SENTENZA N. 355
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 2 agosto 2007 (doc. IV-quater, nn. 19 e 20) relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Carlo Taormina nei confronti della dott.ssa Maria Del Savio Bonaudo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, notificato il 14 maggio 2008, depositato in cancelleria il 23 maggio 2008 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di merito.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
udito l'avvocato Stefano Grassi per la Camera dei deputati.
Ritenuto in fatto
1. ¾ Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ricorso in data 12 ottobre 2007, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati a seguito della delibera in data 2 agosto 2007 (doc. IV-quater, nn. 18, 19 e 20: recte: doc. IV-quater, nn. 19 e 20), con cui, in conformità alla proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni, è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Carlo Taormina è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione, riguardano opinioni espresse dallo stesso nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il ricorrente premette di essere investito di un procedimento penale nei confronti del predetto deputato, imputato del delitto di cui agli artt. 61, numero 10, 81, secondo comma, 595, primo e terzo comma, del codice penale, 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), per avere rilasciato, nel corso di trasmissioni televisive e a un'agenzia di stampa, dichiarazioni offensive dell'onore e della reputazione della dott.ssa Maria Del Savio Bonaudo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, accusata di avere, nel corso di un'indagine penale a carico di Annamaria Franzoni (imputata di omicidio del figlio Samuele Lorenzi), della quale il deputato Taormina era difensore, nascosto elementi in proprio possesso o dolosamente ritardato atti del proprio ufficio, con persecuzioni nei confronti dell'imputata e del suo difensore.
Il Giudice per le indagini preliminari – riportate le argomentazioni utilizzate dalla Giunta per le autorizzazioni a sostegno della proposta di insindacabilità – ritiene che nella specie in realtà non sussista il nesso tra attività parlamentare e dichiarazioni extra moenia.
Dopo avere richiamato la giurisprudenza costituzionale sull'àmbito della prerogativa dell'insindacabilità parlamentare, il ricorrente osserva che la delibera in questione non conterrebbe alcun elemento concreto che lasci desumere la sussistenza di una corrispondenza sostanziale tra i contenuti delle dichiarazioni giornalistiche e televisive, oggetto della querela, e le opinioni già espresse dal deputato in specifici atti parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche e un generico riferimento alla rilevanza dei fatti pubblici.
Ad avviso del Giudice per le indagini preliminari, l'interpretazione prospettata dalla delibera della Camera comporterebbe, di fatto, una trasformazione dell'istituto previsto dalla norma costituzionale, da esenzione di responsabilità legata alla funzione in privilegio personale.
Secondo il ricorrente, la condotta addebitabile al deputato Taormina – astrattamente idonea, nella sua specificità e gravità, ad integrare un illecito – esulerebbe dall'esercizio delle funzioni parlamentari e non presenterebbe oggettivamente alcun legame con atti parlamentari, neppure nell'accezione più ampia.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha chiesto quindi che la Corte costituzionale voglia dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Taormina e, conseguentemente, annullare la delibera in data 2 agosto 2007 (doc. IV-quater, nn. 19 e 20).
2. ¾ Il conflitto è stato dichiarato ammissibile, in via di preliminare delibazione, con l'ordinanza di questa Corte n. 122 del 2008, depositata il 30 aprile 2008.
Il ricorrente ha provveduto a notificarla alla Camera dei deputati, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, in data 14 maggio 2008. Il conseguente deposito è stato effettuato il 23 maggio 2008.
3. ¾ Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si è costituita la Camera dei deputati, la quale ha concluso per l'inammissibilità o la non fondatezza del ricorso per conflitto di attribuzioni.
La Camera riprende le motivazioni addotte nella relazione della Giunta per le autorizzazioni.
Ad avviso della Camera, l'interrogazione n. 3-00906-XIV legislatura, presentata il 22 aprile 2002, di fatto contiene concetti sostanzialmente analoghi a quelli contestati nei capi di imputazione. Quando nell'interrogazione stessa si sostiene infatti che non risultano conformi all'etica professionale e alle doti di equilibrio, che dovrebbero caratterizzare il magistrato inquirente, le dichiarazioni rese dai pubblici ministeri a carico della Franzoni e quelle rilasciate a critica di un provvedimento del giudice per le indagini preliminari, che occorre verificare se corrisponda a verità che gli investigatori non avrebbero, quanto meno per negligenza, adottato le doverose cautele per preservare il luogo del delitto e che vi era la possibilità concreta che l'arma del delitto potesse essere stata sottratta, in fondo si dice che vi sono state delle insufficienze professionali degli investigatori, tra i quali, in primis, rientrano i titolari dell'azione penale e cioè i pubblici ministeri.
Del resto, le espressioni «marescialli di paese», «la procura di Aosta ha indagato in una sola direzione», i magistrati che hanno indagato su Cogne sono degli «incapaci», il processo di Cogne è quello «peggio istruito nella storia della Repubblica», sarebbero tutte critiche rivolte non alle persone, ma all'operato istituzionale di queste. Ci si troverebbe di fronte alla legittima critica dell'esercizio di una pubblica funzione.
Con riguardo alle esternazioni circa la falsificazione delle prove, la difesa della resistente osserva che il deputato Taormina si riferiva al decreto di archiviazione del GIP di Aosta relativo al procedimento penale n. 637/2003 RGNR a carico degli ufficiali del RIS di Parma. Costoro erano stati denunciati per falso ideologico e calunnia reale dalla famiglia Lorenzi-Franzoni per avere pretesamente alterato i luoghi e gli elementi di prova.
