ORDINANZA N. 88
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni), promosso con ordinanza del 5 aprile 2006 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla Regione Campania ed altro nei confronti di Polito Vincenzo ed altri, iscritta al n. 689 del registro ordinanze del 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2008 il Giudice relatore Sabino Cassese;
udito l’avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.
Ritenuto che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con ordinanza del 5 aprile 2006 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni), in riferimento all’art. 97 della Costituzione;
che la disposizione impugnata stabilisce che il funzionamento dei bacini interregionali dei fiumi Sele, Fortore e Ofanto è regolato dalle intese interregionali di cui al comma 2 dell’articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
che il Collegio rimettente riferisce che dinanzi a esso pendono due giudizi di appello per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, 2 luglio 2004, n. 9871, con la quale è stata annullata la delibera della Giunta regionale della Campania 5 dicembre 2003, n. 3570, recante approvazione dell’avviso pubblico di selezione per soli titoli riservato ai dirigenti in servizio presso la Regione Campania, per la copertura del posto di segretario generale dell’Autorità di Bacino del fiume Sele, nella quale il Tribunale amministrativo regionale ha ravvisato un contrasto con la disciplina normativa primaria e con i principi più volte enunciati da questa Corte in tema di illegittimità di concorsi riservati al solo personale in servizio presso l’ente che bandisce la procedura concorsuale;
che il Collegio osserva che il giudice di primo grado ha ritenuto illegittimo il «bando di concorso», in quanto esso consente la partecipazione ai soli dirigenti della Regione Campania, ma che questa limitazione è prevista dall’intesa interregionale conclusa tra le Regioni Campania e Basilicata e recepita con delibera 2 febbraio 1992, n. 306, della Regione Campania e 30 luglio 1991, n. 307, della Regione Basilicata;
che, secondo il giudice a quo, l’intesa regionale, non impugnata nel giudizio pendente dinanzi a esso, trova ancora applicazione, anche in forza della norma della quale viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e non può essere disapplicata dal giudice amministrativo «in quanto la fonte normativa della norma in esame appare novata dall’intervento del legislatore regionale che, con il citato articolo 13 della legge n. 8 del 1994 […] ha, in effetti, legificato la disciplina in esso contenuta, che non può, pertanto, essere disapplicata. […] E, in particolare, per quanto qui interessa, ha legificato le previsioni normative di cui agli articoli 8 e 12 della predetta convenzione interregionale che riservano il posto di segretario generale dell’Autorità di bacino interregionale del fiume Sele a funzionari dirigenti della Regione Campania»;
che, secondo il Collegio rimettente, la norma censurata, avendo legificato l’art. 8 della convenzione tra le Regioni Campania e Basilicata, laddove è previsto che il responsabile della segreteria tecnico-operativa dell’Autorità di bacino interregionale del fiume Sele venga nominato, dal Comitato istituzionale, tra i dirigenti della Regione Campania, e l’art. 12, comma 2, della convenzione stessa, che ha pure previsto che la figura del segretario generale venga scelta tra i funzionari regionali, appare lesiva dell’articolo 97 della Costituzione;
che, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto nel pubblico concorso la forma generale e ordinaria di reclutamento dei dipendenti pubblici, alla quale può derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici e che può dirsi rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi;
che, per quanto riguarda la rilevanza della questione, il rimettente osserva che la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina in esame porterebbe all’accoglimento dell’originario ricorso, volto all’annullamento dell’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico in questione;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Regione Campania, appellante in uno dei giudizi a quibus, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto sollevata nei confronti di una norma non avente forza di legge, o, comunque, manifestamente infondata, in quanto nel caso in esame non vi è assunzione di personale nella pubblica amministrazione, ma conferimento di un incarico temporaneo per lo svolgimento di funzioni dirigenziali.
Considerato che la questione sollevata attiene a disposizioni contenute in un’intesa interregionale, come tale priva di valore di legge, e alla quale è interamente riconducibile la scelta secondo la quale, da un lato, il responsabile della segreteria tecnico operativa dell’Autorità di bacino viene nominato tra i dirigenti della Regione Campania, e, dall’altro, il segretario generale della stessa Autorità viene scelto tra i funzionari regionali;
che la tesi del rimettente, secondo la quale la relativa previsione dell’intesa è stata «legificata» dalla disposizione impugnata, non è condivisibile, in quanto implicherebbe, da un lato, che ogni difetto dell’intesa si tradurrebbe in un’illegittimità costituzionale della legge e, dall’altro, che, una volta conclusa un’intesa, le Regioni contraenti avrebbero perso il potere di modificarla, perché il loro contenuto sarebbe stato legificato unilateralmente dalla legge emanata da una di esse;
che, del resto, tra la disposizione impugnata e quella dell’intesa interregionale manca il rapporto di integrazione e specificazione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consente l’impugnazione delle disposizioni legislative, come specificate da quelle di rango subordinato (sentenza n. 389 del 2004);
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Campania 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni), sollevata, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2008.