ORDINANZA N. 330
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e degli artt. 1, comma 2, 10, 11, 14, comma 2, 18, 24, 28 e 30, comma 3, della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), promossi dalle Regioni Veneto e Lombardia e dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi rispettivamente notificati il 29 maggio, il 1° giugno e il 6 ottobre 2007, depositati in cancelleria il 6 e 9 giugno e l’11 ottobre 2007 ed iscritti ai nn. 27, 29 e 43 del registro ricorsi del 2007, e nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministero della pubblica istruzione, dipartimento per l’istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 (Applicazione dell’art. 1, comma 605, lettera f, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – Istruzione professionale) e della nota del Dipartimento per l’istruzione dello stesso Ministero del 29 maggio 2007, prot. n. 802/DIP (Trasmissione d.m. n. 41 del 25 maggio 2007 relativo all’applicazione dell’art. 1, comma 605, lettera f), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – Istruzione professionale), promosso dalla Regione Lombardia con ricorso notificato il 24 luglio 2007, depositato in cancelleria il 31 luglio 2007 ed iscritto al n. 7 del registro conflitto tra enti del 2007.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Lombardia, nonché gli atti di intervento del Gruppo consiliare Rifondazione Comunista-Sinistra Europea del Consiglio Regionale della Lombardia e quello, fuori termine, del Partito dei Comunisti italiani;
udito nell’udienza pubblica del 3 novembre 2009 e nella camera di consiglio del 4 novembre 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese;
uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione Veneto, con ricorso depositato il 6 giugno 2007 (r. ric. n. 27 del 2007), ha sollevato, con riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 2, 3, 8-bis e 8-ter della legge 2 aprile 2007, n. 40 [recte: del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40];
che la Regione Lombardia, con ricorso depositato il 9 giugno 2007 (r. ric. n. 29 del 2007), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter del decreto-legge n. 7 del 2007, con riferimento agli artt. 117, 118, 119, 70, 76 e 77 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione (art. 120 della Costituzione), di buon andamento (art. 97 della Costituzione) e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato l’11 ottobre 2007 (reg. ric. n. 43 del 2007), ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 10, 11, 14, comma 2, 18, 24, 28 e 30, comma 3, della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), per contrasto con gli artt. 33, 117 e 118 Cost.;
che la Regione Lombardia, con ricorso depositato il 31 luglio 2007 (reg. confl. n. 7 del 2007), ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per l’annullamento del decreto del Ministero della pubblica istruzione - dipartimento per l’istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 (Applicazione dell’art. 1, comma 605, lettera f), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - Istruzione professionale) e della nota del Ministero della pubblica istruzione - dipartimento per l’istruzione, prot. n. 802/DIP, del 29 maggio 2007 (Trasmissione d.m. n. 41 del 25 maggio 2007 relativo all’applicazione dell’art. 1, comma 605, lettera f), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - Istruzione professionale), per violazione, da parte dello Stato, del riparto di competenze in materia di istruzione e formazione professionale, previsto dagli artt. 117 e 118 Cost., nonché dei principi di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e di leale collaborazione (art. 120 Cost.);
che, con il ricorso n. 27 del 2007, la Regione Veneto ha lamentato, in primo luogo, che il legislatore statale non abbia rispettato il principio di leale cooperazione, come invece aveva fatto con l’art. 1, commi 10 e 14, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e non abbia previsto idonee forme di coinvolgimento della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-Regioni, pur operando, nel definire i livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo, su materie di competenza legislativa regionale («istruzione», ricadente nella potestà legislativa concorrente, ed «istruzione e formazione professionale», riconducibile alla potestà legislativa residuale); in secondo luogo, che, in ogni caso, sempre in virtù del principio di leale collaborazione, idonee forme di coinvolgimento delle Regioni avrebbero dovuto essere previste anche nell’ipotesi in cui la disciplina in questione fosse riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; in terzo luogo, che la reintroduzione degli istituti tecnici e di quelli professionali ed il loro inserimento nel sistema dell’istruzione secondaria superiore (operate dai commi 1 e 1-bis dell’art. 13 della legge n. 40 del 2007 senza alcun coinvolgimento delle Regioni) abbia determinato una lesione