ORDINANZA N. 336
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza del 4 agosto 2006 dal Giudice di pace di Novara sul ricorso proposto da S.S.V. contro la Prefettura di Novara, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dellanno 2007.
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che, con ordinanza del 4 agosto 2006, il Giudice di pace di Novara ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellart. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui «non estende il divieto di espulsione, previsto dalla norma stessa, allo straniero clandestino che sia altresì convivente di una donna in stato di gravidanza, nonché padre del nascituro»;
che il giudizio a quo ha ad oggetto limpugnazione del decreto prefettizio di espulsione emesso in data 26 giugno 2006 nei confronti di S.S.V., cittadino rumeno, in applicazione del disposto di cui allart. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998;
che, secondo quanto riferito dal rimettente, il ricorrente risulterebbe aver avuto una convivenza stabile con una sua connazionale «in stato di gravidanza (al terzo mese) al momento della presentazione del ricorso» e che costui avrebbe chiarito in giudizio di essere il padre del nascituro, «deducendo mezzi di prova a sostegno di tale tesi»;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che uneventuale espulsione dello straniero in questione determinerebbe una «lesione del diritto del nascituro ad una piena tutela sociale», con conseguente «disparità di trattamento tra il figlio minore di genitori clandestini sposati e quello di genitori clandestini semplicemente conviventi»;
che, in particolare, detta espulsione determinerebbe la lesione di diritti fondamentali della persona, dovendosi ricomprendere in tale categoria quelli alla paternità e allunità della famiglia, nonché quello del nascituro «ad avere accanto a sé entrambi i genitori, quanto meno nel corso dei primi mesi/anni di vita»;
che, sotto altro profilo, sempre a giudizio del rimettente, risulterebbe altresì violato il diritto/dovere del genitore al mantenimento del proprio figlio, soprattutto con riguardo alla «primissima fase della vita del minore», sancito dallart. 30 della Costituzione.
Considerato che il Giudice di pace di Novara dubita della legittimità costituzionale dellart. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui «non estende il divieto di espulsione, previsto dalla norma stessa, allo straniero clandestino che sia altresì convivente di una donna in stato di gravidanza, nonché padre del nascituro»;
che, successivamente allordinanza di rimessione, e segnatamente in data 1° gennaio 2007, è entrato in vigore il Trattato di adesione della Repubblica di Romania allUnione europea, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 16 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allUnione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005);
che, pertanto, a partire da tale data la Romania è entrata a far parte dellUnione europea;
che, tenuto conto che il ricorrente nel giudizio a quo è di nazionalità rumena, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti la perdurante rilevanza della questione sollevata alla luce dello ius superveniens sopra richiamato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Novara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2007.