Ordinanza n. 369 del 2007

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ORDINANZA N. 369

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                    BILE                          Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                         Giudice

- Francesco               AMIRANTE                   "

- Ugo                        DE SIERVO                   "

- Paolo                      MADDALENA               "

- Alfio                      FINOCCHIARO             "

- Alfonso                  QUARANTA                  "

- Luigi                      MAZZELLA                   "

- Gaetano                  SILVESTRI                    "

- Maria Rita               SAULLE                        "

- Giuseppe                 TESAURO                     "

- Paolo Maria            NAPOLITANO              

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 112 del d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza del 15 maggio 2006 dal Tribunale di Chiavari sul ricorso proposto da T.M., iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2007.

               Visto l’atto di costituzione di T.M. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

               udito nell’udienza pubblica del 25 settembre 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

               udito l’avvocato Roberto Colagrande per T.M.

               Ritenuto che il Tribunale di Chiavari, nel corso di un giudizio di opposizione avverso il provvedimento di revoca di un decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con ordinanza del 15 maggio 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 28 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non consente, al giudice competente per la liquidazione, la revoca del cennato decreto in presenza di una causa di inammissibilità della domanda;

               che il rimettente, in punto di fatto, osserva che il provvedimento opposto era stato emesso dal Tribunale di Chiavari, investito della domanda di liquidazione dei compensi maturati all’esito della celebrazione del processo, poiché l’interessato, cittadino extra comunitario, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, in assenza della certificazione dell’autorità consolare prevista dall’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002;

               che, secondo il giudice a quo, la mancata presentazione, da parte del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, della certificazione sopra indicata è causa di inammissibilità della domanda, evincendosi ciò sia dall’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, che indica tale documento tra quelli che devono corredare l’istanza, sia dal successivo art. 94, comma 2, che, nel caso di impossibilità a depositare la certificazione consolare, prevede la facoltà di produrre, pena l’inammissibilità della domanda, una dichiarazione sostitutiva;

               che il rimettente osserva che, nel caso di specie, la certificazione in questione non è stata prodotta né unitamente all’istanza, ai sensi dell’art. 79, comma 2, né entro il successivo termine indicato dall’art. 94, comma 3, non avendo, peraltro, il richiedente provato l’impossibilità prevista dall’art. 94, comma 2;

               che, pertanto, secondo il Tribunale di Chiavari se, da un lato, la domanda proposta dal ricorrente è affetta da un vizio di inammissibilità, dall’altro, la norma censurata impedisce la conferma del provvedimento di revoca impugnato, in quanto adottato al di fuori dei casi previsti dalla norma stessa;

               che il giudice a quo ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto con il principio di eguaglianza, consentendo la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui non venga prodotta la certificazione dell’autorità consolare nel termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda, previsto dall’art. 94, comma 2, ma negandola nel caso in cui tale certificazione non venga presentata affatto;

               che, sempre a parere del rimettente, la norma censurata sarebbe irragionevole in quanto, nell’attribuire il potere di revoca esclusivamente al giudice che procede al momento della scadenza dei termini in essa indicati e non anche a quello competente alla liquidazione, impone a questo ultimo, nel caso in cui non coincida con il primo, di liquidare le somme richieste anche in presenza di una domanda inammissibile, non trovando ciò giustificazione nell’esigenza di salvaguardia del principio dell’economia processuale;

               che, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 28 della Costituzione, il Tribunale di Chiavari rileva che l’art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, nell’impedire al giudice della liquidazione di revocare il decreto di ammissione al gratuito patrocinio, impone ad esso un comportamento «gravemente colposo» in quanto idoneo a cagionare un danno per la pubblica amministrazione, la quale si dovrebbe accollare oneri patrimoniali non dovuti, con conseguente violazione dell’art. 97 della Costituzione;

               che si è costituito il ricorrente nel giudizio principale chiedendo che la Corte dichiari inammissibile o infondata la questione sollevata dal Tribunale di Chiavari;

               che, in via preliminare, la parte privata osserva che la questione difetterebbe del requisito della rilevanza, in quanto il rimettente non deve fare applicazione della norma censurata, non attribuendogli essa il potere di revoca e che, comunque, il giudice ha erroneamente ritenuto che il ricorrente non si trovava nelle condizioni per accedere al beneficio richiesto, risultando in atti il deposito della certificazione consolare richiesta;

               che il d.P.R. n. 115 del 2002, nel garantire ai non abbienti la possibilità di poter agire e di potersi difendere in giudizio, è conforme ai principi costituzionali fissati dagli artt. 3 e 24 della Costituzione; di talché una eventuale pronuncia di accoglimento della Corte si porrebbe in contrasto con i suddetti principi, nonché con le norme di diritto internazionale che assicurano l’assistenza gratuita in giudizio per tali persone;

               che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente infondata;

               che la difesa erariale osserva che è possibile interpretare la norma censurata in senso conforme a Costituzione e, quindi, ritenere che la mancata presentazione della dichiarazione consolare è assimilabile alla situazione di chi non produce tale documento entro i termini di cui all’art. 94, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002, ipotesi quest’ultima per la quale l’art. 112, lettera c), prevede espressamente la possibilità di revoca;

               che, comunque, a parere dell’Avvocatura, l’attribuzione del potere di revoca al giudice procedente risulta conforme ai principi di ragionevolezza e speditezza del procedimento penale, del quale quello afferente al patrocinio a spese dello Stato costituisce un sub-procedimento.

               Considerato che il Tribunale di Chiavari dubita, in riferimento agli artt. 3, 28 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non consente al giudice della liquidazione la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza di una causa di inammissibilità della domanda;

che l’art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, nell’indicare il contenuto dell’istanza e i documenti che devono essere ad essa allegati, al comma 2 prevede che «Per i redditi prodotti all’estero, il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea correda l’istanza con una certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato»;

      che la mancata produzione della certificazione consolare, in difetto di dichiarazione sostitutiva (art. 94, comma 2),  comporta l’inammissibilità della domanda, trattandosi di documentazione necessaria al fine di consentire al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento richiesto;

che, nel sollevare il presente incidente di costituzionalità, il rimettente non tiene in alcuna considerazione il disposto del comma 1, lettera d), del censurato art. 112 (come sostituito dall’art. 9-bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), secondo il quale il magistrato revoca anche d’ufficio, con decreto motivato, l’ammissione al gratuito patrocinio, «se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92», del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002;

che, nel motivare in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente – alla luce dell’attuale contesto normativo in cui si inserisce la norma impugnata – ha omesso di esplorare la possibilità di praticare una lettura alternativa della norma stessa, eventualmente idonea a dirimere il dubbio di legittimità costituzionale prospettato;

che tale carente verifica integra, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, una omissione tale da determinare la manifesta inammissibilità della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata dal Tribunale di Chiavari, in riferimento agli articoli 3, 28 e 97 della Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2007.