ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 4, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), come modificato dall'art. 11 della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, promosso con ordinanza del 19 marzo 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di M.L., iscritta al n. 612 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;
udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 marzo 2007, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 4, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), come modificato dall'art. 11 della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);
che il giudice a quo ritiene la norma impugnata in contrasto con gli evocati parametri costituzionali nella parte in cui prevede che per l'esercizio del prelievo venatorio i richiami vivi «possono essere tenuti privi di anello; per la loro legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e per i richiami di allevamento la documentazione propria del cacciatore»;
che il rimettente, in punto di fatto, rileva di dover giudicare la richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero nei confronti di M.L., imputato del reato di cui agli artt. 5, comma 7, 21, comma 1, lettera p), e 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), di esercizio dell'attività venatoria con richiami vivi sprovvisti dell'anello inamovibile di identificazione;
che il GIP rileva che analoga questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto l'art. 26, comma 5, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sostituito dall'art. 2 della legge della Regione Lombardia del 7 agosto 2002, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26), è stata dichiarata fondata con sentenza n. 441 del 2006;
che, a parere del rimettente, le argomentazioni poste a fondamento della sentenza richiamata valgono anche nel caso di specie, in quanto anche nel presente giudizio la norma regionale censurata si pone in contrasto con l'art 5 della legge n. 157 del 1992, il quale vieta l'esercizio venatorio con uso di richiami vivi privi di anello inamovibile;
che, in punto di rilevanza, il GIP precisa che, «trattandosi di un procedimento nel quale il P.M. ha avanzato richiesta di emissione di decreto penale di condanna», alla suddetta richiesta si potrebbe dare seguito solo in caso di accoglimento della presente questione di legittimità;
che, con atto depositato il 30 agosto 2007, è intervenuta in giudizio la Regione Toscana chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che, in prossimità della camera di consiglio, la Regione Toscana ha depositato una memoria con la quale ha osservato che con legge 4 aprile 2007, n. 19 (Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 − Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), ha provveduto alla modifica della norma impugnata, introducendo il divieto di uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile.
Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze dubita, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 4, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), come modificato dall'art. 11 della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);
che, a parere del rimettente, la disposizione censurata nel consentire, diversamente da quanto previsto dall'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'uso di richiami privi di anello inamovibile per l'esercizio venatorio, violerebbe i cennati parametri costituzionali;
che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è intervenuto l'art. 1 della legge della Regione Toscana 4 aprile 2007, n. 19 (Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 − Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), il quale, modificando la norma impugnata, ha previsto l'apposizione degli anelli inamovibili sui richiami;
che, stante l'innovazione legislativa, va disposta, in via preliminare la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché lo stesso valuti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla base dello ius superveniens.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2008.