Ordinanza n. 107 del 2008

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ORDINANZA N. 107

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                              BILE                                       Presidente

- Giovanni Maria            FLICK                                       Giudice

- Francesco                       AMIRANTE                              "

- Ugo                                           DE SIERVO                                      "

- Alfio                                  FINOCCHIARO                      "

- Alfonso                            QUARANTA                             "

- Franco                              GALLO                                        "

- Luigi                                  MAZZELLA                             "

- Gaetano                           SILVESTRI                              "

- Sabino                               CASSESE                                   "

- Maria Rita                      SAULLE                                     "

- Giuseppe                         TESAURO                                 "

- Paolo Maria                   NAPOLITANO                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 29, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 28 novembre 2006 dal Tribunale di Alessandria nel procedimento civile vertente tra S. A. e il Ministero dell’Interno, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che il Tribunale di Alessandria, con ordinanza del 28 novembre 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della asserita disparità di trattamento del cittadino italiano rispetto al cittadino di altri Stati membri dell’Unione europea, cui sarebbe applicabile l’art. 3 del d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea – Testo A);

che il giudizio a quo ha ad oggetto l’opposizione al provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, rilasciato ad un cittadino albanese «per motivi di famiglia» dalla competente Autorità amministrativa, in seguito alla rilevata «mancata convivenza con il coniuge di cittadinanza italiana»;

che, ad avviso del giudice rimettente, il contrasto tra la norma contenuta nell’art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 e le norme sulla circolazione e lo stabilimento dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari – emanate in attuazione della normativa comunitaria in materia e contenute nel d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 (Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.), successivamente abrogato e sostituito dal d.P.R. n. 54 del 2002 – risulterebbe dalla constatazione secondo la quale, mentre il diritto di soggiorno sul territorio nazionale, in base alla norma censurata, può essere negato al coniuge extracomunitario di un cittadino italiano ove al matrimonio non sia seguita l’effettiva convivenza, tale requisito non sarebbe invece previsto dalla disciplina sulla libera circolazione dei cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia;

che, in effetti, sempre secondo il rimettente, l’art. 3, punto 3, del d.P.R. n. 54 del 2002, riconoscerebbe «il diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica» ai coniugi − anche extracomunitari − dei cittadini dell’Unione, precisando espressamente «quale che sia la cittadinanza»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la restituzione degli atti al giudice a quo e, in ogni caso, la dichiarazione di infondatezza della questione;

che, sotto il primo profilo, l’Avvocatura rileva il radicale mutamento del quadro normativo intervenuto nelle more del presente giudizio sia per effetto del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), il cui art. 2 ha modificato la disposizione oggetto di censura; sia per effetto del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), che ha ridisciplinato la materia di cui al d.P.R. n. 54 del 2002, disponendone l’abrogazione;

che, sotto il secondo profilo, la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri precisa che la disposizione censurata dovrebbe ritenersi riconducibile alla discrezionalità riservata al legislatore nella regolazione delle condizioni di soggiorno dello straniero, potendo altresì considerarsi pienamente giustificata dal fine di evitare forme illecite di immigrazione quali, in particolare, quella attuata a mezzo di “matrimoni di comodo”, strumentali ad ottenere il permesso di soggiorno;

che, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 19, comma 2, lettera c), e 30, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 attesterebbero che «il matrimonio con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, in tanto conferisce allo straniero il diritto al soggiorno in Italia, sia ai fini del rilascio del relativo permesso che ai fini del decreto di espulsione, in quanto ad esso faccia riscontro l’effettiva convivenza, che il legislatore ha legittimamente eretto a parametro di meritevolezza della tutela accordata»;

che, sempre ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, tale conclusione risulterebbe pienamente conforme a quanto previsto dall’art. 35 della direttiva 2004/38/CE, secondo cui «gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio».

Considerato che il Tribunale di Alessandria ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sotto il profilo della asserita disparità di trattamento del cittadino italiano rispetto al cittadino di altri Stati membri dell’Unione europea, cui sarebbe applicabile l’art. 3 del d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea – Testo A);

che, nonostante il giudice rimettente abbia omesso di indicare la sussistenza, nella fattispecie concreta, dei presupposti di operatività della norma censurata come prescritti dall’art. 30, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, ossia che lo straniero in questione sia «regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno» e che il matrimonio con il cittadino italiano sia stato contratto «nel territorio dello Stato», deve rilevarsi, in via preliminare e in accoglimento dell’eccezione formulata dall’Avvocatura dello Stato, il sopravvenuto mutamento del quadro normativo;

che, infatti, successivamente alla emanazione dell’ordinanza di rimessione, il testo dell’art. 30, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è stato modificato ad opera dell’art. 2 del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare);

che, inoltre, l’art. 3 del d.P.R. n. 54 del 2002 è stato espressamente abrogato dall’art. 25 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), che ha, fra l’altro, ridisciplinato nel suo complesso la materia concernente il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in attuazione della citata direttiva;

che, pertanto, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione sollevata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Alessandria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2008.