ORDINANZA N. 154
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi da 417 a 425, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 5 marzo 2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 21 aprile 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese;
uditi l’avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 26 febbraio 2008 e depositato il successivo 5 marzo, ha impugnato l’art. 2, commi da 417 a 425, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), per contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost., e dall’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
che l’art. 2, comma 417, della legge n. 244 del 2007, prevede che, «con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la ConferenzaStato-città ed autonomie locali), sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa»;
che i commi da 418 a 425 del suddetto art. 2 fissano i contenuti dell’atto di indirizzo e le modalità di attuazione della sperimentazione del modello organizzativo;
che, ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate, investendo la materia dell’istruzione, oggetto di potestà legislativa concorrente, si porrebbero in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disciplina statale non si sarebbe limitata a stabilire i principi fondamentali della materia, ma avrebbe introdotto una normativa di dettaglio, prevedendo un intervento ministeriale in materia e istituendo un nuovo organismo di coordinamento e di controllo, con l’attribuzione agli uffici regionali di funzioni di monitoraggio;
che si lamenta, altresì, la violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., poiché la disciplina impugnata consentirebbe allo Stato di intervenire con atti normativi di rango sublegislativo in materia di potestà legislativa concorrente;
che, secondo la Regione Veneto, le disposizioni in oggetto permetterebbero al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di intervenire in modo incisivo in materia di organizzazione del servizio e dell’offerta scolastica, in assenza di esigenze di esercizio unitario della funzione amministrativa, con conseguente violazione dell’art. 118 Cost.; la previsione dell’intesa con la Conferenza unificata, inoltre, non sarebbe sufficiente a salvaguardare l’autonomia legislativa ed amministrativa della Regione, derivandone la violazione del principio di leale collaborazione;
che per la difesa regionale, infine, risulterebbe violato anche l’art. 119 Cost., poiché le norme impugnate avrebbero previsto la distribuzione da parte dello Stato di finanziamenti a destinazione vincolata in materia di potestà legislativa concorrente;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che le disposizioni impugnate vadano fatte risalire alle norme generali sull’istruzione o, quantomeno, ai principi fondamentali in materia di istruzione, sicché la previsione dell’intesa in sede di Conferenza unificata sarebbe idonea ad evitare la lesione delle competenze regionali;
che, con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, la Regione Veneto, dopo aver ribadito le argomentazioni difensive contenute nel ricorso, ha rilevato che la finalità di attuare una sperimentazione in alcune Regioni individuate dall’atto di indirizzo ministeriale dimostra l’impossibilità di far risalire la disciplina legislativa impugnata alle «norme generali sull’istruzione», «non essendo in alcun modo destinata ad applicarsi nell’intero territorio nazionale ed essendo del tutto disancorata da esigenze unitarie»;
che anche il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’imminenza dell’udienza pubblica, ha presentato memoria difensiva, sostenendo l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, sul rilievo che al modello sperimentale contenuto nelle norme impugnate non è stata data concreta attuazione e che gli stessi obiettivi di qualità, efficienza ed efficacia del sistema scolastico che perseguivano le norme impugnate della legge finanziaria 2008 sono stati disciplinati con le nuove disposizioni in materia di istruzione contenute nell’art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Considerato che, con atto notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 14 aprile 2009 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 16 aprile, la Regione Veneto ha dichiarato di rinunciare al ricorso, costituendo la sollecita definizione dei contenziosi pendenti in materia di istruzione il presupposto per la prosecuzione di un’articolata attività negoziale in corso con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
che tale rinuncia è stata formalmente accettata dall’Avvocatura generale dello Stato per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 17 aprile 2009;
che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.
Per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.