ORDINANZA N. 198
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 6 della legge della Regione Toscana 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 20 aprile 2007, depositato in cancelleria il 4 maggio 2007 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2007.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che, con ricorso tempestivamente notificato in data 20 aprile 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera g), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 6 della legge della Regione Toscana 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 22 febbraio 2007, chiedendo altresì che, stante l’inscindibile connessione con le disposizione specificamente censurate, la pronunzia di incostituzionalità fosse estesa anche alle altre disposizione della medesima legge regionale;
che la Avvocatura dello Stato – sottolineato che le disposizioni legislative regionali oggetto di impugnazione vanno ricondotte all’ambito materiale delle professioni e della tutela della salute, affidato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa regionale concorrente, con la conseguenza che spetta allo Stato dettare i principi generali ed alle Regioni adottare la disciplina di dettaglio – osserva che la normativa impugnata – nella parte in cui: all’art. 3, prevede la istituzione di appositi elenchi in cui possono iscriversi i medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti per esercitare l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia; all’art. 5, demanda ad un’apposita Commissione la individuazione dei criteri per l’accertamento di strutture extrauniversitarie per la formazione nelle dette discipline nonché delle modalità della tenuta dei citati elenchi e per la definizione e verifica dei criteri per l’iscrizione negli stessi; all’art. 6, prevede che determinati istituti possano svolgere attività formativa dei professionisti di cui sopra – viola l’art. 117, comma terzo, della Costituzione;
che, in particolare, la difesa dello Stato osserva che le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto col principio fissato dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), il quale, all’art. 1, comma 3, prevede che la potestà legislativa regionale si esercita nell’ambito delle professioni già individuate dalla legislazione statale e, all’art. 4, comma 2, assegna alla legge dello Stato la fissazione dei requisiti e dei titoli tecnico-professionali necessari per lo svolgimento di attività che richiedono, a tutela di interessi pubblici, quale quello alla salute, una specifica preparazione;
che, d’altro canto, aggiunge parte ricorrente, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha esteso la riserva legislativa statuale in materia di principi fondamentali delle professioni, originariamente applicabile alle sole professioni sanitarie, a tutte le professioni, rilevando come essa si ponga quale vincolo di carattere generale al dispiegarsi della legislazione regionale;
che, sussistendo la riserva statale quanto alla individuazione delle figure professionali e dei relativi profili e ordinamenti didattici, nonché rispetto alla disciplina dei titoli necessari per l’esercizio della professione e riguardo alla istituzione di nuovi albi, contrasterebbe, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, con tale riserva legislativa la istituzione da parte della Regione di un registro che individui i requisiti per l’iscrizione ad esso e preveda corsi al medesimo fine;
che un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale viene rinvenuto dal ricorrente nel fatto che l’art. 3 della legge regionale n. 9 del 2007, imponendo agli ordini professionali dei medici la istituzione degli elenchi di chi opera nelle medicine complementari, attribuisce un compito ad enti pubblici statali, così violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato, fissata dall’art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione in tema di ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
che, stante l’inscindibile connessione con le predette disposizioni, il ricorrente conclude chiedendo che la pronunzia di illegittimità costituzionale si estenda anche alle restanti disposizione della legge regionale della Toscana n. 9 del 2007;
che si è costituita in giudizio la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale, contestando la fondatezza del ricorso, affermando, in particolare, che con la impugnata normativa si era inteso disciplinare l’esercizio delle medicine complementari, nei limiti della competenza legislativa regionale e nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni statali;
che, con successivo atto, notificato alla Regione Toscana in data 13 luglio 2007 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 21 luglio successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato, stanti le modifiche apportate alla legge impugnata con legge regionale 25 maggio 2007, n. 31, recante «Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti)», di rinunziare al ricorso;
che tale rinunzia è stata formalmente accettata dal legale rappresentante della Regione Toscana, con atto depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 22 aprile 2008.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controporte, comporta l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2008.