Ordinanza n. 293 del 2007

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ORDINANZA N. 293

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                    BILE                          Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                         Giudice

- Francesco               AMIRANTE                   "

- Ugo                        DE SIERVO                   "

- Paolo                      MADDALENA               "

- Alfio                      FINOCCHIARO             "

- Alfonso                  QUARANTA                  "

- Franco                    GALLO                          "

- Luigi                      MAZZELLA                   "

- Gaetano                  SILVESTRI                   "

- Sabino                    CASSESE                      "

- Maria Rita              SAULLE                        "

- Giuseppe                TESAURO                      "

- Paolo Maria            NAPOLITANO               "             

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze del 30 luglio 2004 dal Tribunale di Milano (due ordinanze) e del 9 marzo 2005 dal Giudice di pace di Salerno, rispettivamente iscritte ai nn. 297, 503 e 512 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 41 e 42, prima serie speciale, dell’anno 2005.

        Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

        udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 297 e 503 del 2005), depositate il 30 luglio 2004, il Tribunale di Milano, nel corso di diversi giudizi di opposizione avverso i decreti prefettizi di espulsione emessi nei confronti di cittadini extracomunitari, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato, «anziché disporre che esso sia esecutivo una volta decorso il termine per proporre ricorso o, in caso di proposizione, sino all’udienza fissata per la decisione sul ricorso medesimo»;

che, a parere del rimettente, la norma censurata contrasterebbe con l’evocato parametro costituzionale, in quanto nel prevedere, da un lato, l’immediata esecutività del decreto di espulsione, al quale può seguire l’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato e, dall’altro, il termine fino ad ottanta giorni per la decisione sull’opposizione avverso di esso, non garantisce il diritto di difesa dello straniero, al quale viene di fatto preclusa la possibilità di presenziare all’udienza di convalida del cennato decreto, se non assumendosi il rischio di incorrere nelle conseguenze dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, per il giudice a quo, la lesione del diritto alla difesa posta in essere dalla norma censurata permane anche per effetto dell’art. 17 del d.lgs. n. 286/1998 che, soltanto per lo straniero parte offesa, ovvero sottoposto a procedimento penale, prevede l’autorizzazione a rientrare in Italia «per il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza»;

che il rimettente, in punto di rilevanza, rileva, in entrambe le ordinanze, che l’assenza dei ricorrenti nell’udienza di convalida è presumibilmente determinata dalla già avvenuta esecuzione dell’espulsione o dal timore di incorrere nella sanzione penale prevista dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, precisando, quanto al giudizio relativo all’ordinanza iscritta al n. 297 del 2005, di aver accolto l’istanza di sospensione del decreto avanzata dal ricorrente;

che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, in  via preliminare, l’Avvocatura osserva che, nell’ordinanza iscritta al n. 503 del 2005, non vi è alcuna motivazione in ordine alla rilevanza risultando, altresì, carente la descrizione della fattispecie; mentre, dalla lettura dell’ordinanza iscritta al n. 297 del 2005, emerge la circostanza che il rimettente ha disposto la sospensione del decreto impugnato;

che, a parere della difesa erariale, la censura sollevata sarebbe comunque infondata avendo questa Corte, con la sentenza n. 161 del 2000, deciso in tal senso analoga questione riferita all’art. 11 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non consente al giudice di sospendere il decreto prefettizio di espulsione dello straniero;

che, secondo l’Avvocatura, l’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, rende comunque possibile allo straniero il pieno esercizio del diritto di difesa, potendo egli sottoscrivere personalmente il ricorso e presentarlo anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione, essendogli, altresì, garantita l’assistenza legale gratuita;

che il Giudice di pace di Salerno, con ordinanza del 9 marzo 2005, nel corso di un procedimento proposto da una cittadina rumena avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui, nel disciplinare l’immediata esecutorietà del decreto di espulsione prefettizio, ancorché sottoposto a gravame o impugnativa, non prevede l’adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio;

che, a parere del giudice a quo, le norme censurate sarebbero in contrasto con il diritto di difesa, poiché lo straniero destinatario del decreto di espulsione, nel caso in cui decida di presenziare all’udienza di convalida del suddetto provvedimento, incorrerebbe nella responsabilità penale che deriva dall’inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il breve termine di cinque giorni;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dichiarata inammissibile o infondata;

che la difesa erariale, riproponendo argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle già riportate nei due precedenti atti di intervento, precisa ulteriormente che il termine di sessanta giorni per proporre ricorso avverso il decreto di espulsione è proprio preordinato a garantire il diritto di difesa dello straniero il quale, in tale lasso temporale, può impostare la propria linea difensiva, essendo invece attribuito al giudice, per definire il giudizio, il termine più breve di venti giorni, termine, quest’ultimo, conforme a quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 161 del 2000.

Considerato che i rimettenti dubitano, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): del comma 3, nella parte in cui prevede l’immediata esecutività del provvedimento di espulsione, ancorché sottoposto ad impugnativa da parte dell’interessato, e del comma 8, nella parte in cui non consente l’adozione, da parte del giudice, di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio;

che le ordinanze di rimessione propongono analoghe questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione;

che le questioni sollevate dal Tribunale di Milano sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza;

che, in particolare, quanto all’ordinanza iscritta al n. 297 del 2005, va rilevato che il rimettente ha disposto la sospensione del decreto impugnato, così mostrando di avere già ritenuto applicabile alla fattispecie quella sospensiva che costituisce lo stesso oggetto della questione di legittimità sollevata, mentre, quanto all’ordinanza iscritta al n. 503 del 2005, la questione è sollevata in termini meramente ipotetici, in quanto il giudice a quo si limita ad affermare che la mancata presenza in aula dello straniero è presumibilmente determinata dalla già avvenuta esecuzione dell’espulsione o dal timore di incorrere nella sanzione penale prevista dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998;

che, quanto alla questione sollevata dal Giudice di pace di Salerno ed iscritta al n. 512 del 2005, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché valuti la perdurante rilevanza della stessa, tenuto conto che la ricorrente del giudizio principale è una cittadina rumena e che, successivamente all’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 9 gennaio del 2006, n. 16 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005), con la quale gli Stati della Romania e della Bulgaria sono divenuti membri dell’Unione europea.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Salerno, in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 8, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, sollevata con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.