Ordinanza n. 100 del 2008

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ORDINANZA N. 100

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Franco               BILE                                        Presidente

-  Giovanni Maria   FLICK                                       Giudice

-  Francesco          AMIRANTE                                    ”

-  Ugo                   DE SIERVO                                    ”

-  Paolo                 MADDALENA                                 ”

-  Alfonso              QUARANTA                                   ”

-  Franco               GALLO                                           ”

-  Luigi                  MAZZELLA                                    ”

-  Gaetano             SILVESTRI                                     ”

-  Sabino               CASSESE                                       ”

-  Maria Rita          SAULLE                                         ”

-  Giuseppe            TESAURO                                       ”

-  Paolo Maria       NAPOLITANO                                ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 17 (Modifica del comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 28 del 6 luglio 1978), promosso con ordinanza del 20 giugno 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sul ricorso proposto dalla società Logistica s.p.a. contro il Comune di Melfi ed altro, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 2006 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visto l’atto di costituzione del Comune di Melfi;

udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

udito l’avvocato Enrico Follieri per il Comune di Melfi.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con ordinanza depositata il 20 giugno 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli), come sostituito dall’art. 1 della successiva legge regionale 13 maggio 2003, n. 17 (Modifica del comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 28 del 6 luglio 1978), in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione;

che la disposizione è oggetto di censura nella parte in cui prevede che «le concessioni edilizie, relative alla realizzazione di una nuova costruzione o impianto, ovvero all’ammodernamento o all’ampliamento di costruzioni o di impianti esistenti destinati ad attività industriali e artigianali ubicate nelle aree di sviluppo industriale, in quelle dei Piani per Insediamenti Produttivi o della Programmazione Negoziata, il cui costo infrastrutturale non sia stato sostenuto in alcun modo dal Comune o dai Comuni in cui l’area ricade, sono rilasciate in esenzione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione»;

che, nel descrivere la vicenda processuale, il TAR premette che la società ricorrente agisce nei confronti del Comune di Melfi, da un lato, per l’accertamento, nei propri confronti, dell’inesistenza dell’obbligo del pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire per la realizzazione di un opificio da destinare alla trasformazione di prodotti anche alimentari (richiesto il 30 luglio 2003 e rilasciato il successivo 24 ottobre); dall’altro, per l’annullamento della relativa ingiunzione di pagamento del 29 gennaio 2004;

che la medesima società ha prodotto in giudizio un attestato del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, in data 17 marzo 2004, nel quale si dà atto che l’urbanizzazione relativa all’area interessata dalla realizzazione dell’opificio é a totale ed esclusivo carico del Consorzio medesimo;

che proprio l’esame della fattispecie, ad avviso del rimettente, pone in evidenza la rilevanza della sollevata questione;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione medesima, il TAR, preliminarmente, esclude – contrariamente alla prospettazione effettuata dalla difesa del Comune nel giudizio a quo – che possa delinearsi un contrasto della disposizione denunciata con l’art. 87 del Trattato CE, nella parte in cui stabilisce che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», in quanto la misura in questione non sarebbe selettiva, non riguardando solo alcune imprese o alcune produzioni;

che la disposizione regionale, invece, ad avviso del rimettente, si palesa viziata per contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione;

che il TAR, a sostegno della dedotta illegittimità costituzionale, ritiene che la norma attenga alla materia «governo del territorio», la quale rientra nell’àmbito della potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni;

che, quindi, il rimettente osserva come la giurisprudenza costituzionale, formatasi anteriormente alla novella del 2001 (sono richiamate le sentenze n. 13 del 1980 e n. 1033 del 1988), abbia affermato, da un lato, che il principio di onerosità della concessione edilizia − previsto dall’art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) il cui contenuto normativo è stato trasfuso nell’art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) − rientra tra le norme fondamentali delle riforme economico-sociali; dall’altro, che le deroghe e le eccezioni a tale principio, proprio perché legate da un rapporto di coessenzialità o di integrazione necessaria, partecipano della stessa natura di riforma economico-sociale;

che da ciò discenderebbe che le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, operando come deroga al principio di onerosità della concessione edilizia, dovrebbero essere stabilite con legge dello Stato, al quale spetta di dettare i princípi fondamentali nella materia «governo del territorio»;

che, secondo il rimettente, la norma regionale censurata non appare giustificata dalla previsione della sua operatività nella sola ipotesi in cui il costo infrastrutturale non sia in alcun modo sostenuto dal Comune o dai Comuni in cui l’area ricade;