delle prerogative regionali da parte delle disposizioni impugnate, dal momento che l’esigenza di sopprimere tali istituti e di sostituirli con i licei tecnologici e quelli scientifici sarebbe derivata dalla modifica dell’assetto costituzionale del 2001 e dalla conseguente distinzione, alla quale il legislatore del 2005 si era pienamente adeguato, tra la materia dell’istruzione e quella dell’istruzione e formazione professionale; in quarto luogo, che i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater avrebbero disciplinato nel dettaglio la materia, violando, pertanto, l’art. 117, terzo comma, Cost.; infine, che l’attribuzione al Ministro competente di un potere regolamentare in tema di programmazione della rete scolastica avrebbe invaso la competenza regionale nell’adozione di atti normativi secondari, consentendo allo Stato di elaborare una disciplina di dettaglio in materia ricadente nell’art. 117, terzo comma, Cost.;
che, con il ricorso n. 29 del 2007, la Regione Lombardia ha lamentato, in primo luogo, che le disposizioni impugnate avrebbero mirato a riscrivere in modo illegittimo l’intera struttura del secondo ciclo dell’istruzione; in secondo luogo, che lo Stato avrebbe sostituito il sistema dei licei con quello dell’istruzione secondaria superiore, comprensivo anche degli istituti tecnici e di quelli professionali, riappropriandosi illegittimamente di settori ricadenti in materia ormai riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni; in terzo luogo, che il censurato art. 13, comma 2, avrebbe invaso in modo illegittimo, attraverso la costituzione dei «poli tecnico-professionali», la materia dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nella quale la disciplina statale precedente aveva attribuito alle Regioni un ruolo centrale e alla legge statale solo la definizione di requisiti minimi per i diversi percorsi; in quarto luogo, che l’art. 13, comma 3, nonché i commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8, applicativi del primo, violerebbero il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto le agevolazioni fiscali in essi previste sarebbero relative ad erogazioni liberali a favore dei soli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, con esclusione delle strutture di formazione professionale regionali; in quinto luogo, che i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 2, 3, 8, 8-bis e 8-ter dello stesso art. 13 sarebbero illegittimi per eccesso di potere legislativo in relazione alla violazione degli artt. 3 e 70 Cost., dal momento che il legislatore statale avrebbe introdotto nell’ordinamento elementi di illogicità, incoerenza e palese contraddittorietà con i precedenti interventi legislativi statali; infine, che i commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 2, 3, 8, 8-bis e 8-ter del medesimo articolo avrebbero violato anche l’art. 77, secondo comma, Cost., per l’assenza dei presupposti di necessità e urgenza necessari per l’emanazione di un decreto-legge;
che, nei giudizi promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con memorie di analogo contenuto, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità delle censure prospettate dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 3, 70, 97 e 77, secondo comma, Cost., in quanto esse non riguardano lesioni dirette delle competenze regionali, e sostenendo, nel merito, che l’indicazione delle finalità di ciascuna scuola è espressiva della competenza statale in materia di norme generali sull’istruzione, non sussistendo, dunque, nella specie, alcuna violazione della Costituzione, dal momento che la disciplina impugnata ricade nella competenza legislativa esclusiva del legislatore statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere m) ed n), Cost.;
che, con il conflitto di attribuzione sollevato con ricorso n. 7 del 2007, la Regione Lombardia, nel chiedere l’annullamento degli atti censurati, adottati in attuazione delle disposizioni legislative impugnate con il ricorso n. 29 del 2007, ha sostenuto, in primo luogo, che il decreto ministeriale e la relativa nota sarebbero stati emanati violando, da un lato, il riparto costituzionale previsto dagli artt. 117 e 118 Cost. in materia di istruzione e, dall’altro, i principi di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e di leale collaborazione (art. 120 Cost.), non essendo state coinvolte le Regioni in un settore di loro esclusiva competenza o, al più, di competenza concorrente; in secondo luogo, che gli atti presupposti a quelli oggetto di conflitto – art. 1, commi 605, lettera f), e 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e art. 13 del decreto-legge n. 7 del 2007 – sarebbero costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 70, 76, 117 e 118 Cost.; in terzo luogo, che gli atti oggetto di conflitto sarebbero affetti anche da vizi di illogicità e contraddittorietà, non sussistendo, in particolare, le ragioni di urgenza per l’adozione degli stessi; la Regione Lombardia, infine, ha presentato domanda di sospensione degli atti impugnati;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio con atto depositato in data 9 agosto 2007, sostenendo la sussistenza delle ragioni di urgenza nell’adozione dei provvedimenti di attuazione di disposizioni di legge statali in materia e la piena competenza dello Stato nell’adozione degli stessi, ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza del conflitto e per il rigetto della domanda di sospensione degli atti impugnati, perché priva dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
