ORDINANZA N. 111
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con due ordinanze, emesse il 13 dicembre 2006 dal Giudice di pace di Napoli sui ricorsi proposti da R. M. e da P. L. contro il Prefetto di Napoli, iscritte ai nn. 630 e 631 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che il giudice di pace di Napoli, con due ordinanze di identico contenuto, depositate il 13 dicembre 2006, nel corso di giudizi promossi da R.M. e da P.L. avverso i decreti di espulsione emessi dal Prefetto di Napoli e i consequenziali provvedimenti di esecuzione del Questore, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede, da un lato, l’immediata esecutorietà del decreto di espulsione prefettizio, ancorché sottoposto a gravame o impugnativa e, dall’altro, l’impossibilità per il Giudice di pace di adottare provvedimenti cautelari di sospensione del cennato decreto fino alla data fissata per la camera di consiglio;
che il dedotto contrasto della norma censurata con l’art. 24 della Costituzione deriverebbe, a parere del rimettente, dal fatto che al decreto di espulsione consegue l’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale (ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998), provvedimento, questo ultimo, per il quale non sarebbe prevista, «a differenza dei casi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis del richiamato art. 13, alcuna forma di convalida»;
che, al fine di superare il sollevato dubbio di costituzionalità, il giudice a quo ritiene inadeguata la procedura camerale di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto, oltre a non consentire la formazione di un giudicato, essa non è idonea a garantire i diritti del ricorrente;
che il rimettente, pur consapevole che questa Corte, con la sentenza n. 161 del 2000, ha dichiarato la medesima questione infondata, ritenendo non necessaria la tutela cautelare nei casi in cui la legge prevede che la pronuncia definitiva intervenga entro un breve termine dalla formulazione della domanda, rileva che il mutato quadro normativo impone una nuova valutazione della compatibilità delle disposizioni censurate con i suddetti principi;
che, in particolare, la nuova formulazione dell’art 13, comma 8, nel prevedere un termine lungo sia per la proposizione del ricorso (sessanta giorni), che per la sua decisione da parte del giudice di pace (venti giorni), renderebbe necessaria la previsione di una tutela cautelare, in quanto la suddetta scansione temporale, collegata all’immediata esecutività del decreto di espulsione e all’assenza di strumenti cautelari sino alla data fissata per la camera di consiglio, «non risponde agli indirizzi garantistici indicati dal giudice costituzionale per l’effettiva garanzia giurisdizionale dell’immigrato, il quale può essere soggetto agli ulteriori provvedimenti dell’autorità di polizia, senza che sull’atto presupposto sia avvenuta la verifica giudiziale della sua legittimità», verifica che può avvenire nel termine massimo di ottanta giorni dalla sua emissione;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di manifesta inammissibilità o, in subordine, di manifesta infondatezza della questione;
che, in via preliminare, l’Avvocatura rileva che nelle ordinanze di rimessione difetta ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata;
che, nel merito, a parere della difesa erariale, le norme censurate non violerebbero in alcun modo il diritto di difesa, poiché, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 358 del 2001), il legislatore può legittimamente prevederne diverse modalità di esercizio in ragione dei diversi tipi di procedimento in cui tale diritto trova esplicazione, «purché non ne venga intaccato il nucleo irriducibile»;
che, nel caso di specie, la tutela del diritto di difesa si contrappone alla immediata esecutività del decreto di espulsione, la quale si giustifica con l’esigenza di tutela della collettività posta a fondamento del controllo di un ordinato flusso migratorio, di talché tale bilanciamento non lede l’evocato parametro costituzionale, il quale trova piena e concreta attuazione grazie a numerose disposizioni del d.lgs. n. 286 del 1998.
Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il giudice di pace di Napoli dubita, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede, da un lato, l’immediata esecutorietà del decreto di espulsione prefettizio, ancorché sottoposto a gravame o impugnativa e, dall’altro, l’impossibilità per il Giudice di pace di adottare provvedimenti cautelari di sospensione del cennato decreto fino alla data fissata per la camera di consiglio;
che, a prescindere dalla omessa motivazione in ordine alla impossibilità di rinvenire, nell’ambito dell’ordinamento, uno strumento idoneo ad assicurare la tutela cautelare invocata, il rimettente non indica la cittadinanza dei soggetti ricorrenti nei giudizi a quibus;
che tale elemento risulta determinante ai fini dell’individuazione del regime giuridico applicabile nel caso concreto, atteso che il d.lgs. n. 286 del 1998 − come esplicitamente stabilisce l’art. 1 − si applica solo «ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea»;
che, ai fini della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, la condizione soggettiva di cittadino extracomunitario è suscettibile di modificazioni in dipendenza dell’eventuale adesione all’Unione europea dello Stato di cui il soggetto in questione abbia, in ipotesi, la cittadinanza;
che il giudice a quo, al contrario, si è limitato ad indicare il nome e il cognome dei ricorrenti avverso i decreti di espulsione, senza specificare altri dati anagrafici, di talché gli elementi forniti risultano insufficienti a dimostrare la cittadinanza extracomunitaria dei destinatari dei cennati provvedimenti;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile per la mancata indicazione di un elemento essenziale della fattispecie.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2008.