ORDINANZA N. 345
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), promossi con due ordinanze del 19 luglio 2007 dalla Corte d’appello di Milano nei procedimenti civili rispettivamente vertenti tra De Gregorio Massimo e la Barclays Bank PLC e tra De Gregorio Giovanni e la stessa Barclays Bank PLC, iscritte ai nn. 55 e 56 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visti gli atti di costituzione della Barclays Bank PLC nonché gli atti di intervento della Regione siciliana;
udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi gli avvocati Bruno Andreozzi, Susanna Buonvino e Fulvio Di Domenico per la Barclays Bank PLC e Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana.
Ritenuto che, con due distinte ordinanze, aventi tuttavia identico tenore, la Cortedi appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), nella parte in cui prevede che «gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l’acquisto di macchine agricole ed animali, già scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorché già prorogate, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»;
che la Corte rimettente riferisce di essere chiamata a giudicare, in sede di gravame, in ordine alle opposizioni proposte dai due titolari di un’azienda agricola avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano, su ricorso presentato da un istituto di credito, col quale è stato loro ingiunto il pagamento di una somma di danaro in restituzione di un «prestito» ricevuto;
che il giudice a quo, nel sintetizzare le precedenti fasi dei giudizi, precisa: che le opposizioni si basano sull’avvenuta proroga delle passività di carattere agricolo prevista dalla disposizione normativa censurata; che esse sono state rigettate in primo grado in quanto il tribunale ha ritenuto la inapplicabilità di questa alle fattispecie al suo esame; che, nell’impugnare le sentenze di rigetto delle opposizioni, gli appellanti hanno contestato tale affermazione, rilevando che, essendo stato concluso in Palermo il contratto di mutuo, ad esso va applicata la legge regionale siciliana in riferimento al luogo dove è stato concluso l’accordo;
che, osserva ancora la Corte rimettente onde fondare la rilevanza nei giudizi a quibus del dubbio di costituzionalità della norma censurata, l’assunto posto a base della sentenza del giudice di prime cure «appare suscettibile di differente valutazione»;
che, sempre secondo la Corte lombarda, assume perciò rilevanza la questione relativa alla conformità dell’art. 1 della legge reg. n. 28 del 2000 ai principi dell’ordinamento statale, in particolare a quelli del diritto civile in tema di «regole sul completo e tempestivo adempimento delle obbligazioni e sulla responsabilità per inadempimento», oltre che al «contrasto fra la citata norma e il principio sancito dall’art. 3 della Costituzione»;
che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata «integra, nella sua assolutezza ed indiscriminata omnicomprensività una vera e propria interferenza del potere legislativo regionale con la disciplina dei diritti soggettivi», in specie con quella avente ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni, tanto più ove si tenga presente che è principio riconosciuto e condiviso che il diritto privato costituisce materia a sé stante in relazione alla quale non sono consentite intromissioni, neppure ove esse siano connesse con la cura di «interessi pubblici» concernenti «materie regionali»;
che si è costituita nei due giudizi di legittimità costituzionale la Barclays Bank PLC, concludendo per la fondatezza della questione;
che, secondo la parte privata, la norma censurata sarebbe incostituzionale in quanto violerebbe sia il limite territoriale di applicazione delle leggi regionali, potendo queste disciplinare solo «fattispecie che si esauriscono nel territorio della Regione stessa», sia quello relativo alla competenza materiale delle Regioni, interferendo con la materia del diritto civile, cosa che, per costante giurisprudenza della Corte, è preclusa alla legislazione regionale;
che è, altresì, intervenuta nei giudizi la Regione siciliana, contestando sia la ammissibilità che la fondatezza della questione di legittimità costituzionale;
che, in particolare, la difesa regionale osserva che il giudice rimettente non ha esperito alcun tentativo volto ad assegnare alla disposizione censurata un significato conforme a Costituzione, potendo questo essere rinvenuto ove, come opinato dalla difesa medesima, essa fosse interpretata nel senso di costituire un mero «invito a porre in essere la prevista proroga» onde realizzare, nel rispetto della volontà delle parti, l’interesse generale sotteso alla disposizione stessa;
che la questione sarebbe, altresì, inammissibile sia per la genericità delle censure formulate dalla Corte di appello di Milano, sia perché nella ordinanza, a fronte del preciso dettato dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), mancherebbe la indicazione delle disposizioni di rango costituzionale che si assumono violate;