che, con il ricorso n. 43 del 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha lamentato che la legge della Regione Lombardia n. 19 del 2007, disciplinando in modo articolato e dettagliato il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, avrebbe invaso le competenze statali in materia di istruzione; in particolare, l’art. 1, comma 2, della legge regionale, definendo il sistema di istruzione e formazione professionale, avrebbe violato l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., perché in contrasto con le disposizioni della legge n. 296 del 2006 e del decreto-legge n. 7 del 2007; che l’art. 10, che disciplina unilateralmente a livello regionale il sistema di certificazione delle competenze acquisite con la frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale, avrebbe leso l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.; che gli artt. 11 e 14, comma 2, della legge regionale, nel consentire a coloro che concludono il primo ciclo di iscriversi ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate presso la Regione, avrebbe violato l’art. 117, secondo e terzo comma, Cost., in quanto si porrebbero in contrasto con le norme generali sull’istruzione di cui all’art. 1 della legge n. 296 del 2006, nonché con il principio di leale collaborazione, non prevedendo l’intervento della Conferenza unificata e della Conferenza Stato-Regioni; che l’art. 18, contemplando percorsi formativi validi ai fini dell’abilitazione professionale, avrebbe leso l’art. 117, primo e terzo comma, Cost., spettando la competenza ad individuare i titoli abilitanti per l’esercizio delle professioni, in via esclusiva, allo Stato; che l’art. 24, denominando unilateralmente «istituzioni formative» alcuni soggetti eroganti percorsi di istruzione e formazione professionale e attribuendo loro personalità giuridica, avrebbe violato gli artt. 33, 117, secondo comma, lettere m) ed n), 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione; che l’art. 28, prevedendo un meccanismo automatico di determinazione delle risorse in base al criterio della quota capitaria, avrebbe leso gli artt. 33 e 117, secondo comma, lettera n), Cost., invadendo le competenze esclusive statali in materia di istruzione; che l’art. 30, comma 3, stabilendo che i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) rientrano nel sistema di istruzione e formazione professionale, avrebbe violato gli artt. 33, 117 e 118 Cost., perché in contrasto con l’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e con l’art. 1, comma 631, della legge n. 296 del 2006;
che la Regione Lombardia, costituitasi in giudizio con atto del 5 novembre 2007, ha resistito, con dettagliate argomentazioni, alle censure sollevate, ritenendole prive di fondamento e sostenendo che il legislatore regionale avrebbe operato in modo coerente rispetto al quadro costituzionale ed a quello normativo statale derivante dalla legge n. 53 del 2003 e dai suoi decreti attuativi;
che, a seguito di istanze presentate dalla Regione Lombardia in data 30 luglio 2007 e in data 30 gennaio 2008, si è proceduto, con adesione delle parti, alla riunione, in ragione di stretta connessione, dei ricorsi n. 27, n. 29 e n. 43 del 2007 e del conflitto di attribuzione tra enti n. 7 del 2007.
Considerato che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 9 marzo 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso n. 43 del 2007;
che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Lombardia, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 23 ottobre 2009;
che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 17 aprile 2009, la Regione Veneto ha dichiarato di rinunciare al ricorso n. 27 del 2007;
che tale rinuncia è stata formalmente accettata dall’Avvocatura generale dello Stato per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 15 maggio 2009;
che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 23 ottobre 2009, la Regione Lombardia ha dichiarato di rinunciare al ricorso n. 29 del 2007 ed al conflitto di attribuzione tra enti n. 7 del 2007;
che tale rinuncia è stata formalmente accettata dall’Avvocatura generale dello Stato per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 2 novembre 2009;
che, ai sensi degli artt. 23 e 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.
La Corte costituzionale
riuniti i giudizi,
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2009.