ORDINANZA N. 457
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 27 dicembre 2006, depositato in cancelleria il 2 gennaio 2007 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2007.
Visti l’atto di costituzione della Regione Liguria nonché l’atto di intervento dell’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) – ONLUS;
udito nell’udienza pubblica dell’11 dicembre 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
udito l’avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ricorso notificato il 27 dicembre 2006 e depositato il 2 gennaio 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), per contrasto con gli artt. 10, 113 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione;
che l’impugnata legge, composta da un solo articolo, stabilisce, per la stagione venatoria 2006-2007, l’attivazione della deroga contemplata dall’art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici: più precisamente, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, è autorizzato il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno (Sturnus vulgaris), al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole della Regione;
che il ricorrente lamenta la violazione della normativa comunitaria e delle corrispondenti fonti statali di recepimento, in ordine ai presupposti di fatto e di diritto ai quali è soggetta la previsione di forme di prelievo venatorio in deroga;
che, in primo luogo, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE, «sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti», gli Stati membri possono disporre deroghe alle prescrizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, tra l’altro «per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque»;
che, in secondo luogo, l’art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), inserito dall’art. 1, comma 1, della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), attribuisce alle Regioni la disciplina delle deroghe previste dalla summenzionata direttiva comunitaria, sia pure in conformità «alle prescrizioni dell’articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge», precisando che dette deroghe, «in assenza di altre soluzioni soddisfacenti», possono essere disposte solo per le finalità indicate dal citato art. 9 della stessa direttiva «e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa»;
che, secondo il ricorrente, l’impugnata legge regionale «si sovrappone senza ragione alla disciplina nazionale, disponendo direttamente una deroga la cui “conformità a legge” sembra derivare esclusivamente dal fatto che è la stessa legge regionale a disporla»;
che, così statuendo, la legge regionale oggetto di censura, risultando in contrasto con la relativa normativa comunitaria, violerebbe gli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., nonché la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la generica affermazione della necessità di «prevenire gravi danni alle colture olivicole» contraddirebbe l’obbligo, sancito a livello comunitario, di allegare motivi specifici, attraverso «una esauriente descrizione dei rischi ed una spiegazione del nesso causale tra l’esigenza di prevenzione e l’abbattimento di individui di una determinata specie di uccelli»;
che, al contrario, il legislatore regionale avrebbe omesso di prevedere modalità di previa verifica delle previste «altre soluzioni soddisfacenti», come risulta peraltro dal parere contrario espresso proprio dal summenzionato Istituto nazionale;
che, infine, la Regione Liguria non si sarebbe limitata ad attribuire specifiche funzioni ad organi regionali, adottando in realtà – e con una legge – un provvedimento concreto, come tale non suscettibile di «normale sindacato di legittimità», con conseguente violazione dell’art. 113, primo comma, Cost.;
che, con atto depositato il 25 gennaio 2007, si è costituita in giudizio la Regione Liguria, che ha sostenuto la legittimità del censurato regime di deroga sulla base dell’asserita necessità di prevenire gravi danni alle colture olivicole in presenza di esemplari di volatili notoriamente inclini ad alimentarsi attingendo da tali colture;
che – prosegue la difesa regionale – la necessità di preservare l’integrità delle predette colture discende dalla fondamentale importanza che le stesse rivestono nell’ecosistema ligure, anche in relazione all’obiettivo del contenimento degli effetti negativi connessi all’abbandono delle campagne e che, raggiungendo la produzione olivicola il livello massimo proprio nel periodo invernale, al legislatore regionale il prelievo in deroga è apparso un valido ausilio per fronteggiare i paventati danni, anche in considerazione della conclamata inefficacia di meccanismi alternativi meno cruenti adottati in alcune porzioni del territorio ligure;
che, in data 25 gennaio 2007, l’Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) – ONLUS, ha depositato atto di intervento ad adiuvandum, facendo valere «un autonomo diritto soggettivo alla realizzazione dei propri fini istituzionali nei confronti di comportamenti lesivi del patrimonio ambientale e dunque pregiudizievoli anche per i singoli associati» e invocando la declaratoria d’incostituzionalità della censurata legge regionale in quanto carente dei prescritti presupposti di fatto e di diritto.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato la legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), in riferimento agli artt. 10, 113 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione;
che, con ordinanza del 19 dicembre 2006, il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità europee, nel giudizio per inadempimento instaurato su ricorso della Commissione delle Comunità europee (causa C-503/06), ha ingiunto alla Repubblica italiana di sospendere l’applicazione della legge della Regione Liguria n. 36 del 2006;
che, in ottemperanza alla richiamata ordinanza, è stato emanato il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 (Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l’adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all’assistenza a terra negli aeroporti, all’Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 febbraio 2007, n. 15, ha disposto la sospensione dell’applicazione della legge regionale n. 36 del 2006;
che, successivamente, la legge della Regione Liguria 2 febbraio 2007, n. 4 (Abrogazione della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36 – Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), ha abrogato la legge regionale oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale;
che, nella seduta del 30 marzo 2007, il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia all’impugnativa della legge regionale n. 36 del 2006, essendo venute meno le motivazioni del ricorso;
che, con atto depositato il 10 dicembre 2007, la Giunta della Regione Liguria ha deliberato di ratificare l’accettazione della rinuncia come sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale in data 5 dicembre 2007;
che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, produce l’effetto di estinguere il processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2007.