Ordinanza n. 56 del 2008

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ORDINANZA N. 56

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                      BILE                              Presidente

-    Giovanni Maria           FLICK                             Giudice

-    Francesco                  AMIRANTE                          "

-    Ugo                          DE SIERVO                          "

-    Paolo                        MADDALENA                      "

-    Alfio                         FINOCCHIARO                   "

-    Alfonso                     QUARANTA                        "

-    Franco                      GALLO                                "

-    Luigi                         MAZZELLA                          "

-    Gaetano                     SILVESTRI                          "

-    Sabino                       CASSESE                             "

-    Maria Rita                 SAULLE                               "

-    Giuseppe                   TESAURO                            "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 7-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, promossi dal Tribunale di Roma in due procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra l’Azienda Policlinico Umberto I e l’Alse Medica s.r.l., e la stessa Azienda e la Kemihospital s.p.a. ed altri, con ordinanze del 5 maggio e del 3 luglio 2006, iscritte ai nn. 403 e 620 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 36, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visti gli atti di costituzione dell’Azienda Policlinico Umberto I;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi di opposizione all’esecuzione, il Tribunale di Roma, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, 25, 97, 101, 102, 104 e 113, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

che la disposizione censurata appare al remittente in contrasto con i richiamati parametri costituzionali in quanto, stabilendo l’inefficacia, nei confronti dell’Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, di titoli – quali, appunto, i decreti ingiuntivi non opposti – «ormai coperti dal giudicato», violerebbe alcuni «elementari principi di civiltà giuridica», come il principio di ragionevolezza, quello di eguaglianza, il principio di rispetto delle funzioni del potere giudiziario e quello della difesa giurisdizionale dei diritti e degli interessi, sicuramente lesi da una norma in grado di incidere retroattivamente sul giudicato;

che si è costituita, in entrambi i giudizi, l’Azienda Policlinico Umberto I, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e/o non fondata nel merito;

che è anche intervenuto, in tutti e due i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione.

Considerato che il Tribunale di Roma solleva, in entrambi i giudizi, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

che i giudizi, pertanto, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte, con la sentenza n. 364 del 2007, successiva alle ordinanze indicate in epigrafe, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 7-quater attualmente censurato, ravvisandone il contrasto con gli artt. 3, 24, 102 e 113 Cost.;

che, pertanto, alla luce di tale intervento – da ritenere, a tutti gli effetti, come ius superveniens – è necessario disporre la restituzione degli atti al giudice a quo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2008.