Ordinanza n. 303 del 2008

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ORDINANZA N. 303

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-      Franco                                 BILE                             Presidente

-      Giovanni Maria                    FLICK                                    Giudice

-      Francesco                             AMIRANTE                                 "

-      Ugo                                              DE SIERVO                                 "

-      Paolo                                   MADDALENA                    "

-      Alfio                                   FINOCCHIARO                  "

-      Alfonso                               QUARANTA                                "

-      Franco                                 GALLO                              "

-      Luigi                                   MAZZELLA                                 "

-      Gaetano                               SILVESTRI                        "

-      Sabino                                 CASSESE                           "

-      Maria Rita                                     SAULLE                             "

-      Giuseppe                              TESAURO                          "

-      Paolo Maria                          NAPOLITANO                   "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 119, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza del 10 aprile 2003 dalla Corte d’appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra Cangiano Antonella e Giaquinto Angelo ed altri, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che la Corte d’appello di Napoli – nel corso del procedimento sul reclamo proposto da A. C., titolare di un credito prededucibile non integralmente soddisfatto, avverso il decreto di chiusura del fallimento della Arredamenti Duegi di Giaquinto Angelo s.a.s. e di Giaquinto Angelo – con ordinanza del 10 aprile 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 119, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento decorre, per i soggetti legittimati a tale impugnazione, agevolmente identificabili sulla base degli atti della procedura fallimentare, dalla data dell’affissione alla porta esterna del tribunale, anziché dalla data della comunicazione dell’estratto del medesimo decreto che a tali soggetti deve essere inviata, a norma del combinato disposto degli artt. 119, secondo comma, e 17, primo comma, della legge fallimentare e 136 del codice di procedura civile, in violazione dei richiamati parametri costituzionali, per la irragionevolezza dell’individuazione del dies a quo per la proposizione del reclamo nell’affissione dell’estratto del decreto anche con riguardo ai creditori agevolmente identificabili, solo a causa della difficoltà, agli stessi non addebitabile, di identificare gli altri creditori, e per il vulnus al diritto di difesa dei primi;

che il Collegio rimettente rileva che, nella specie, il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento – mai comunicato alla reclamante – risulta proposto successivamente alla scadenza del predetto termine, previsto dalla norma impugnata, e, pertanto, dovrebbe essere dichiarato inammissibile perché tardivo, sulla base della norma della cui legittimità costituzionale si dubita;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la restituzione degli atti al rimettente affinché possa rivalutare la rilevanza della questione sollevata alla luce dello ius superveniens rappresentato dall’art. 109 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dall’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 1, commi 5, 5-bis e 6, della l. 14 maggio 2005, n. 80).

Considerato che, successivamente all’ordinanza di remissione, la norma impugnata è stata modificata, dapprima, con l’art. 109 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la cui entrata in vigore è regolata dall’art. 153 dello stesso decreto legislativo, e poi con l’art. 9, comma 2, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con le quali norme è stato, fra l’altro, stabilito che contro il decreto che dichiara la chiusura del fallimento o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26 della legge fallimentare;

che la norma sembra essere stata modificata nel senso auspicato dal giudice rimettente, con il richiamo, a proposito del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, dell’art. 26 legge fallimentare, che, in materia di dichiarazione di fallimento, dispone che il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; mentre, per gli altri interessati, il termine decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento;

che, pertanto, deve essere ordinata la restituzione degli atti al rimettente affinché rivaluti, alla luce del descritto ius superveniens, non solo la persistente rilevanza della questione nel giudizio a quo, ma altresì la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, proprio alla stregua del mutamento intervenuto nel quadro normativo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2008.