ORDINANZA N. 108
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 12-13 novembre 2003, (doc. IV – quater, n.91), relativa alla insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Tiziana Maiolo nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, depositato in cancelleria il 2 novembre 2007 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, con ordinanza del 10 ottobre 2007, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 13 novembre 2003 (doc. IV-quater, n. 91), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico dell’on. Tiziana Maiolo per il delitto di cui all’art. 595 del codice penale, nonché agli artt. 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, come tali insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il Giudice ricorrente riferisce di procedere nei confronti dell’on. Maiolo per il delitto di diffamazione a mezzo stampa perché, quale autrice dell’articolo pubblicato sul quotidiano «Libero» del 5 maggio 2001, dal titolo «Caselli bastonato. Assolto Contrada», avrebbe offeso la reputazione del dott. Gian Carlo Caselli, affermando, tra l’altro: «Una valanga ha travolto l’antimafia del dott. Caselli, con i suoi pentiti, le vendette politiche costruite a tavolino, le versioni concordate … tutto quello che è accaduto in Sicilia dopo gli assassinii dei magistrati Falcone e Borsellino puzza più di ritorsione che di lotta alla mafia … Erano gli anni in cui la Procura della Repubblica di Palermo era unta del Signore e chi la criticava faceva oggettivamente il gioco della mafia. L’Ufficio era presieduto dal procuratore Caselli che, tra viaggi per conferenze e dibattiti (un centinaio l’anno) e ‘na cospicua attività pubblicistica trovava anche il tempo per condurre indagini … Oggi, però, dopo le assoluzioni di Andreotti, Musotto, e Contrada non si può mettere la parola fine su queste vicende senza aprire un’altra pagina: chi ha imbeccato i pentiti, chi ha costruito la propria carriera (e che carriera) sbattendo qualcuno in galera, distruggendogli la vita e l’onore, isolandolo dalla società per dieci anni, resterà sempre al calduccio senza pagare?»;
che il ricorrente dà atto della intervenuta richiesta di archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero, sul presupposto dell’approvazione, ad opera della Camera dei deputati, nella seduta del 13 novembre 2003, della delibera di insindacabilità con la quale si è dichiarato che i fatti contestati «concernono opinioni espresse dall’on. Tiziana Maiolo nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell’articolo 68 della Costituzione»;
che, a seguito di opposizione proposta dalla persona offesa alla richiesta di archiviazione, il GIP ha ritenuto di dover sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla suddetta delibera di insindacabilità della Camera dei deputati;
che, in particolare, il ricorrente ritiene che le dichiarazioni incriminate non possano ritenersi coperte dalla prerogativa di cui all’art. 68, primo comma, Cost., in quanto, da un lato, non sarebbe possibile individuare alcuno specifico legame cronologico tra l’attività parlamentare svolta dalla citata deputata ed il contenuto dell’articolo giornalistico, e, dall’altro, non vi sarebbe «alcuna corrispondenza di significato − se non si vuole ragionare in termini talmente generici ed indeterminati da apparire nella sostanza elusivi ed evanescenti − tra opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni ed atti esterni, con riferimento al contenuto dell’articolo giornalistico in questione»;
che, pertanto, il GIP ritiene illegittima la delibera della Camera dei deputati adottata nella seduta del 13 novembre 2003 e chiede, conclusivamente, che la Corte costituzionale dichiari «che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione circa la condotta addebitabile all’on. Tiziana Maiolo, oggetto di contestazione nel presente giudizio, in quanto estranea alla sfera di previsione dell’art. 68 Cost.», con conseguente annullamento della citata delibera della Camera dei deputati.
Considerato che la Corte, in questa fase, è chiamata ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a valutare esclusivamente, in assenza di contraddittorio tra le parti, se il promosso conflitto di attribuzione sia ammissibile, sussistendone i prescritti requisiti di carattere soggettivo e oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che, quanto al profilo soggettivo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene;
che analoga legittimazione ad essere parte del conflitto sussiste per la Camera dei deputati, in quanto organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in merito alla ricorrenza dell’immunità riconosciuta dall’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, in relazione al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, ad opera della deliberazione della Camera dei deputati secondo la quale i fatti per i quali è pendente il procedimento penale sarebbero insindacabili in applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, infine, dal ricorso si rilevano tanto le «ragioni del conflitto», quanto «le norme costituzionali che regolano la materia», come stabilito dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati con l’atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza;
b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte, con la prova dell’avvenuta notifica, entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2008.