ORDINANZA N. 427
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 15 e 16 e dei collegati commi da 17 a 20 dello stesso articolo 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), promosso, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 21 settembre 2006, depositato in cancelleria il 29 settembre 2006 ed iscritto al n. 102 del registro ricorsi 2006.
Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese;
uditi l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso (r. ric. n. 102 del 2006) questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 15 e 16, e dei collegati commi da 17 a 20 dello stesso articolo 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 luglio 2006, n.12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriannuale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), in riferimento agli artt. 3, 97 e 51 della Costituzione;
che il comma 15 della norma impugnata prevede che il personale assunto ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), nonché il personale assunto ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n 17 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), con contratto di lavoro a tempo determinato, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria e posizione economica di appartenenza, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 12 del 2006 e alla data di inquadramento;
che il comma 16 dell’art. 7 della legge regionale censurata prevede, inoltre, che «L’inquadramento del personale di cui al comma 15 si consegue previo superamento di una prova selettiva articolata in una prova scritta e una prova orale, su materie attinenti lo specifico ambito di attività lavorativa»; il comma 17 detta i termini per la presentazione della domanda di inquadramento; il comma 18 proroga la scadenza dei contratti del personale che abbia presentato domanda; il comma 19 determina i criteri di attribuzione del trattamento economico e il comma 20 fissa gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della norma;
che, secondo la difesa erariale, i commi 15 e 16 dell’art. 7 della legge regionale denunciata, senza prevedere alcuna forma di concorso pubblico e destinando la totalità dei posti a tale personale, determinerebbero «una grave lesione ai principi costituzionali di parità dei cittadini (art. 3), di uguaglianza nell’accesso ai pubblici uffici (art. 51) e di accesso mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97)»;
che nel giudizio si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato;
che, in prossimità della data fissata per l’udienza pubblica, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria illustrativa con cui ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere atteso che le norme denunciate sono state abrogate dall’art. 38, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale) e non hanno ricevuto applicazione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
che a tale rinuncia ha fatto seguito l’accettazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, manifestata all’udienza pubblica del 20 novembre 2007.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo (tra le tante e da ultimo, ordinanza n. 346 del 2007
).Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere