Ordinanza n. 423 del 2008

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ORDINANZA N. 423

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria            FLICK                        Presidente

- Francesco                    AMIRANTE                 Giudice

- Ugo                             DE SIERVO                       "

- Paolo                           MADDALENA                   "

- Alfio                            FINOCCHIARO                 "

- Alfonso                        QUARANTA                      "

- Franco                          GALLO                             "

- Luigi                            MAZZELLA                      "

- Gaetano                       SILVESTRI                       "

- Sabino                          CASSESE                          "

- Maria Rita                    SAULLE                            "

- Giuseppe                      TESAURO                         "

- Paolo Maria                  NAPOLITANO                  "

- Giuseppe                      FRIGO                               "

- Alessandro                   CRISCUOLO                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 29 gennaio 2008 dal Giudice di pace di Dolo nel procedimento civile vertente tra Giovanni Bisazza e Polizia locale di Mira, iscritta al n. 218 del registro ordinanze del 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 novembre 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe,  il Giudice di pace di Dolo ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura)»;

che, in ordine alla rilevanza della questione, il giudice rimettente afferma che «nel caso di specie è rinvenibile un profilo di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, nella sua declinazione della ragionevolezza, di cui all’art. 3, comma 1, della Costituzione»;

che, in merito alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente rileva che la disposizione impugnata contrasta con la disciplina dell’art. 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), in materia di realizzazione di campioni primari per le unità di misura, ai fini dell’attività di taratura, che costituisce normativa generale afferente al sistema internazionale delle unità di misura e alla quale la Corte costituzionale ha fatto riferimento, riconducendo gli apparecchi di rilevazione della velocità «alla categoria dei campioni primari» (sentenza n. 277 del 2007);

che il rimettente ritiene che il contrasto tra la disposizione impugnata, che non prevede la taratura periodica, e la disciplina menzionata dia luogo a una disparità di trattamento, che costituisce violazione del principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., e aggiunge che la possibilità che provvedimenti sanzionatori siano emanati sulla base di accertamenti condotti con apparecchi non tarati pregiudica le esigenze di efficienza e il diritto di difesa, ai quali è funzionale la menzionata disciplina del sistema di taratura;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente l’inammissibilità della questione, in quanto il giudice a quo non ha in alcun modo riferito circa la fattispecie concreta oggetto di giudizio e circa la rilevanza della questione, e affermando nel merito l’infondatezza della questione, che sarebbe già stata dichiarata da questa Corte con la menzionata sentenza n. 277 del 2007, a seguito della quale il quadro normativo non è mutato, e che deriverebbe comunque dalla disciplina dei misuratori di velocità, che impone agli organi di polizia stradale di rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso;

che, in ordine alla lesione dell’art. 24 Cost., la difesa statale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il verbale di accertamento prova, fino a querela di falso, che lo strumento rilevatore ha fornito all’agente i dati nel luogo e nel tempo indicati, ma il regolare funzionamento è invece certo fino a prova contraria, che può essere data dall’opponente e, inoltre, il giudice di merito può ben disporre eventuali controlli tecnici sulla funzionalità e, nel dubbio, annullare la sanzione.

Considerato che il Giudice di pace di Dolo ha sollevato, con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura)»;

che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del d. lgs. n. 285 del 1992 è già stata sollevata dal Giudice di pace di Dolo ed è stata dichiarata infondata con la citata sentenza n. 277 del 2007, in quanto il rimettente aveva, a differenza che nel presente caso, erroneamente individuato il tertium comparationis;

che merita accoglimento l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, atteso che il giudice rimettente ha omesso di fornire qualsiasi indicazione sulla vicenda oggetto del giudizio principale e sulla rilevanza in esso della disposizione impugnata;

che l’insufficiente descrizione della vicenda oggetto del giudizio principale impedisce a questa Corte di valutare la rilevanza della questione, determinando la manifesta inammissibilità della questione stessa (ex multis, ordinanze n. 224 e n. 210 del 2008 e n. 31 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n, 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Dolo con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.