Sentenza n. 375 del 2008

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 375

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria        FLICK                        Presidente

- Francesco               AMIRANTE                  Giudice

- Ugo                                DE SIERVO                              "

- Paolo                      MADDALENA                "

- Alfio                       FINOCCHIARO              "

- Alfonso                   QUARANTA                   "

- Franco                    GALLO                          "

- Luigi                       MAZZELLA                    "

- Gaetano                  SILVESTRI                     "

- Maria Rita               SAULLE                         "

- Giuseppe                 TESAURO                      "

- Paolo Maria             NAPOLITANO               "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 (Soppressione dell’autorità portuale di Trapani), con il quale è stata disposta la messa in liquidazione, prodromica alla soppressione, dell’Autorità portuale di Trapani, promosso con ricorso della Regione siciliana, notificato il 19 dicembre 2007, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2007 ed iscritto al n. 12 del registro conflitto tra enti 2007.

         Udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

         udito l’avvocato Paolo Chiapparone per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 19 dicembre 2007 e depositato il successivo 29 dicembre, la Regione siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 (Soppressione dell’autorità portuale di Trapani), per contrasto con l’art. 22 del proprio statuto e l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazione e trasporti), nonché con il principio di leale collaborazione.

         Premette la ricorrente che l’Autorità portuale di Trapani è stata istituita con d.P.R. 2 aprile 2003 e che con l’atto impugnato se ne è prevista, previa liquidazione, la soppressione senza alcun coinvolgimento della Regione siciliana e, quindi, in contrasto con i cennati parametri costituzionali.

In particolare, la ricorrente rileva che l’art. 22 del proprio statuto prevede che «la Regione ha diritto a partecipare all’istituzione ed alla regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi e aerei, che […] possano interessare la Regione stessa», e che, ai sensi dell’art. 8 delle norme di attuazione, «per l’istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che si svolgono nell’ambito della Regione, o che direttamente la interessino, dovrà essere preliminarmente sentito il parere dell’Amministrazione regionale, da emettersi non oltre sessanta giorni dalla richiesta».

         La Regione siciliana osserva, poi, che l’art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), attribuisce alle Autorità portuali diversi compiti in materia di gestione dei porti, attività questa che, in quanto strettamente funzionale al trasporto marittimo, richiede per l’istituzione e soppressione della suddette Autorità il previo coinvolgimento della Regione.

In proposito, la ricorrente richiama il Piano Direttore sugli «indirizzi strategici ed interventi prioritari del sistema dei trasporti e della mobilità generale in Sicilia», approvato con decisione assembleare del 16 dicembre 2002, nel quale è previsto «lo spostamento dell’asse dei traffici marittimi intercontinentali sul Mediterraneo» e dunque «un coinvolgimento nell’immediato futuro delle Autorità portuali dell’Isola, compresa quella di Trapani». A parere della ricorrente, vi sarebbe un «interesse diretto» della Regione ad essere preventivamente consultata in ordine alla «regolamentazione di servizi nazionali di comunicazione e trasporti che si svolgono ed incidono nel suo territorio»; interesse che discenderebbe «dalle stesse previsioni del Piano per lo sviluppo del trasporto marittimo con riferimento al coinvolgimento della Sicilia, quale regione strategica all’interno del bacino del Mediterraneo e, in ragione di ciò, innegabilmente interessata allo sviluppo dei traffici marittimi».

1.1. – Quanto alla dedotta violazione del principio di leale collaborazione, la ricorrente osserva che esso avrebbe imposto, quantomeno, il raggiungimento di una preventiva intesa prima dell’adozione dell’atto impugnato.

Considerato in diritto

1. – La Regione siciliana ha sollevato, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 (Soppressione dell’autorità portuale di Trapani), conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

A parere della Regione ricorrente l’atto impugnato contrasterebbe con l’art. 22 dello statuto della Regione siciliana e con l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazione e trasporti), nonché con il principio di leale collaborazione, in quanto prevede la soppressione, previa liquidazione, dell’Autorità portuale di Trapani in assenza di una previa intesa con l’amministrazione regionale.

2. – Il conflitto è inammissibile.

Il decreto impugnato trova il suo fondamento nell’art. 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), il quale prevede che «le autorità portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma».

Per effetto del richiamo al comma 8 contenuto nella disposizione cennata, la procedura di soppressione delle Autorità portuali (come quella di Trapani), «ulteriori» rispetto a quelle istituite per legge dal comma 1 dello stesso art. 6, deve avvenire anch’essa – come richiesto per la loro istituzione – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Alla luce di tale quadro normativo risulta dunque che il decreto impugnato è atto meramente esecutivo della legge n. 64 del 1994, la quale indica in modo vincolante i presupposti e le forme del procedimento di istituzione e di soppressione delle Autorità portuali.

Da ciò consegue che il decreto impugnato non può essere ritenuto atto idoneo a produrre in via autonoma la lamentata lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante alla Regione ricorrente. Non sussiste, pertanto, materia per un conflitto.

In proposito, è sufficiente richiamare il principio, fissato da questa Corte,       secondo cui si deve escludere la sussistenza della materia di un conflitto di attribuzione fra regione (o provincia autonoma) e Stato, in tutti quei casi, nei quali, come in quello di specie, esso è rivolto contro un atto di mera esecuzione di una legge statale, in quanto in tal modo diretto, nella sostanza, a censurare quest’ultima (sentenza n. 277 del 1998).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana avverso il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2007 (Soppressione dell’autorità portuale di Trapani).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2008.