Ordinanza n. 245 del 2009

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ORDINANZA N. 245

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-                     Francesco                               AMIRANTE                           Presidente

-                     Ugo                                        DE SIERVO                             Giudice

-                     Paolo                                      MADDALENA                              "

-                     Alfio                                        FINOCCHIARO                            "

-                     Alfonso                                   QUARANTA                                 "

-                     Franco                                    GALLO                                          "

-                     Luigi                                        MAZZELLA                                   "

-                     Gaetano                                  SILVESTRI                                    "

-                     Sabino                                    CASSESE                                      "

-                     Maria Rita                               SAULLE                                         "

-                     Giuseppe                                 TESAURO                                      "

-                     Paolo Maria                            NAPOLITANO                              "

-                     Giuseppe                                 FRIGO                                           "

-                     Alessandro                              CRISCUOLO                                 "

-                     Paolo                                      GROSSI                                         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello presso la Regione Siciliana, nel procedimento vertente tra il Procuratore generale presso la medesima sezione giurisdizionale e Italiano Vito, con ordinanza del 21 ottobre 2008, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso del giudizio di appello promosso dalla Procura generale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana per la riforma di una sentenza della sezione giurisdizionale per la predetta Regione, che – nel dichiarare prescritta l’azione promossa nei confronti di un tecnico vigilatore, dipendente dell’Ufficio tecnico comunale di Partinico, per ottenerne la condanna al pagamento in favore del predetto Comune di una somma a causa della illecita gestione dei pagamenti relativi al cantiere di lavoro per la sistemazione di una strada comunale – aveva liquidato in favore del convenuto le spese legali, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, con ordinanza del 7 ottobre 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 10-bis, comma 10, del d.l. n. 203 del 2005, per lesione degli artt. 103, secondo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo premette che la predetta Procura generale aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la liquidazione delle spese, a norma del richiamato art. 10-bis, comma 10, sostenendo che tale liquidazione non poteva essere effettuata in presenza di una sentenza dichiarativa della prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, in quanto detta norma si riferisce espressamente alle sentenze di proscioglimento nel merito;

che, contestualmente, la medesima Procura aveva proposto, la stessa questione alle sezioni riunite della Corte dei conti, che, con sentenza n. 3/2008/QM del 27 giugno 2008, avevano affermato che, in applicazione del menzionato art. 10-bis, comma 10, non spetta al convenuto prosciolto per prescrizione dall’azione di responsabilità il rimborso da parte dell’amministrazione di appartenenza delle spese per onorari e diritti di difesa, e che, di conseguenza, non sussiste nemmeno l’obbligo del giudice contabile di liquidare detta spesa;

che, a seguito di tale pronuncia, la Procura generale aveva, quindi, chiesto la riforma della sentenza di primo grado;

che, ciò posto, il Collegio rimettente ritiene che la norma censurata – nello stabilire che le disposizioni dell’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91 cod. proc. civ., liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto – si ponga in contrasto con i richiamati parametri costituzionali;

che la sollevata questione di legittimità costituzionale è rilevante, secondo il giudice a quo, nel giudizio principale, poiché, qualora «la norma censurata venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, verrebbe meno il potere-dovere del medesimo giudice di decidere la controversia oggetto dell’appello»;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità e, nel, merito, per la manifesta infondatezza della questione;

che, sotto il primo profilo, l’Autorità intervenuta ha osservato che la pronuncia richiesta al giudice rimettente non consiste nella diretta applicazione della norma censurata, in quanto l’appello della Procura generale tende ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado che ha liquidato le spese legali a favore del convenuto ai sensi dell’art. 10-bis, comma 10, del d. l. n. 203 del 2005, benché lo stesso non sia stato prosciolto nel merito, essendo, invece, stata dichiarata prescritta nei suoi confronti l’azione contabile;

che, poiché il giudice contabile non ha manifestato alcun orientamento contrario rispetto a quello, espresso dalle sezioni riunite e fatto proprio dalla Procura generale, secondo il quale nella fattispecie concreta non sarebbe in alcun modo applicabile la disposizione censurata, la sollevata questione di legittimità costituzionale sarebbe irrilevante nel giudizio a quo.

Considerato che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, dubita, in riferimento agli artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dell’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell’art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 91 cod. proc. civ., liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza;

che il giudice a quo si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione per il semplice fatto che, ove la norma censurata venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, verrebbe meno il potere-dovere del medesimo giudice di decidere la controversia;

che, in presenza dell’eccezione dell’appellante e della menzionata decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti – i quali rilevano che la sentenza impugnata aveva dichiarato la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, mentre la normativa impugnata si riferisce alle sentenze di proscioglimento nel merito – il rimettente avrebbe dovuto motivare, ai fini della rilevanza della questione, sull’applicabilità della norma impugnata alla fattispecie anche in ipotesi diverse dal proscioglimento nel merito;

che, in difetto di tale accertamento, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio principale, dal momento che essa non può essere sostenuta sulla base della affermata incostituzionalità della norma impugnata, ma in ragione dell’applicabilità della stessa alla fattispecie in esame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.