ORDINANZA N. 140
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti sorti a seguito del disegno di legge costituzionale approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 45 del 5 aprile 2007, nonché dell’atto di presentazione dello stesso alla Camera dei deputati, in data 17 aprile 2007, ad opera del Ministro dell’interno (atto camera n. 2525) e del disegno di legge costituzionale, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta n. 52 del 23 maggio 2007 nonché dell’atto di presentazione alla Camera dei deputati, in data 4 giugno 2007 ad opera del Ministro dell’interno (atto camera n. 2727) relativi alle procedure per il distacco dei Comuni di Noasca e di Carema dalla Regione Piemonte e la loro aggregazione alla Regione Valle d’Aosta, promossi con due ricorsi della Regione Valle d’Aosta notificati il 25 maggio ed il 20 luglio 2007, depositati in cancelleria il 6 giugno ed il 27 luglio 2007 ed iscritti ai nn. 5 e 6 del registro conflitti tra enti 2007.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l’atto di intervento, fuori termine, di Aldighieri Giovanni ed altra nella qualità di delegati del Comune di Carema;
udito nell’udienza pubblica del 15 aprile 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d’Aosta e l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 maggio 2007 e depositato il successivo 6 giugno (reg. confl. n. 5 del 2007), la Regione Valle d’Aosta/Vallè d’Aoste ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, avente ad oggetto la approvazione e la presentazione alla Camera dei deputati, da parte del Ministro dell’interno, del disegno di legge costituzionale recante «Distacco del comune di Noasca dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione»;
che gli atti impugnati conseguono all’esito favorevole del referendum previsto dall’art. 132, secondo comma, della Costituzione;
che il Consiglio dei ministri, nell’approvare il disegno di legge, avrebbe tuttavia leso le attribuzioni costituzionali della Regione;
che il Presidente della Giunta non avrebbe partecipato, né sarebbe stato convocato, alla seduta del Consiglio, benché l’art. 44, terzo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ne preveda l’intervento, su questioni che riguardano particolarmente la Regione;
che sarebbe stato inoltre violato il principio di leale cooperazione tra enti, giacchè non sarebbe stato acquisito il parere della Regione sul disegno di legge, previsto dall’art. 132, comma secondo, della Costituzione;
che, infine, viene eccepita l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sul referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), in riferimento all’art. 71, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione renderebbe obbligatoria la presentazione del disegno di legge conseguente all’esito favorevole del referendum di cui all’art. 132, secondo comma, della Costituzione;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato;
che, secondo l’Avvocatura, l’iniziativa legislativa del Ministro dell’interno avrebbe carattere vincolato sul piano sostanziale e temporale, a seguito dell’esito favorevole del referendum;
che, per tale ragione, la partecipazione del Presidente della Giunta alla seduta del Consiglio dei ministri non sarebbe costituzionalmente necessaria;
che analoga conclusione dovrebbe essere tratta, per la medesima ragione, in ordine alla mancata acquisizione del parere regionale;
che, con un secondo ricorso notificato il 20 luglio 2007 e depositato il successivo 27 luglio (reg. confl. n. 6 del 2007), la Regione Valle d’Aosta/Vallè d’Aoste ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, avente ad oggetto la approvazione e la presentazione alla Camera dei deputati, da parte del Ministro dell’interno, del disegno di legge costituzionale recante «Distacco del comune di Carema dalla Regione Piemonte e sua aggregazione alla Regione Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione»;
che la ricorrente prospetta censure del tutto analoghe alle doglianze svolte nel precedente ricorso;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato, con argomenti del tutto analoghi a quelli svolti in occasione del precedente ricorso;
che, con atto depositato fuori termine l’11 febbraio 2007, sono intervenuti “ad opponendum” nel conflitto n. 6 del 2007 Giovanni Aldighieri e Daniela Cappellin, nella qualità rispettivamente di Sindaco e Vicesindaco del Comune di Carema, nonché di delegato effettivo e supplente nel procedimento referendario per il distacco del Comune di Carema.
Considerato che i giudizi sono connessi e meritano pertanto di essere riuniti;
che, indipendentemente dall’ammissibilità dell’intervento di soggetti diversi da quelli espressamente previsti nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, l’atto con il quale i terzi sono intervenuti nel conflitto n. 6 del 2007 è stato depositato oltre i termini previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale (art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cui espressamente rinvia, per i giudizi sui conflitti tra Stato e Regioni, l’art. 41 della stessa legge; art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, cui rinvia l’art. 27 delle medesime Norme integrative);
che l’atto di intervento è per tale ragione irricevibile (sentenza n. 511 del 2000);
che, nelle more del giudizio costituzionale, le Camere sono state sciolte e si è avviata la nuova legislatura;
che, per effetto di una nota consuetudine di diritto parlamentare, ciò comporta la decadenza dei disegni di legge costituzionale attraverso i quali sarebbero state lese le competenze della Regione ricorrente;
che non ricorrono, infatti, le condizioni stabilite dal diritto parlamentare ed in particolare dall’art. 107 del Regolamento della Camera dei deputati e dall’art. 81 del Regolamento del Senato della Repubblica, in presenza delle quali tale principio non trova applicazione, o viene comunque mitigato;
che, pertanto, gli atti oggetto dei conflitti sono venuti meno;
che tale circostanza determina la cessazione della materia del contendere in entrambi i giudizi riuniti (da ultimo, ordinanze n. 252, n. 138 e n. 41 del 2007)
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008.