che, aggiunge la difesa siciliana, non varrebbe a sanare il predetto vizio la mera citazione dell’art. 3 della Costituzione, non essendo stato utilizzato tale parametro, unico espressamente richiamato nell’ordinanza, quale profilo per la puntuale prospettazione di un’ipotesi di illegittimità costituzionale;
che il vizio di inammissibilità neppure sarebbe sanato ove si ritenesse che il richiamo alla violazione dei principi civilistici valga quale evocazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto il rimettente, il quale invochi nei confronti di una Regione a statuto speciale il contrasto con una disposizione contenuta nella Costituzione, dovrebbe motivare in ordine alla applicazione alla Regione di tale parametro ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
che, riguardo al merito, la Regione ritiene che il tenore letterale della disposizione censurata non induce a ritenere che essa stabilisca un obbligo di prorogare le passività di carattere agricolo, avendo, invece, il legislatore regionale rimesso alle parti di assumere le determinazioni al riguardo, gravando gli eventuali costi sul debitore;
che non sarebbe neppure violato il principio di eguaglianza, in quanto, per un verso, tale violazione ricorre ove siano diversamente trattate situazioni identiche e non ove le diverse discipline corrispondono a situazioni differenti, ed in quanto, per altro verso, il rimettente non ha preso in considerazione la ratio della disposizione censurata, volta ad agevolare gli imprenditori agricoli siciliani, oberati da notori problemi legati alla siccità e da altri eventi calamitosi che ne ostacolano la ripresa produttiva;
che, nell’imminenza della udienza, sia la Regione siciliana che la Barclays Bank PLC hanno depositato brevi memoria illustrative, nelle quali hanno insistito nelle loro rispettive conclusioni.
Considerato che, nel corso di due giudizi in grado di appello, aventi ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte di appello di Milano, con altrettante ordinanze, peraltro di identico tenore, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), nella parte in cui prevede che «gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario prorogano al 31 dicembre 2001 le passività di carattere agricolo, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l’acquisto di macchine agricole ed animali, già scadute o che andranno a scadere entro il 30 giugno 2001, ancorché già prorogate, purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»;
che, tenuto conto della evidente connessione fra i due giudizi, se ne deve disporre la riunione affinché essi siano definiti con unica decisione;
che il rimettente motiva in maniera assai generica in ordine alla effettiva rilevanza nei giudizi a quibus della sollevata questione di legittimità costituzionale, motivazione che, viceversa, appare tanto più necessaria attesa la peculiarità costituita dalla affermata applicabilità di una disposizione legislativa regionale siciliana in ordinari giudizi civili di cognizione in corso di svolgimento di fronte ad un organo giudiziario lombardo, e, nell’argomentare riguardo alla non manifesta infondatezza della questione stessa, non precisa quali siano i parametri costituzionali che egli ritiene violati dalla disposizione legislativa medesima, limitandosi ad una vaga evocazione dell’art. 3 della Costituzione, senza affatto chiarire in quale senso sarebbe violato il principio di eguaglianza a presidio del quale esso è posto;
che, d’altra parte, il rimettente, il quale pur solleva questione di legittimità costituzionale di una legge adottata da una Regione a statuto speciale lamentando violazioni del riparto di competenze tra Stato e Regioni, non individua un preciso parametro normativo che possa essere preso a riferimento per procedere alla valutazione della questione sottoposta a questa Corte, né fornisce elementi riguardo alla possibile estensione anche alla Regione siciliana, nella materia de qua, delle disposizioni contenute nella Costituzione in ordine alla suddivisione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni ordinarie, né si esprime – anche solo per negarne, con formulazione sintetica, la presenza – circa la sussistenza di disposizioni statutarie che vengano, nel caso in oggetto, a derogare a tale riparto;
che, viceversa, l’art. 23 della legge 11 marzo1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), espressamente prescrive che l’ordinanza di rimessione contenga l’indicazione delle «disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali, che si assumono violate»;
che dalle descritte omissioni deriva, quale conseguenza, la inammissibilità della questione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 28 (Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici), sollevata dalla Corte di appello di Milano, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2008.