ORDINANZA N. 172
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
- Giuseppe FRIGO “
- Alessandro CRISCUOLO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio sull’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’approvazione della delibera del 14 maggio 2009 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009», promosso da Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D’Amico, nella loro qualità di promotori e presentatori di tre richieste di referendum popolare, con ricorso depositato in cancelleria il 27 maggio 2009 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che con ricorso del 21 maggio 2009 depositato il successivo 27 maggio, i signori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D’Amico, nella loro qualità di promotori e presentatori delle tre richieste di referendum elettorali indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009, hanno presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al fine di ottenere la dichiarazione che non spettava alla predetta Commissione adottare le disposizioni contenute negli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera del 14 maggio 2009 della medesima Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2009, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull’elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009»;
che tale delibera disciplina l’accesso alla programmazione radiotelevisiva della RAI, in quanto società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
che nel suddetto art. 5, commi 4 e 7, si stabilisce che, qualora alle tribune referendarie e alle ulteriori trasmissioni di comunicazione politica prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l’indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore;
che tale disposizione, a parere dei ricorrenti, renderebbe «integralmente fungibile» la partecipazione dei rappresentanti del Comitato con quella dei gruppi politici favorevoli al referendum, e con ciò lederebbe le attribuzioni costituzionali del Comitato di cui agli articoli 21, 48 e 75 della Costituzione, come attuati dall’art. 4, comma 2, lettera d), della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), in combinato disposto con l’art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo);
che tali ultime disposizioni, in ossequio al pluralismo dell’informazione politica, con riguardo alle consultazioni referendarie assicurerebbero al Comitato un accesso al servizio radiotelevisivo per lo meno paritario, per spazio ed «importanza delle trasmissioni» a quello assegnato ai gruppi politici favorevoli al quesito;
che, al contrario, la delibera impugnata ometterebbe di riconoscere tale accesso, consentendo che la «posizione di garanzia dei promotori dei referendum nell’attività di comunicazione politico referendaria» possa essere integralmente sostituita dalla presenza dei gruppi politici favorevoli;
che a propria volta l’art. 7, commi 1 e 3, lederebbe le medesime attribuzioni costituzionali sopra ricordate, stabilendo, quanto ai notiziari e ai programmi a contenuto informativo o di approfondimento, che la parità di trattamento debba essere riservata ai soli «soggetti politici»;
che entro tale definizione non potrebbe essere ricondotto il Comitato promotore, il quale pertanto non godrebbe di siffatta garanzia e sarebbe esposto al rischio che le trasmissioni della RAI si svolgano senza che in nessuna di esse sia assicurata la presenza di un proprio rappresentante;
che i ricorrenti chiedono, quindi, che la Corte dichiari che non spettava alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare le disposizioni contenute negli artt. 5, commi 4 e 7 e 7, commi 1 e 3, della delibera adottata nella seduta del 14 maggio 2009, e che annulli conseguentemente le disposizioni impugnate nella parte in cui esse non prevedono che ai promotori del referendum debbano essere complessivamente destinati i medesimi spazi comunicativi e informativi e della stessa importanza in termini di indici medi di ascolto, di quelli che l’emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici parlamentari favorevoli al referendum.
Considerato che la Corte, in questa fase, è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a valutare esclusivamente, in assenza di contraddittorio tra le parti, se il promosso conflitto di attribuzione sia ammissibile, sussistendone i prescritti requisiti di carattere soggettivo e oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che, quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta, allo stato, anche in relazione alle attività preordinate all’esercizio del voto referendario, sia la competenza dei promotori della richiesta di referendum abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria ex art. 75 della Costituzione, sia la competenza della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a dichiarare definitivamente, in materia che attiene agli indirizzi per l’informazione e la propaganda attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (sentenze n. 502 del 2000 e n. 49 del 1998);
che, allo stato, deve ritenersi sussistente anche il profilo oggettivo del conflitto, poiché gli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo sono intesi ad assicurare, in tale servizio, la realizzazione del principio del pluralismo (sentenze n. 420 del 1994 e n. 112 del 1993) e sono pertanto espressione di una attribuzione costituzionale, sì che ogni limitazione della facoltà di partecipare ai dibattiti televisivi sui referendum che dovesse risultarne, potrebbe, in astratto, ledere l’integrità delle attribuzioni che spetta ai Comitati promotori tutelare;
che, quindi, il conflitto promosso col presente ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953;
che, peraltro, in considerazione dell’imminente svolgimento delle votazioni referendarie, l’applicazione alle fasi processuali successive all’ammissione del presente ricorso dei termini previsti dagli artt. 25 e 26 della legge n. 87 del 1953 produrrebbe una irrimediabile lesione dei diritti costituzionali coinvolti;
che pertanto, nel presente caso, si verifica una ipotesi di non applicabilità, ai sensi del quinto comma dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, dei termini processuali previsti dai surrichiamati artt. 25 e 26;
che di conseguenza, occorre garantire che questa Corte possa esaminare nel merito il presente ricorso nella prossima udienza pubblica del 9 giugno 2009.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dai promotori e presentatori dei referendum in materia elettorale indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009, con l’atto indicato in epigrafe;
fissa per la discussione sul merito del ricorso l’udienza del 9 giugno 2009;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla parte ricorrente della presente ordinanza;
b) che il ricorrente notifichi immediatamente il ricorso e la presente ordinanza alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e depositi presso la cancelleria della Corte, entro il prossimo 4 giugno, l’atto di costituzione unitamente alla prova dell’avvenuta notifica;
c) che la eventuale costituzione del resistente avvenga entro il prossimo 8 giugno 2009.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 1° giugno 2009.