ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALEcomposta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promossi con ordinanze del 20 aprile e dell'8 agosto 2006 dalla Corte d'appello di Trieste nei procedimenti penali a carico di A.A. e di L.A. ed altro, iscritte ai nn. 138 del registro ordinanze 2007 e 30 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 prima serie speciale, dell'anno 2007 e n. 9 prima serie speciale, dell'anno 2008.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con due ordinanze sostanzialmente coincidenti nella parte motiva (r.o. n. 138 del 2007 e n. 30 del 2008), la Cortedi appello di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive - e dell'art. 10 della medesima legge, recante il relativo regime transitorio;
che la Corte rimettente premette, ai fini della rilevanza, di essere investita degli appelli proposti dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, avverso due sentenze del Tribunale di Udine, rispettivamente di non doversi procedere per difetto di querela (r.o. n. 138 del 2007) e di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste (r.o. n. 30 del 2008);
che in forza dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 - il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento - i giudizi dovrebbe essere definiti con ordinanze non impugnabili di inammissibilità;
che, nel merito, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., per violazione dei principi della parità fra le parti e della ragionevole durata del processo;
che, quanto al primo profilo, la Corte d'appello rimettente rileva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la previsione di limiti al potere di impugnazione del pubblico ministero - di per sé non in contrasto con la Costituzione - deve trovare una «ragionevole giustificazione» nella peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, nella funzione allo stesso affidata e nelle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia;
che il giudice a quo osserva che nei lavori preparatori della legge, e segnatamente nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, le ragioni dell'intervento normativo sono ricondotte esclusivamente alla necessità di dare attuazione al principio affermato dall'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, con riferimento al «diritto al doppio grado di giurisdizione in materia penale per chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale»;
che tali ragioni si paleserebbero, tuttavia, non solo estranee a quelle che, secondo la giurisprudenza richiamata, potrebbero legittimare una limitazione dei poteri di impugnazione del pubblico ministero, ma anche «del tutto prive di fondamento», atteso che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale» e che l'art. 2 sopra menzionato «non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito»;
che la limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero non sarebbe giustificata neppure dalla circostanza che l'appello è formalmente precluso anche all'imputato, «ben diverso essendo il rispettivo interesse sostanziale a proporre impugnazione avverso una sentenza di proscioglimento»;
che, pertanto, la disciplina censurata, in quanto introduce una limitazione dei poteri del pubblico ministero priva di idonee ragioni giustificative, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.;
che sarebbe, inoltre, violato il principio della durata ragionevole del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., atteso che la legge n. 46 del 2006, eliminando l'appello avverso le sentenze di proscioglimento e ampliando i motivi di ricorso per cassazione, ha determinato un aumento dei gradi di giudizio, con conseguente allungamento dei tempi processuali e rischio di prescrizione dei reati;
che ciò risulterebbe tanto più evidente in relazione alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 10 della legge n. 46 del 2006, poiché la previsione di una «indiscriminata declaratoria di inammissibilità» degli appelli proposti prima dell'entrata in vigore della legge, «derogando al principio tempus regit actum che governa la materia processuale, non solo sacrifica ineludibilmente un atto di gravame tempestivamente proposto, costringendo la parte interessata a presentarne un altro, ma comporta l'inevitabile differimento della presentazione di esso all'eseguita notifica del provvedimento di inammissibilità e, pertanto, ad un termine futuro ed incerto».
Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione - conseguente alla sostituzione dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) - dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero e l'immediata applicabilità di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;
che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della stessa legge, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore dell a medesima legge è dichiarato inammissibile»;
che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono pertanto essere restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2008.