ORDINANZA N. 386
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 3 luglio 2003 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Tribunale di Roma in composizione monocratica, con ordinanza del 3 luglio 2003, pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998;
che la questione è stata sollevata nell’ambito del procedimento per la convalida dell’arresto di un cittadino extracomunitario, in epoca nella quale il reato di indebito trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato era punito con la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno, e per esso era prescritto obbligatoriamente l’arresto;
che il giudice a quo ravvisa il contrasto della disciplina appena evocata con l’art. 13 Cost., anzitutto, in ragione dell’automatismo istituito per il provvedimento restrittivo, da adottare obbligatoriamente (e dunque da convalidare) a prescindere dalla gravità del fatto e dalla personalità dell’autore;
che d’altra parte, secondo il rimettente, l’applicazione di una misura precautelare senza che possa di seguito essere adottata, a norma dell’art. 280 del codice di procedura penale, una misura coercitiva della libertà personale, sovverte la logica sottesa alla previsione costituzionale, la quale consente provvedimenti provvisori ed anticipatori dell’autorità di polizia, ma non il conferimento a quest’ultima di poteri coercitivi negati, invece, all’autorità giudiziaria;
che la norma censurata contrasterebbe, sempre secondo il Tribunale, anche con il principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 Cost., per la ritenuta incongruenza del severo trattamento precautelare, incentrato sull’arresto obbligatorio, rispetto alla valutazione di contenuta gravità del fatto espressa, dallo stesso legislatore, attraverso la previsione di una fattispecie solo contravvenzionale e di sanzioni relativamente moderate.
Considerato che, con sentenza di questa Corte n. 223 del 2004, successiva all’ordinanza di rimessione, è già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui stabiliva che, per il reato di cui al precedente comma 5-ter, fosse obbligatorio l’arresto dell’autore;
che, successivamente alla sentenza indicata, lo stesso comma 5-quinquies dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 è stato modificato, in particolare mediante l’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione);
che, per effetto dell’intervento di riforma, il citato comma 5-quinquies nuovamente prescrive l’arresto obbligatorio per lo straniero il quale si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis, così commettendo il reato previsto dal comma 5-ter dello stesso art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998;
che, per altro, tale reato, in ragione delle ulteriori modifiche introdotte con l’art. 1 della legge n. 271 del 2004, è attualmente configurato quale delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni;
che il rimettente è dunque chiamato ad una nuova valutazione di rilevanza della questione sollevata, posto che la norma da lui censurata, applicabile nel procedimento a quo, è stata già espunta dall’ordinamento, ed è stata sostituita da altra solo nominalmente corrispondente.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2007.