Pur archiviata tale accusa, il GIP afferma in effetti che se in data 17 settembre 2002 era stata osservata e fotografata, all'interno del calco di materiale ematico-cerebrale, la presenza di un frammento talvolta definito osseo, nella documentazione fotografica del successivo 24 ottobre, invece, tale frammento non era più visibile.
4. ¾ In prossimità dell'udienza, la Camera dei deputati ha depositato una memoria illustrativa.
Il ricorso sarebbe inammissibile per erronea individuazione dell'oggetto del conflitto, perché esso si riferisce ad un procedimento penale (il n. 22087/06 RGNR) diverso da quelli (il n. 90/06 RGNR ed il n. 25606/06 RGNR) ai quali fa riferimento la delibera della Camera dei deputati del 2 agosto 2007.
Del resto – prosegue la memoria – il ricorrente non ha depositato presso la cancelleria della Corte gli atti del procedimento penale nel quale è stata eccepita dal deputato Taormina l'insindacabilità, per consentire alla Camera dei deputati ed alla Corte di accertare – senza dubbio alcuno – quale fosse l'oggetto del conflitto sollevato.
Nel merito il conflitto sarebbe infondato, perché le dichiarazioni oggetto del conflitto sono state rilasciate dal deputato Taormina come esternazione di opinioni già espresse nell'esercizio delle proprie funzioni di parlamentare e come tali soggette ad insindacabilità ai sensi dell'art. 68 della Costituzione. Come deputato, il Taormina aveva, infatti, presentato la citata interrogazione a risposta orale in data 22 aprile 2002 (3-00906) per sapere se – in relazione al comportamento tenuto dall'autorità giudiziaria e da quella inquirente nell'istruzione del delitto Cogne – il Ministro della giustizia volesse disporre un'ispezione e intendesse adottare le iniziative di sua competenza anche di carattere disciplinare.
L'interrogazione del deputato Taormina era intesa a mettere in evidenza, da un lato, una sostanziale grave negligenza nella conduzione delle operazioni di indagine da parte delle forze di polizia e della magistratura inquirente che, ad avviso dello stesso deputato, poteva avere alterato il corso del processo relativo al delitto di Cogne; dall'altro, un intento diffamatorio e persecutorio della stessa magistratura inquirente, ed in particolare del procuratore capo del Tribunale di Aosta.
Le esternazioni fatte successivamente dal deputato Taormina nel novembre 2004, in relazione ai medesimi fatti già denunciati con la propria attività di parlamentare, riprenderebbero pressoché letteralmente le affermazioni critiche svolte nella citata interrogazione parlamentare.
In tali affermazioni, infatti, al di là della maggiore veemenza espressiva riportata dai giornali, vi sarebbe l'evidente contestazione dell'attività istruttoria svolta dagli organi inquirenti nel processo di Cogne, nonché dell'atteggiamento della procura di Aosta, ritenuto dal deputato Taormina persecutorio e diffamatorio.
Secondo la difesa della Camera, il contenuto asseritamente diffamatorio delle opinioni espresse nelle interviste rilasciate dal parlamentare non assume alcun rilievo nell'esame che la Corte costituzionale deve compiere circa la sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse. Altrettanto irrilevante sarebbe la circostanza che il parlamentare abbia assunto – dopo la presentazione dell'interrogazione – la difesa dell'imputata nel processo di Cogne.
Considerato in diritto
1. ¾ Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ricorso in data 12 ottobre 2007, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 2 agosto 2007 (Doc. IV-quater, nn. 19 e 20), con la quale è stata dichiarata, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Carlo Taormina, rispetto alle quali pende procedimento penale.
Ad avviso del Giudice per le indagini preliminari, le dichiarazioni del parlamentare, oggetto di conflitto, non possono essere ricondotte ad alcuno degli atti previsti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Di qui il sollevato conflitto, giacché la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati, proprio perché frutto di una erronea valutazione dei presupposti richiesti dalla norma costituzionale, interferirebbe illegittimamente nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.
2. ¾ La difesa della Camera dei deputati ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.
L'eccezione è fondata.
Sulla base della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-quater, nn. 19 e 20), presentata alla Presidenza il 12 luglio 2007, l'Assemblea, nella seduta n. 200 del 2 agosto 2007, ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Taormina ai sensi dell'art. 68 della Costituzione con specifico riferimento ai procedimenti penali n. 90/06 RGNR e n. 25606/06 RGNR, pendenti, l'uno, dinanzi al GIP del Tribunale di Milano dott. Barbuto, a seguito della querela proposta dalla dott.ssa Maria Del Savio Bonaudo e dalla dott.ssa Stefania Cugge, l'altro, dinanzi al GIP del Tribunale di Milano dott. Tutinelli, a seguito della querela proposta dalla dott.ssa Maria Del Savio Bonaudo.
Il procedimento penale indicato nel ricorso per conflitto di attribuzione è invece il n. 22087/06 RGNR: a tale procedimento non fanno riferimento né la deliberazione della Giunta per le autorizzazioni doc. IV-quater, nn. 19 e 20, né la delibera della Camera dei deputati del 2 agosto 2007.
Il conflitto è, pertanto, inammissibile per erronea individuazione del suo oggetto, mancando la prova – il cui onere incombeva sul ricorrente – della riferibilità della citata delibera parlamentare di insindacabilità allo specifico procedimento in corso dinanzi al Giudice confliggente, né essendo detta riferibilità aliunde deducibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato, nei confronti della Camera dei deputati, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2008.