Ordinanza n. 122 del 2008

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ORDINANZA N. 122

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco                                 BILE                                Presidente

- Giovanni Maria                      FLICK                               Giudice

- Francesco                             AMIRANTE                             "

- Ugo                                     DE SIERVO                             "

- Paolo                                   MADDALENA                         "

- Alfio                                    FINOCCHIARO                       "

- Alfonso                                QUARANTA                            "

- Franco                                 GALLO                                   "

- Luigi                                    MAZZELLA                             "

- Gaetano                               SILVESTRI                              "

- Sabino                                 CASSESE                                "

- Maria Rita                            SAULLE                                  "

- Giuseppe                              TESAURO                                "

- Paolo Maria                          NAPOLITANO                         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 2 agosto 2007 (Doc. IV-quater, nn. 19 e 20), relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Carlo Taormina nei confronti della dott.ssa Maria Del Savio Bonaudo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2007 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ricorso in data 12 ottobre 2007, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati a seguito della delibera in data 2 agosto 2007 (Doc. IV-quater, nn. 19 e 20), con cui, in conformità alla proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni, è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Carlo Taormina è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione, riguardano opinioni espresse dallo stesso nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente premette di essere investito di un procedimento penale nei confronti del predetto deputato, imputato del delitto di cui agli artt. 61, numero 10, 81, secondo comma, 595, primo e terzo comma, del codice penale, 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), per avere rilasciato, nel corso di trasmissioni televisive e a un’agenzia di stampa, dichiarazioni offensive dell’onore e della reputazione della dott.ssa Maria Del Savio Bonaudo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, accusata di avere, nel corso di un’indagine penale, nel quale il deputato Taormina rivestiva la qualità di difensore, nascosto elementi in proprio possesso o dolosamente ritardato atti del proprio ufficio, con persecuzioni nei confronti dell’imputata e del suo difensore;

che il Giudice per le indagini preliminari – riportate le argomentazioni utilizzate dalla Giunta per le autorizzazioni a sostegno della proposta di insindacabilità – ritiene che nella specie in realtà non sussista il nesso tra attività parlamentare e dichiarazioni extra moenia;

che, dopo avere richiamato la giurisprudenza costituzionale sull’àmbito della prerogativa dell’insindacabilità parlamentare, il ricorrente osserva che la delibera in questione non conterrebbe alcun elemento concreto che lasci desumere la sussistenza di una corrispondenza sostanziale tra i contenuti delle dichiarazioni giornalistiche e televisive, oggetto della querela, e le opinioni già espresse dal parlamentare in specifici atti parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche e un generico riferimento alla rilevanza dei fatti pubblici;

che, ad avviso del Giudice per le indagini preliminari, l’interpretazione prospettata dalla delibera della Camera comporterebbe, di fatto, una trasformazione dell’istituto previsto dalla norma costituzionale, da esenzione di responsabilità legata alla funzione in privilegio personale;

che, ad avviso del ricorrente, la condotta addebitabile al deputato Taormina – astrattamente idonea, nella sua specificità e gravità, ad integrare un illecito – esulerebbe dall’esercizio delle funzioni parlamentari e non presenterebbe oggettivamente alcun legame con atti parlamentari, neppure nell’accezione più ampia;

che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano chiede quindi che la Corte costituzionale voglia dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Taormina e, conseguentemente, annullare la delibera in data 2 agosto 2007 (Doc. IV-quater, nn. 19 e 20).

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, esclusivamente a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi indicati nel primo comma dello stesso art. 37, restando impregiudicata ogni decisione definitiva, anche relativamente all’ammissibilità;

che, sotto l’aspetto soggettivo, il Giudice per le indagini preliminari è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente – nel procedimento sottoposto al suo giudizio – la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha adottato la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata a essere parte del conflitto costituzionale, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che essa impersona, in relazione all’applicabilità della prerogativa dell’insindacabilità;

che, sotto l’aspetto oggettivo del conflitto, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio – ritenuto illegittimo perché non corrispondente ai criteri che la Costituzione stabilisce, come sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte – del potere, spettante alla Camera dei deputati, di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto costituzionale di attribuzione, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, a norma dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con l’atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2008.