ORDINANZA N. 334
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 147, 415, 447 (recte, 447-bis) e 641 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 25 novembre 2005 dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, nel procedimento civile vertente tra Senatore Pasquale e Palumbo Anna, iscritta al n. 604 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale ordinario di Salerno – sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con ordinanza del 25 novembre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 147, 415, 447 (recte, 447-bis) e 641 del codice di procedura civile;
che il giudice rimettente riferisce che il decreto ingiuntivo, da cui è scaturito il giudizio, è stato notificato il 19 giugno 2002 e che l'opposizione, dopo essere stata notificata i1 26 luglio 2002, è stata iscritta a ruolo il 1° agosto 2002, sicché l'opposto, costituitosi in giudizio, ha eccepito la tardività dell'opposizione medesima, e, quindi, la sua inammissibilità, per essere stata depositata in cancelleria, con l'iscrizione a ruolo, quarantatre giorni dopo la notifica del provvedimento monitorio;
che, in punto di diritto, il giudice rimettente osserva che, a norma dell'art. 147 cod. proc. civ., l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere notificata fino alle ore 18 del quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto, ma che a quell'ora la cancelleria è chiusa e l'atto, quindi, non può essere depositato fino all'ultimo minuto dello stesso giorno;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, egli osserva che, se l'opponente deve depositare l'atto di opposizione in cancelleria entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo e non può, quindi, notificare la stessa opposizione all'ultimo minuto del quarantesimo giorno, risulterebbe leso il suo diritto di difesa, garantito dell'art. 24 Cost., nonché il principio di uguaglianza, poiché si avrebbe disparità di trattamento tra chi propone un'opposizione soggetta al rito ordinario e chi propone un'opposizione soggetta al rito del lavoro;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la manifesta inammissibilità della questione, in quanto, da un lato, la pronuncia chiesta alla Corte dovrebbe avere un contenuto additivo, quale, ad esempio, un diverso termine per la proposizione dell'opposizione, che implicherebbe una scelta tra più soluzioni rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore e, pertanto, preclusa in questa sede, e, dall'altro lato, l'ordinanza di rimessione è carente di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza;
che, inoltre, essendo pacifico che il procedimento a quo si svolge secondo il rito del lavoro, risulta dalla stessa esposizione del fatto, contenuta nell'ordinanza, che tra la notificazione del decreto ingiuntivo e la notificazione dell'opposizione sono intercorsi trentasette giorni, sicché, nella specie, non si è verificata l'ipotesi di una notificazione eseguita nell'ultimo giorno utile fuori dell'orario di apertura della cancelleria, con la conseguente asserita impossibilità di provvedere nel giorno stesso all'immediato deposito dell'atto di opposizione notificato;
che la questione è infondata in quanto è ius receptum che, quando si verta in materia da trattarsi secondo il rito del lavoro, l'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta con ricorso, che deve essere depositato in cancelleria entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione della ingiunzione, ma non deve anche essere notificato nello stesso termine, e solo se l'opposizione è invece proposta con citazione è richiesto che essa sia stata depositata in cancelleria nel termine perentorio predetto, la cui inosservanza determina l'inammissibilità dell'opposizione;
che, nel giudizio a quo, la decadenza in cui l'opponente è incorso non dipende dalle norme censurate, in quanto comportanti una compressione del diritto di difesa o una violazione del principio di uguaglianza, bensì unicamente dal mancato rispetto degli incombenti processuali previsti dalla legge, dal momento che l'opponente ben avrebbe potuto procedere al deposito del ricorso, anziché alla notificazione della citazione, così evitando la decadenza.
Considerato che il Tribunale ordinario di Salerno – sezione distaccata di Cava de' Tirreni, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 147, 415, 447-bis e 641 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedrebbero che, nel rito del lavoro, l'opposizione al decreto ingiuntivo debba essere depositata in cancelleria nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, e, quindi, anteriormente alla scadenza del termine entro il quale sarebbe possibile procedere alla notificazione dell’atto al creditore opposto, così impedendo all’opponente di usufruire per intero dell'ultimo giorno utile;
che la questione è manifestamente inammissibile, in quanto il giudice rimettente omette di considerare che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti al rito del lavoro, l'opponente è tenuto esclusivamente a depositare il ricorso in opposizione entro il termine di decadenza di quaranta giorni decorrente dalla notificazione dell’atto opposto, e non anche a provvedere entro il medesimo termine alla notificazione dell’opposizione;
che, pertanto, la denunciata illegittimità costituzionale è frutto esclusivamente della erronea ricostruzione normativa operata dal rimettente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, 415, 447-bis e 641 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Salerno – sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA