Ordinanza n. 353 del 2008

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ORDINANZA N. 353

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Giovanni Maria         FLICK                           Presidente

-    Francesco                  AMIRANTE                     Giudice

-    Ugo                          DE SIERVO                        "

-    Paolo                        MADDALENA                    "

-    Alfio                        FINOCCHIARO                  "

-    Alfonso                    QUARANTA                       "

-    Franco                      GALLO                               "

-    Luigi                        MAZZELLA                        "

-    Gaetano                    SILVESTRI                         "

-    Maria Rita                 SAULLE                              "

-    Giuseppe                   TESAURO                           "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, n. 19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Associazione dell’Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche – AERRS), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26 settembre 2007, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2007 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2007.

Visto l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante;

udito l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 26 settembre 2007, ha impugnato – in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 3, 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 27 luglio 2007, n. 19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Associazione dell’Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche – AERRS), il quale dispone: «Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio culturale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell’art. 64 della Statuto, all’Associazione Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS)»;

che, a parere del ricorrente, la norma censurata si pone in contrasto con l’evocato art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui si propone la finalità della «tutela» dei valori ambientali e culturali, riservata in via esclusiva allo Stato;

che, inoltre, la disposizione stessa, nell’attribuire alla Regione Emilia-Romagna facoltà in tema di tutela, non richiama espressamente i procedimenti in tale materia previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, ai fini dell’esercizio indiretto delle funzioni conferite alle Regioni dal Ministero per i beni e le attività culturali;

che, in tal modo, risulta violato anche il principio – di cui all’art. 118, terzo comma, Cost. – secondo il quale spetta alla legge statale prevedere «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali», disciplina dettata dai richiamati commi del suddetto art. 5 del d.lgs. n. 42 del 2004, attribuitivi allo Stato (titolare dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela) della potestà di valutare, sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza, la praticabilità di accordi per l’individuazione di forme di coordinamento con le Regioni;

che un potere regionale in materia, previsto al di fuori dei limiti sopra richiamati, rischia di entrare in conflitto con le statuizioni del citato art. 5 del Codice e, di riflesso, anche con l’art. 118, terzo comma, della Costituzione;

che, in conclusione, la disposizione regionale in esame appare al ricorrente invasiva delle prerogative statali in materia e, ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 del Codice di beni culturali, lesiva degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, terzo comma, Cost.;

che si è costituita la Regione Emilia-Romagna, evidenziando anzitutto come la disposizione censurata preveda l’adesione della Regione, ai sensi dell’art. 64 del proprio Statuto, all’AERRS, della quale fanno parte anche quindici comuni della Regione, e specificando come dette rievocazioni siano manifestazioni attraverso le quali le città ed i paesi ricordano il proprio passato, mediante sfilate in costume, rappresentazioni di eventi storici particolarmente significativi ed altre forme di celebrazione coreografica, musicale o di ogni altra natura, rivolte a suscitare il ricordo del passato, per rafforzare il senso di identità della comunità locale;

che, inoltre, la norma censurata sarebbe estranea alla materia “tutela dei beni culturali”, considerati sia sotto il profilo della tutela che sotto quello della valorizzazione, i quali sono definiti dal testo unico n. 42 del 2004 come cose materiali e cioè oggetti fisicamente individuati;

che, nel merito, la censura non sarebbe fondata, in quanto la disposizione impugnata non “disciplina” affatto le rievocazioni storiche, né prevede alcun potere al riguardo, ma si limita a consentire l’adesione della Regione ad una preesistente associazione, nell’esercizio di facoltà o poteri di diritto comune;

che, infine, nell’imminenza dell’udienza la Regione ha depositato ulteriore memoria in cui ribadisce le proprie conclusioni e sottolinea l’intervenuta modifica della norma impugnata, ad opera della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24, la quale all’art. 46, ha sostituito le parole «Al fine di tutelare e valorizzare …» con le parole «Al fine di valorizzare…», specificando come l’adesione all’AERRS non sia ancora in concreto avvenuta, essendo condizionata (in base all’art. 2, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 19 del 2007) al conseguimento della personalità giuridica da parte di quest’ultima (non ancora verificatosi).

Considerato che, con atto notificato alla Regione Emilia-Romagna il 5 settembre 2008 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 16 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto, successivamente alla sua proposizione, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 (legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010), con la quale, all’art. 46, è stata eliminata dalla disposizione precedentemente impugnata la parola “tutelare”, lasciando come fine unico perseguito la valorizzazione del patrimonio storico culturale e facendo così venir meno le motivazioni del ricorso stesso;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dal legale rappresentante della Regione, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 22 settembre 2008;

che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2008.