che, a tale proposito, il rimettente richiama la giurisprudenza amministrativa (in particolare, Cons. Stato, Sezione V, decisione n. 1072 del 1997) secondo la quale gli oneri di urbanizzazione non costituiscono il corrispettivo per la costruzione dei necessari elementi infrastrutturali, ma sono correlati al maggior carico urbanistico sopportato dall’ente comunale in ragione dell’intervento edilizio;

che, infine, la prevista ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione darebbe luogo ad una lesione dell’autonomia finanziaria dei Comuni in materia di entrata, garantita dall’art. 119 Cost., dal momento che, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, detto contributo è corrisposto al Comune all’atto del rilascio del permesso di costruire;

che, con atto depositato il 15 settembre 2006, si è costituito il Comune di Melfi, parte resistente del giudizio a quo, il quale, aderendo alla prospettazione del giudice rimettente, ha chiesto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della norma regionale denunciata;

che in data 27 febbraio 2008, il Comune di Melfi ha depositato memoria con la quale ha ribadito le difese svolte e ha dedotto, altresì, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato la potestà legislativa in materia di tutela della concorrenza.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata dubita della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli), come sostituito dall’art. 1 della successiva legge regionale 13 maggio 2003, n. 17 (Modifica del comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 28 del 6 luglio 1978), ritenendo che lo stesso leda gli artt. 117 e 119 della Costituzione;

che la suddetta norma, infatti, nel prevedere che «le concessioni edilizie, relative alla realizzazione di una nuova costruzione o impianto, ovvero all’ammodernamento o all’ampliamento di costruzioni o di impianti esistenti destinati ad attività industriali e artigianali ubicate nelle aree di sviluppo industriale, in quelle dei Piani per Insediamenti Produttivi o della Programmazione Negoziata, il cui costo infrastrutturale non sia stato sostenuto in alcun modo dal Comune o dai Comuni in cui l’area ricade, sono rilasciate in esenzione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione», conterrebbe una disciplina in contrasto con i princípi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia «governo del territorio», di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, àmbito al quale deve essere ricondotta la normativa sul permesso di costruire;

che quanto previsto dalla norma denunciata, inoltre, inciderebbe sull’autonomia finanziaria dei Comuni, così ledendo l’art. 119 Cost.;

che la norma censurata collega il previsto esonero dal pagamento del contributo di urbanizzazione alla circostanza che «il costo infrastrutturale» non sia stato sostenuto «in alcun modo» dal Comune o dai Comuni in cui l’area ricade;

che il giudice rimettente non ha chiarito le ragioni che, a suo avviso, rendono applicabile la norma censurata nel giudizio a quo, limitandosi ad affermare che «l’esenzione dal pagamento del contributo (…) andrà riconosciuta o meno a seconda che la norma denunziata non sia o sia dichiarata incostituzionale;

che nell’esposizione del fatto, tuttavia, si dà atto della produzione in giudizio, ad opera della parte ricorrente, a sostegno della propria domanda, di un attestato del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, nel quale si afferma che l’urbanizzazione relativa all’area interessata dalla realizzazione dell’opificio è a totale ed esclusivo carico del Consorzio medesimo;

che di tale Consorzio, in ragione della disciplina dettata dalla legge della Regione Basilicata 3 novembre 1998, n. 41 (Disciplina dei consorzi per lo sviluppo industriale), come modificata dalla successiva legge regionale 11 maggio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 41), fa notoriamente parte, tra gli altri, anche il Comune di Melfi, in qualità di socio;

che la richiamata legge regionale n. 41 del 1998 prevede il pagamento da parte dei soci consortili della quota di partecipazione o della quota di funzionamento;

che, pertanto, il giudice rimettente, ai fini di una compiuta prospettazione argomentativa sulla rilevanza della questione, anche in ragione della produzione documentale della società ricorrente, avrebbe dovuto adeguatamente motivare sulla sussistenza delle condizioni per poter dare applicazione alla norma denunciata, secondo quanto dalla stessa stabilito, ponendosi il problema di stabilire se possa, nella specie, effettivamente sostenersi che il Comune interessato non partecipi «in alcun modo» a sopportare, ancorché in modo indiretto, l’onere derivante dal costo infrastrutturale per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione;

che, invece, il giudice a quo, sotto il profilo dell’applicabilità della norma al caso di specie, si limita ad affermazioni apodittiche;

che, conseguentemente, l’ordinanza di rimessione è priva di specifica motivazione sul punto e non permette a questa Corte l’apprezzamento della rilevanza della questione nel giudizio a quo;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28 (Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli), come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 17 (Modifica del comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 28 del 6 luglio 1978), sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2008.