Ordinanza n. 50 del 2009

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ORDINANZA N. 50

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-         Giovanni Maria               FLICK                           Presidente

-Francesco                               AMIRANTE                    Giudice

-Ugo                                        DE SIERVO                            "

-Alfio                                      FINOCCHIARO                       "

-Alfonso                                   QUARANTA                            "

-Franco                                    GALLO                                    "

-Luigi                                       MAZZELLA                             "

-Gaetano                                  SILVESTRI                              "

-Sabino                                    CASSESE                                "

-Maria Rita                               SAULLE                                 "

-Giuseppe                                 TESAURO                                "

-Paolo Maria                            NAPOLITANO                         "

-Giuseppe                                 FRIGO                                     "

-Alessandro                              CRISCUOLO                           "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), promossi con ordinanze del 14 marzo, del 2 aprile, del 16 maggio (nn. 2 ordinanze), del 3 aprile e del 27 maggio 2008, dal Giudice di pace di Morbegno, rispettivamente iscritte ai nn. 211, 212, 269, 27 0, 280 e 281 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29, 38 e 39, prima serie speciale, dell'anno 2008.

    Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

    Ritenuto che, con sei ordinanze di identico tenore (reg. ord. nn. 211, 212, 269, 270, 280 e 281 del 2008), il Giudice di pace di Morbegno - premesso che i soggetti di cui alle sei ordinanze erano stati sorpresi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza, che tutti si erano volontariamente sottoposti ad alcool test e che il Prefetto competente aveva emesso provvedimento di sospensione della patente - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dal momento che «la sanzione pecuniaria prevista per il caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che non si sottopongono, perché grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale in caso di superamento dei limiti con un periodo massimo di sospe nsione della patente di guida fino a due anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi»

    che, secondo il rimettente, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale;

    che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, per essere stato impugnato l'art. 186 del codice della strada, mentre il giudizio verte sul provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida emesso ex art. 223 dello stesso codice;

    che, inoltre, la questione sarebbe comunque infondata, per essere state apprestate sanzioni di natura diversa per fattispecie diverse, dal momento che la condotta descritta dall'art. 186, comma 7, del codice della strada consiste e si esaurisce nel rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, mentre quella di cui all'art. 186, comma 2, consiste nella guida in stato di ebbrezza alcolica.

    Considerato che il Giudice di pace di Morbegno dubita della legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che costituisca reato la condotta consistente nel rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico;

    che i giudizi, in quanto riguardanti la stessa norma, oggetto di identiche censure da parte delle ordinanze di remissione, devono essere riuniti per essere congiuntamente decisi;

    che le ordinanze presentano un petitum oscuro e di difficile interpretazione, che non consente a questa Corte l'esatta identificazione del thema decidendum e determina, per ciò solo, la manifesta inammissibilità della questione;

    che, inoltre, il remittente sottopone a scrutinio di costituzionalità il comma settimo dell'art. 186 del codice della strada, in tema di rifiuto di sottoposizione all'esame alcolimetrico, di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo, centrato sull'opposizione avverso il decreto di sospensione della patente ex art. 233 del codice della strada;

    che l'inesatta indicazione della norma oggetto di censura comporta, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis: ordinanze nn. 265, 263, 150 del 2008).

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti mod ificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Morbegno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2009.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2009.