ORDINANZA N. 324
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 610, 611, 622, 624, 626, 631 e 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promossi dalle Regioni Veneto e Lombardia con ricorsi notificati il 23 e il 26 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 1° e il 7 marzo 2007 ed iscritti ai nn. 10 e 14 del registro ricorsi 2007.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 3 novembre 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia, Carlo Albini per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorsi notificati, rispettivamente, il 23 e il 26 febbraio 2007 e depositati il 1° e il 7 marzo 2007, le Regioni Veneto e Lombardia hanno impugnato diverse disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), tra le quali l’art. 1, commi 610, 611, 622, 624, 626, 631 e 653, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione;
che entrambe le ricorrenti ritengono che i commi 610 e 611, nell’istituire e nel definire le funzioni dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica senza alcun coinvolgimento delle Regioni, violano la competenza legislativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale, nonché il principio di leale collaborazione;
che la Regione Lombardia ritiene che i commi 622 e 624, con i quali si è modificata la disciplina contenuta nella legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), violano la competenza legislativa delle Regioni in materia di istruzione, nonché i principi di leale collaborazione e di buon andamento della pubblica amministrazione;
che, in particolare, il comma 622, nel fissare l’obbligo scolastico a dieci anni, inciderebbe sui primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e, quindi, in un ambito che interessa l’istruzione e formazione professionale, attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni;
che alle medesime censure si presta, a parere della ricorrente, il comma 624, il quale prevede una disciplina transitoria sino alla messa a regime di quanto stabilito nel precedente comma 622;
che la Regione Veneto impugna il comma 626, il quale assegna al consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia pure in via sperimentale per il triennio 2007-2009 e d’intesa con gli enti locali competenti, la definizione degli indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche o all’adeguamento alle norme in tema di sicurezza e igiene del lavoro nell’ambito degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore;
che tale previsione, secondo la ricorrente, violerebbe sia l’art. 117 della Costituzione, in quanto contiene una disciplina di dettaglio sulla «tutela e sicurezza del lavoro» e «dell’istruzione», sia l’autonomia finanziaria delle Regioni, non potendo lo Stato stabilire finanziamenti a destinazione vincolata in materie attribuite alla potestà legislativa concorrente o residuale delle Regioni;
che la Regione Lombardia censura il comma 631 il quale, nel riorganizzare il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), incide sull’istruzione e sulla formazione professionale attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni;
che la Regione Veneto impugna il comma 653, nella parte in cui dispone il divieto per le Università di istituire, per gli anni 2007-2009, centri di ricerca funzionali alle attività produttive della Regione;
che tale disposizione, a parere della ricorrente, si pone in contrasto, oltre che con il principio di leale collaborazione, anche con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto l’innovazione per i servizi produttivi e la ricerca scientifica e tecnologica ricadono nella competenza legislativa concorrente delle Regioni;
che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate;
che, quanto ai commi 610 e 611, la difesa erariale osserva che spetta allo Stato, in materia di istruzione, definire i contenuti generali minimi delle prestazioni scolastiche, risultando a tal fine necessario che esso acquisisca direttamente e in modo unitario i dati di ricerca e di studio utili a individuare le prestazioni da erogare, acquisizione che avviene per il tramite della costituita Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica;
che, relativamente ai commi 622, 624 e 631, l’Avvocatura sostiene che essi dettino norme generali in materia di istruzione e siano finalizzati a determinare livelli essenziali delle prestazioni non coinvolgendo, diversamente da quanto ritenuto dalla Regione Lombardia, le materie della istruzione e formazione professionale;
che anche la censura riferita al comma 626, a parere dell’Avvocatura, sarebbe infondata in quanto esso si limita ad estendere, per il triennio 2007-2009, alla scuola di primo grado e superiore gli interventi già disciplinati dall’art. 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), interventi per i quali, peraltro, è prevista una preventiva intesa con gli enti locali;
che, quanto alla censura riferita al comma 631, la difesa erariale osserva che detta norma inserisce l’Istituto per la formazione tecnica superiore (IFTS) nell’ambito dell’alta formazione utilizzando un modello già contemplato per i conservatori e le accademie e, comunque, prevede che tale riorganizzazione sia preceduta da una previa intesa in sede di Conferenza unificata;
che, infine, anche la censura formulata con riferimento al comma 653 sarebbe infondata poiché la norma non impedisce l’istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive delle Regioni.
Considerato che le Regioni Veneto e Lombardia dubitano, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, della legittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), tra le quali l’art. 1, commi 610, 611, 622, 624, 626, 631 e 653;
che i suddetti ricorsi, stante la loro connessione oggettiva, devono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia, riservata ad altri provvedimenti la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate con i medesimi ricorsi;
che, con atto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2009 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 17 aprile, la Regione Veneto ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che tale rinuncia è stata formalmente accettata dall’Avvocatura generale dello Stato per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 8 ottobre 2009;
che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 23 ottobre 2009, la Regione Lombardia ha dato atto della rinuncia al ricorso e della accettazione della stessa da parte dell’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri;
che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.
per questi motivi
La Corte costituzionale
riuniti i giudizi,
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosse dalle Regioni Veneto e Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.