ORDINANZA
ANNO 2007
Letta all’udienza del 9 ottobre 2007, allegata all’ordinanza 14 novembre 2007, n. 380
Considerato che nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti, di regola, non
è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il
conflitto o a resistervi;
che i terzi
intervenienti nella specie hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio avverso i medesimi decreti oggetto del presente giudizio;
che, secondo la giurisprudenza
della Corte, non può escludersi la possibilità che l’oggetto del conflitto sia
tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di
terzi, che sarebbero irrimediabilmente pregiudicate da un esito del conflitto e
salvaguardate dall’esito opposto;
che, tuttavia, nella specie la reiezione del ricorso
non comporterebbe automaticamente un pregiudizio immediato e diretto delle
situazioni soggettive degli intervenienti dato che il giudizio costituzionale e
quello amministrativo mantengono la loro autonomia;
che, pertanto, l’esito del conflitto non coinvolge in
modo immediato e diretto le situazioni soggettive dei terzi intervenienti.
per
questi motivi
dichiara inammissibile l’intervento
delle Società Palermo Energia Ambiente, Platani Energia Ambiente e Tifeo Energia Ambiente nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione
Siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
F.to: