Ordinanza n. 436 del 2007

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ORDINANZA N. 436

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                                       Presidente

- Giovanni Maria         FLICK                                     Giudice

- Francesco                 AMIRANTE                                 "

- Ugo                          DE SIERVO                                 "

- Paolo                        MADDALENA                             "

- Alfio                        FINOCCHIARO                           "

- Alfonso                    QUARANTA                                "

- Franco                      GALLO                                        "

- Luigi                        MAZZELLA                                 "

- Gaetano                    SILVESTRI                                  "

- Sabino                      CASSESE                                     "

- Maria Rita                SAULLE                                      "

- Giuseppe                  TESAURO                                    "

- Paolo Maria              NAPOLITANO                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 1 e 10 della stessa legge, promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 17 marzo e del 5 aprile 2006 dalla Corte d’appello di Roma, del 10 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Trento, del 14 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Milano, del 24 marzo 2006 dalla Corte d’appello di Trento, del 5 aprile 2006 e del 20 marzo 2006 (nn. 3 ordd.) dalla Corte militare d’appello di Verona, del 10 aprile 2006 dalla Corte d’appello di Torino, del 27 marzo 2006 dalla Corte militare d’appello di Verona, del 29 marzo 2006 (nn. 3 ordd.) dalla Corte d’appello di Roma, del 5 aprile e del 26 maggio 2006 dalla Corte d’appello di Brescia, del 10 maggio 2006 dalla Corte d’appello di Milano, del 20 e del 26 settembre 2006 dalla Corte d’appello di Torino, del 10 novembre e del 29 dicembre 2006 dalla Corte d’appello di Palermo, rispettivamente iscritte ai numeri 263, 264, 267, 269, 271, 274, da 339 a 341, 588, 592, da 606 a 608 del registro ordinanze 2006 e ai numeri 13, 14, 34, 179, 199, 395 e 574 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri, 35, 36 e 39, prima serie speciale, dell’anno 2006 e numeri 1, 2, 7, 8, 14, 15, 22 e 34, prima serie speciale, dell’anno 2007.

         Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

         Ritenuto che, con numerose ordinanze, le Corti d’appello di Torino (r.o. n. 588 del 2006 e nn. 179 e 199 del 2007), di Trento (r.o. n. 271 del 2006), di Milano (r.o. n. 34 del 2007), di Brescia (r.o. n. 13 e 14 del 2007), di Palermo (r.o. nn. 395 e 574 del 2007) e la Corte militare d’appello di Verona (r.o. nn. 274, 339, 340, 341 e 592 del 2006) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111, secondo, sesto e settimo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.: quando cioè sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado, e sempre che tali prove risultino decisive;

che le Corti d’appello di Roma (r.o. nn. 263, 264, 606, 607 e 608 del 2006), di Trento (r.o. n. 267 del 2006) e di Milano (r.o. n. 269 del 2006) hanno sollevato identica questione di costituzionalità, sebbene proposta in riferimento soltanto agli artt. 3 e 111 Cost. e in relazione all’art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, sostitutivo dell’art. 593 cod. proc. pen.;

che i rimettenti (con la sola eccezione della Corte d’appello di Brescia, r.o. n. 14 del 2007) censurano anche l’art. 10 della medesima legge, recante la relativa disciplina transitoria;

che, sotto il profilo della rilevanza, i rimettenti premettono che in forza dell’art. 10 della legge n. 46 del 2006 – il cui art. 1, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento – i giudizi dovrebbero essere definiti con ordinanze non impugnabili di inammissibilità;

che tutti i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della disciplina censurata in riferimento al precetto dell’art. 111, secondo comma, Cost., in forza del quale ogni processo deve svolgersi «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale»: e ciò in quanto l’art. 593 cod. proc. pen. nella sua nuova formulazione − privando il pubblico ministero del potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento − riserverebbe all’organo della pubblica accusa un trattamento palesemente deteriore rispetto all’imputato, ammesso a proporre appello avverso le sentenze di condanna; trattamento che non trova una ragionevole giustificazione nell’esigenza di tutelare altri principi costituzionali;

che, inoltre, tutti i rimettenti, ad eccezione della Corte d’appello di Trento (r.o. nn. 267 e 271 del 2006), ritengono violato l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la scelta legislativa di sopprimere il potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento si paleserebbe intrinsecamente contraddittoria rispetto al mantenimento del suo potere di appello contro le sentenze di condanna;

che la Corte d’appello di Roma (r.o. nn. 263, 264, 606, 607 e 608 del 2006) denuncia altresì l’irragionevolezza della disciplina in relazione al potere, che sarebbe stato conservato alla parte civile, di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento; con conseguente inammissibile subordinazione della possibilità per il pubblico ministero di «ottenere un nuovo giudizio in fatto» alla iniziativa della parte privata;

che anche la Corte d’appello di Milano (r.o. n. 34 del 2007) – nell’aderire all’indirizzo interpretativo che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006 all’art. 576 cod. proc. pen., riconosce alla parte civile il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento – prospetta la violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento nei confronti del pubblico ministero;

che le Corti d’appello di Brescia (r.o. nn. 13 e 14 del 2007), di Palermo (r.o. n. 395 del 2007), di Torino (r.o. n. 588 del 2006 e n. 179 del 2007) e la Corte militare d’appello di Verona (r.o. nn. 274, 339, 340, 341 e 592 del 2006) ritengono inoltre violato il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, poiché la mancata previsione dell’appello avverso le sentenze di proscioglimento inciderebbe sui poteri della pubblica accusa, rendendoli inidonei all’assolvimento dei compiti previsti dall’art. 112 Cost.;

che la Corte d’appello di Roma (r.o. 263, 264, 606, 607 e 608 del 2006) e la Corte militare d’appello di Verona denunciano (r.o. nn. 274, 339, 340, 341 e 592 del 2006) altresì il contrasto della disciplina censurata con l’art. 111, secondo comma, ultima parte, Cost. sotto il profilo della ragionevole durata del processo;

che solo la Corte d’appello di Brescia (r.o. n. 13 e n. 14 del 2007) evoca a parametro l’art. 24 Cost., per la lesione del diritto di difesa garantito da tale norma costituzionale anche alle persone offese;

che la Corte d’appello di Palermo (r.o. n. 395 del 2007) e la Corte militare d’appello di Verona (r.o. nn. 274, 339, 340, 341 e 592 del 2006) sollevano questione di legittimità costituzionale anche per violazione dei commi secondo, sesto e settimo dell’art. 111 Cost., rilevando in sostanza come la novella del 2006 abbia modificato profondamente la natura del ricorso per cassazione e alterato la fisionomia della Corte di cassazione come giudice di sola legittimità;

che, infine, la Corte d’appello di Palermo (r.o. n. 395 del 2007) censura anche la disciplina transitoria contenuta nell’art. 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui stabilisce l’immediata applicabilità del nuovo regime ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, prevedendo, in particolare, al comma 2, che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento prima della data di entrata in vigore della legge sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile;

che − ad avviso della predetta Corte d’appello − sarebbero violati l’art. 3 Cost., per l’«effetto retroattivo» che la disciplina censurata determina sui processi in corso, derogando senza alcuna plausibile giustificazione alla «regola della tutela dell’affidamento»; l’art. 97 Cost., con riferimento al «principio di buon andamento dell’attività giudiziaria»; l’art. 111, settimo comma, Cost., secondo cui contro le  sentenze è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge (tale dovendosi ritenere, per il «suo contenuto definitorio», l’ordinanza con cui è dichiarato inammissibile l’appello); l’art. 3 Cost. altresì sotto il profilo della ragionevolezza, atteso che la norma censurata «sconvolgerebbe l’intero sistema delle impugnazioni».

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione – conseguente alla modifica dell’art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) – dell’appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero; nonché l’immediata applicabilità di tale regime, in forza dell’art. 10 della legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;

che, stante l’identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 1 della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva»; sia dell’art. 10, comma 2, della stessa legge, «nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alle Corti d’appello di Torino, di Trento, di Milano, di Brescia, di Palermo, di Roma e alla Corte militare d’appello di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2007.