ORDINANZA N. 433
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell’art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promosso con ordinanza del 10 luglio 2006 dal Giudice di pace di Pisa nel procedimento civile vertente tra Edizioni E.T.S. s.r.l. e il Comune di San Giuliano Terme iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Giudice di pace di Pisa, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;
che il rimettente deduce, in via preliminare, di dovere giudicare del ricorso presentato dalla società “Edizioni E.T.S.” s.r.l. avverso il verbale di violazione amministrativa redatto dalla polizia municipale del Comune di San Giuliano Terme, con il quale risulta contestata alla predetta società la violazione dell’art. 180, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, giacché il suo legale rappresentante «ometteva di fornire i dati personali della patente di guida del conducente», come invece prescritto dall’art. 126-bis, comma 2, del medesimo codice della strada, essendo stata in precedenza riscontrata, a carico di vettura aziendale, l’infrazione stradale consistente nella violazione del limite di velocità;
che, secondo il Giudice a quo, il comma 2 del predetto art. 126-bis pone in capo al proprietario del veicolo – «anche e soprattutto» nel caso «del mancato intervento degli agenti accertatori contestualmente alla commissione dell’infrazione» – un obbligo di comunicazione che tale soggetto non può adempiere allorché «il fatto non si è svolto in sua presenza»;
che, difatti, ricorrendo l’evenienza da ultimo indicata, il proprietario del veicolo sarebbe ex lege «messo nella concreta condizione di violare l’art. 483 del vigente codice penale che prevede come reato le false attestazioni rese al pubblico ufficiale in atto pubblico, quale è il verbale di accertamento e/o quello di assunzione delle informazioni», ovvero, nell’ipotesi in cui proprio egli fosse stato alla guida del veicolo in occasione dell’accertata infrazione, di «rendere dichiarazioni contro sé»;
che ricorrerebbe, per tale motivo, «un palese ed evidente contrasto» con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché in forza del combinato disposto degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del codice della strada, «vengono stravolti i principi di ragionevolezza e di eguaglianza»;
che è intervenuto, nel giudizio originato da tale ordinanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile prima che infondata;
che la stessa, difatti, sarebbe «totalmente priva di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza», specie quanto al «riferimento all’art. 3 della Costituzione»;
che quanto, invece, alla dedotta violazione dell’art. 24 Cost., il riferimento all’art. 483 del codice penale, secondo la difesa erariale, sarebbe del tutto inconferente, atteso che l’applicazione di tale norma incriminatrice, che punisce colui che attesti falsamente al pubblico ufficiale in atto pubblico fatti dei quali questo è destinato a provare la verità, «presuppone che il privato abbia il dovere giuridico, stabilito in modo indiscutibile dalla legge, di attestazione veridica dei fatti stessi»;
che, inoltre, la questione sarebbe inammissibile anche sotto un duplice ulteriore profilo;
che, difatti, l’ordinanza di rimessione – secondo la difesa erariale – «non contiene una precisa ricostruzione del fatto», non essendo stato indicato, in particolare, «se la società ricorrente abbia ignorato del tutto l’invito a fornire i dati del conducente dell’autoveicolo, ovvero abbia addotto l’esistenza di motivi idonei a giustificare l’omessa trasmissione dei dati»;
che il giudice a quo, infine, avrebbe omesso di considerare «la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme alla Costituzione» (la difesa erariale cita, a riguardo, l’ordinanza della Corte costituzionale n. 244 del 2006).
Considerato che il Giudice di pace di Pisa ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell’art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;
che, in forza di tale ius superveniens, le conseguenze della mancata comunicazione «dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione» risultano oggetto di una nuova disciplina, atteso che in base al novellato testo dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada il «proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000»;
che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza normativa si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione dallo stesso sollevata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Pisa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2007.