ORDINANZA N. 184
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135 (Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero), come interpretato dall’art. 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98 (Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero»), promosso con ordinanza del 31 agosto 2006 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la EMONA – Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana s.r.l. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di costituzione della EMONA - Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana s.r.l.;
udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
udito l’avvocato Pierluigi Giammaria per la EMONA - Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana s.r.l.
Ritenuto che, con ordinanza del 31 agosto 2006, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135 (Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero), come interpretato dall’art. 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98 (Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero»);
che, in particolare, il citato art. 2 viene censurato nella parte in cui, modificando l’art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 (Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero), individua «nella misura fissa dell’8 per cento costante quindicennale il concorso statale sugli interessi da pagarsi per mutui contratti con enti, istituti e aziende di credito dai soggetti che abbiano reimpiegato in attività produttive, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili tutto o parte degli indennizzi ricevuti»;
che il rimettente, nel giudizio principale, è chiamato a pronunciarsi in merito alla domanda proposta da EMONA (Istituto Agricolo Immobiliare di Lubiana s.r.l) nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine dell’attribuzione del contributo statale previsto dalla norma censurata;
che il giudice a quo, in punto di fatto, evidenzia che parte del patrimonio di EMONA è stato confiscato a seguito del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e «della cessione della provincia di Lubiana alla (allora) Repubblica Federale di Jugoslavia»;
che, in ragione di detta confisca ed ai sensi delle norme sopra indicate, l’EMONA ha ricevuto un indennizzo, successivamente reimpiegato nell’acquisto di un bene immobile; investimento per il quale è stato, altresì, stipulato un contratto di mutuo con un istituto di credito invocando il beneficio previsto dall’art. 2 della legge n. 135 del 1980 e dall’art. 1 della legge n. 98 del 1994;
che, ad avviso del Tribunale rimettente, la norma censurata sarebbe irragionevole, poiché non prevederebbe «la possibilità di graduare l’entità del concorso statale in ragione della misura effettiva degli interessi passivi da corrispondere» agli istituti di credito;
che, in particolare, la mancanza di siffatta previsione, «in epoche di costo del denaro inferiore al tasso dell’8%, come quella attuale», determinerebbe «un sostanziale arricchimento» per il beneficiario dell’indennizzo, in contrasto con le finalità solidaristiche poste a fondamento della scelta del legislatore;
che, in punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva che, ove la norma censurata venisse dichiarata illegittima, si avrebbe «una sostanziale riduzione» del concorso statale richiesto;
che, con atto depositato in data 8 maggio 2007, si è costituita in giudizio la società EMONA, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, ovvero, in subordine, sia accolta limitatamente alla mancata indicazione da parte del legislatore di un meccanismo di adeguamento proporzionale del concorso statale al variare del tasso di interesse corrente sul mercato;
che, a parere della società EMONA, la ratio della norma impugnata, alla luce anche dei lavori preparatori, sarebbe «puramente indennitaria», dovendosi infatti configurare il contributo sugli interessi come «ulteriore forma di indennizzo», da accordare in caso di reinvestimento dello stesso e che, pertanto, non vi sarebbe irragionevolezza in tale scelta discrezionale del legislatore, essendo finalizzata «a rendere meno simbolico l’indennizzo complessivo» concesso;
che, in prossimità dell’udienza, con memoria depositata in data 26 febbraio 2008, la parte attrice nel giudizio principale ha svolto ulteriori considerazioni illustrative del proprio atto di costituzione, allegando apposita documentazione;
che, in particolare, ad avviso della società EMONA, lo Stato italiano, in virtù dell’art. 79 del Trattato di pace del 1947, ha assunto l’impegno di indennizzare i cittadini italiani, i cui beni siano stati oggetto di confisca; di tal che il legislatore, nell’introdurre la disciplina sui beni perduti all’estero, non ha «compiuto una scelta politica», bensì si è conformato a «precisi obblighi internazionali».
Considerato che il Tribunale di Roma dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135 (Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero), come interpretato dall’art. 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98 (Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero»);
che la censura attiene al cennato art. 2 della legge n. 135 del 1985, nella parte in cui, modificando l’art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16 (Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi e agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero), individua «nella misura fissa dell’8 per cento costante quindicennale il concorso statale sugli interessi da pagarsi per mutui contratti con enti, istituti e aziende di credito dai soggetti che abbiano reimpiegato in attività produttive, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili tutto o parte degli indennizzi ricevuti»;
che la norma censurata stabilisce che il «concorso statale dell’8 per cento costante quindicennale» è riconosciuto «sugli interessi da pagarsi per mutui»;
che, a parere del rimettente, l’irragionevolezza di tale norma risiede nel fatto che la percentuale del contributo statale da essa prevista può essere superiore a quella che il privato indennizzato deve corrispondere alla banca mutuante;
che il rimettente, nel sollevare la suddetta questione di legittimità costituzionale, non ha considerato la possibilità di pervenire ad una diversa interpretazione della disposizione censurata, la quale implicherebbe il riferimento del contributo statale sugli interessi che il soggetto privato è tenuto a pagare alla banca, indipendentemente dal tasso praticato da quest’ultima;
che pertanto la questione, essendo carente di motivazione riguardo alla non manifesta infondatezza, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135 (Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero), come interpretato dall’art. 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98 (Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero»), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2008.