ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del titolo II, capi da VI a XI, del titolo III e degli articoli 7 e 31, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 18 settembre 2006, depositato in cancelleria il 26 settembre 2006 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2006.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nella camera di consiglio del 24 ottobre il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 18 settembre 2006 e depositato il 26 settembre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale: a) del titolo II, capi da VI a XI, e del titolo III, della legge della Regione Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), in riferimento agli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 15 e 16 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208); b) dell’art. 7 della stessa legge della Regione Puglia, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., all’art. 17 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); c) dell’art. 31, comma 1, lettera c), della stessa legge della Regione Puglia, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., all’art. 4, comma 1, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi magnetici ed elettromagnetici), e al d.P.C.m. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);che, in particolare, quanto ai censurati titoli II, capi da VI a XI, e III della legge regionale n. 22 del 2006, il ricorrente lamenta che essi, pur essendo contenuti in una legge di bilancio, contengono disposizioni di carattere settoriale «in materia di beni culturali, in materia sanitaria, in materia di trasporti, in materia di ecologia, in materia urbanistica, in materia di personale, nonché altre disposizioni di integrazione e modifica a precedenti leggi regionali»;che tali norme eccederebbero, quindi, i limiti contenutistici di una legge di bilancio, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della materia contenuti nel d.lgs. n. 76 del 2000 e, in particolare, con gli artt. 15 e 16 dello stesso, a norma dei quali la legge di approvazione del bilancio regionale o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione potrebbero autorizzare esclusivamente variazioni al bilancio medesimo e non potrebbero contenere disposizioni di altro tipo;che quanto, poi, al censurato art. 7 della legge regionale n. 22 del 2006, il ricorrente afferma che esso sopprime l’inciso «la cui destinazione, l’uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione» dai commi 1-bis e 1-quater dell’art. 4 della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2001, n. 3 (Disposizioni di carattere finanziario), i quali disciplinano l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale;che, così facendo, la norma denunciata determinerebbe, in contrasto con la legge statale, l’estensione dell’esenzione tributaria a tutti gli automezzi che «di fatto» vengono destinati alle attività di soccorso e di protezione civile nella Regione Puglia, senza che tale destinazione debba necessariamente risultare dalla carta di circolazione;che, a detta dello stesso ricorrente, l’eliminazione del suddetto inciso eccede la competenza legislativa regionale – limitata alla variazione delle aliquote fra un massimo e un minimo fissati dalla legislazione statale – e si pone in contrasto con l’articolo 17 del d.P.R. n. 39 del 1953, conseguentemente violando l’articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello Stato;che infine, quanto al censurato art. 31, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 22 del 2006, il ricorrente rileva che esso modifica l’articolo 9 della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra Ohz e 300 GHz), prevedendo come obiettivo di qualità un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m, e ciò in violazione di quanto previsto dalla legislazione statale e, in particolare, dal d.P.C.m. 8 luglio 2003, attuativo della legge n. 36 del 2001 in tema di inquinamento elettromagnetico, il quale fissa invece, come obiettivo di qualità, un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 6 V/m;che si è costituita la Regione Puglia chiedendo il rigetto del ricorso;che, in riferimento alla questione relativa ai titoli II, capi da VI a XI, e III della legge regionale n. 22 del 2006, la resistente contesta quanto sostenuto dalla difesa erariale, affermando che «nulla vieta […] che in un unico “documento legislativo” siano contenute disposizioni normative che, in sé aventi distinta natura, risultano, per lodevoli finalità di chiarezza nei confronti dei destinatari dei precetti normativi ed altresì come prova di unità di indirizzo politico-amministrativo, riunite in un unico documento»;che, in riferimento alla questione relativa all’art. 7 della legge regionale n. 22 del 2006, la resistente rileva che: a) il comma 1-bis dell’articolo 4 della legge regionale n. 31 del 2001 non è stato modificato dalla norma censurata, come affermato dalla controparte; b) l’esclusione «del riferimento certificativo necessario alla “carta di circolazione” dell’autoveicolo» non estende automaticamente l’esenzione a tutti gli automezzi che di fatto vengano destinati alla protezione civile, in quanto l’ordinamento regionale prevede per questi altre modalità certificative; c) l’esenzione su cui è intervenuta la norma censurata non si differenzia sostanzialmente dall’esenzione già prevista dalle norme regionali previgenti, che non sono state oggetto di censura da parte dello Stato;che, in riferimento alla questione relativa all’art. 31, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 22 del 2006, la resistente sostiene che la localizzazione degli impianti e delle reti che producono inquinamento elettromagnetico è di competenza del legislatore regionale, il quale nel caso di specie è intervenuto per dare applicazione, in un settore circoscritto, al principio di precauzione;che il 5 aprile 2007, l’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in quanto le disposizioni censurate sono state abrogate dalla legge della Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007);che la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale del 21 maggio 2007, depositata il 27 luglio successivo, ha accettato tale rinuncia.Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2007.