficio per incidere sulla competizione politica; di approfittare di un processo politico per ricavarne visibilità; di utilizzare “relitti giuridici” con perdita di tempo e furto dello stipendio;
che, a seguito di ciò, la dott.ssa Braggion proponeva domanda di risarcimento danni che il giudice di prime cure rigettava in quanto riteneva che le dichiarazioni rilasciate dall’onorevole Bossi rientravano nelle prerogative della funzione parlamentare e, pertanto, erano coperte dalla garanzia di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che in pendenza del giudizio di appello proposto avverso la sentenza di cui sopra, interveniva la Decisione (2003/2171 IMM) con la quale il Parlamento europeo approvava la richiesta di difesa dell’immunità parlamentare e dei privilegi dell’onorevole Umberto Bossi, diretta a riconoscere tale immunità al suo ex membro in relazione alle sole dichiarazioni contenute nei quotidiani diversi dalla “Padania”;
che la Corte di Appello di Brescia, il 27 febbraio 2008, nel ritenere gli indicati provvedimenti vincolanti, accoglieva la domanda di risarcimento limitatamente alle dichiarazioni riportate dal quotidiano “La Padania”;
che la ricorrente riferisce che, in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, è intervenuta la delibera oggetto del presente conflitto;
che, a parere della Corte di cassazione, la delibera impugnata, nella parte in cui si riferisce alle dichiarazioni rilasciate dall’onorevole Bossi al giornale “La Padania” incide sia sul ricorso principale proposto da quest’ultimo, sia su uno dei motivi del ricorso incidentale proposto dalla resistente, relativo alla mancata liquidazione della somma a titolo di riparazione del danno di cui all’art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), risultando in tal modo ininfluente, ai fini della valutazione riguardo alla rilevanza, l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per mancata formulazione dei quesiti di diritto;
che la Corte ritiene, però, che la delibera impugnata investe l’insieme delle dichiarazioni rilasciate dall’onorevole Bossi a tutti i quotidiani indicati e non solo quelle riportate da “La Padania”, assumendo sul punto rilievo la circostanza che la Camera dei deputati è stata chiamata ad esprimersi su un oggetto descritto in modo generico e, in particolare, sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento che vede coinvolto l’onorevole Bossi concernono opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle funzioni parlamentari;
che tale provvedimento, secondo la resistente, non essendo ancora passata in giudicato la sentenza di secondo grado, deve intendersi riferito all’insieme delle dichiarazioni rilasciate dall’onorevole Bossi;
che la Corte ritiene, pertanto, di essere impedita nell’esaminare anche gli ulteriori motivi contenuti nel ricorso incidentale, relativi alla rilevanza della decisione assunta dal Parlamento europeo con riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal parlamentare ai quotidiani diversi da “La Padania”;
che la ricorrente rileva, comunque, di dover impugnare la delibera della Camera dei deputati anche nel caso in cui essa dovesse essere intesa come riferita alle sole dichiarazioni contenute nel quotidiano “La Padania”, assumendo sul punto rilevanza la circostanza che la relazione della Giunta per le autorizzazione esclude dal suo oggetto le dichiarazioni dell’onorevole Bossi riportate dai quotidiani diversi da “La Padania” e invita l’Assemblea a dichiarare l’applicabilità dell’art. 68 della Costituzione alle sole frasi per le quali è intervenuta la condanna al risarcimento danno;
che la ricorrente, poi, nel riportare le dichiarazioni oggetto del giudizio di risarcimento rilasciate dall’onorevole Bossi ai quotidiani sopra indicati in data 24 e 25 maggio 2001, rileva che la delibera impugnata individua quale attività parlamentare rilevante ai fini dell’applicabilità della garanzia di cui all’art. 68 della Costituzione, il fatto che la Lega Nord, da un lato, si è impegnata per il federalismo amministrativo e fiscale nel corso della XIII legislatura; dall’altro, si è opposta al disegno di legge sulla esposizione della bandiera della Repubblica italiana;
che, infine, in sede di discussione sulla proposta di insindacabilità, vi è stato il riferimento alle reiterate critiche che l’onorevole Bossi ha avanzato nei confronti della magistratura con riferimento ai fatti specifici oggetto del giudizio;
che, a parere della Corte di cassazione, tali elementi non sarebbero sufficienti a far rinvenire quel nesso funzionale, tra dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e la sua attività parlamentare, richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per l’applicabilità della garanzia di cui all’art. 68 della Costituzione;
che, in particolare, sarebbero carenti nella fattispecie in esame sia il requisito temporale, in quanto le dichiarazioni riportate dai quotidiani indicati sono successive di alcuni anni alle posizioni manifestate in ambito parlamentare dall’onorevole Bossi, sia il requisito afferente alla necessaria corrispondenza di contenuto tra l’attività parlamentare e quella divulgativa esterna.
Considerato che la Corte, in questa fase, è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a valutare esclusivamente, in assenza di contraddittorio tra le parti, se il promosso conflitto di attribuzione sia ammissibile, sussistendone i prescritti requisiti di carattere soggettivo e oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che, in particolare, resta altresì impregiudicato l’ambito dell’oggetto del conflitto, con riguardo ai limiti entro cui deve ritenersi che la Camera dei deputati abbia dichiarato insindacabile le opinioni espresse, su una pluralità di organi di stampa, dall’on. Bossi;
che, quanto al profilo soggettivo, la Corte di cassazione è legittimata a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitele, la volontà del potere cui appartiene;
che analoga legittimazione ad essere parte del conflitto spetta alla Camera dei deputati cui deve, del pari, riconoscersi la competenza a pronunciarsi in nome del potere che rappresenta, in merito alla sussistenza o meno dell’immunità riconosciuta dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, in relazione al profilo oggettivo del conflitto, la ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, ad opera della deliberazione della Camera dei deputati, secondo cui i fatti per i quali è pendente il procedimento civile sarebbero insindacabili in applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, infine, dal ricorso si rilevano tanto le «ragioni del conflitto», quanto «le norme costituzionali che regolano la materia», come stabilito dall'art. 24 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di cassazione, in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 16 luglio 2008, con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla ricorrente Corte di cassazione;
che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, a cura della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte, con la prova dell’avvenuta notifica, entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2009.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2009.